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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 1952

Cassazione n. 37020/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/01/1952 avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 13931_24 rilevato che, con un primo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto il vizio di motivazione della sentenza nella parte in cui respinge il motivo di appello relativo all'insussistenza di prove sufficienti ad affermare la responsabilità penale dell'imputato in relazione ai capi 2) e 3) mediante un mero richiamo per relationem alla sentenza di primo grado, senza adeguato esame del motivo di appello (in sintesi, si duole la difesa per essersi i giudici di appello richiamati alla sentenza di primo grado, nonostante fosse stato contestato con apposito motivo di appello che il primo giudice avesse attinto esclusivamente all'attività di indagine svolta dalla GdF di Pistoia, ossia fondando il giudizio di responsabilità penale su presunzioni tributarie senza alcun riscontro oggettivo; una corretta attività di indagine, in particolare avrebbe dovuto portare a ritenere sussistente un'ipotesi diversa, ossia ritenere la fittizietà delle operazioni formalizzate, tenuto conto della sproporzione aziendale tra i presunti introiti ed i mezzi a disposizione del ricorrente; nessuna valutazione di tali elementi era stata eseguita dalla Corte d'appello che si era richiamata per intero alla prima sentenza, con motivazione pertanto censurabile); rilevato che, con un secondo motivo, il predetto ricorrente deduce il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 4 ed 11, d.

Igs. n. 74 del 2000, nonché degli artt. 533 e 535, cod. proc. pen., circa l'affermazione di sussistenza di tali reati pur in assenza dei requisiti minimi per ritenerli configurabili (in sintesi, si duole la difesa del ricorrente in quanto non sussisterebbe agli atti né la prova della dichiarazione infedele né del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte; richiamata fattualmente la vicenda, sostiene la difesa che il ricorrente, a causa di una relazione sentimentale extraconiugale, avrebbe abbandonato la famiglia, cedendo alla ex moglie ed al figlio i beni che avevano rappresentato il fulcro della sua attività, il tutto in modo congruo ed ai valori di mercato; le deduzioni operate dalla Corte d'appello non sarebbero assistite da logico apparato argomentativo, in assenza di prova della sussistenza dei reati per cui è intervenuta condanna); ritenuto che entrambi i motivi devono essere dichiarati inammissibili, sia perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici in sede di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, ma anche perché (in particolare il primo motivo), volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità, e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, e comunque da ritenersi entrambi manifestamente infondati in quanto inerenti ad asseriti vizi motivazionali non emergenti dal provvedimento impugnato (si v., in particolare, quanto argomentano i giudici di appello alle pagg. 5/6 della sentenza impugnata a proposito dell'accertamento della falsità delle dichiarazioni, che, come evidenzia la Corte d'appello, non era stata accertata sulla base di un accertamento induttivo, bensì sulla base delle fatture attive emesse dall'impresa esaminata reperite presso i clienti della stessa; propriodal raffronto tra le fatture contabilizzate e quelle reperite presso i clienti era stata accertata l'omessa contabilizzazione di ricavi; dunque l'accertamento era avvenuto esaminando la contabilità e la documentazione reperita pressi i clienti ed occultata dall'imputato; i giudici si prendono carico anche di confutare l'eccezione difensiva basata sulla sproporzione aziendale tra i presunti introiti ed i mezzi a disposizione del ricorrente, non essendo stata detta affermazione corroborata da alcun elemento idoneo a sorreggerla, confliggendo quindi la tesi difensiva con quanto dichiarato dall'gente operante che aveva riferito che le cessioni erano veritiere e non certo fittizie, come sostenuto dalla difesa; quanto, poi, al delitto di cui all'art. 11, d.

Igs. n 74 del 2000, su cui maggiormente si appuntano le doglianze difensive svolte nel secondo motivo, la Corte territoriale, richiamando una condivisa giurisprudenza di questa Corte, perviene alla conclusione, all'esito di un percorso argomentativo non manifestamente illogico, che la cessione del tomaificio, apparentemente effettuata a favore di un'azienda del napoletano, fosse in realtà simulata dal momento che come risultava dall'atto registrato, nella vendita erano comprese tutte le attrezzature utilizzate per esercitare le attività e tutti i beni dell'impresa, oltre che tutti i rapporti di credito-debito e i contratti dì fornitura merci.

Diversamente, si legge in sentenza, la Gdf aveva accertato che tutti i beni dell'impresa nel 2017 erano in uso ad un tomaificio diverso, di cui erano soci moglie e figlio del ricorrente, risultando quindi la simulazione della vendita per tabulas, laddove la vendita al tomaificio gestito dai familiari era avvenuta in maniera occulta, idonea in quanto tale a sottrarre i beni all'esecuzione; che tali vendite, simulatLed occultl, fossero state effettuata,allo scopo di sottrarre i beni al pagamento delle imposte, concludono logicamente i giudici di appello, era quindi desumibile dall'enormità del debito tributario accumulato, essendo il ricorrente consapevole del fatto che i riscontri dell'Agenzia delle entrate avrebbero ben presto disvelato la discrepanza tra fatture emesse e quelle contabilizzate dai clienti, dovendosi peraltro escludere che i beni residui fossero capienti rispetto alle obbligazioni tributarie maturate); ritenuto che, al cospetto di tale apparato argomentativo, le doglianze del ricorrente si appalesano prive di pregio, in quanto si risolvono nel "dissenso" sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle emergenze processuali svolta dai giudici di merito, operazione vietata in sede di legittimità, attingendo la sentenza impugnata e tacciandola per presunte violazioni di legge e per vizi motivazionali con cui, in realtà, si propongono doglianze non suscettibili di sindacato da parte di questa Corte; deve, sul punto, ribadirsi infatti che il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (v., tra le tante: Sez. 5, n. 3416 del 26/10/2022 — dep. 26/01/2023, Lembo, n.m.; Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 - dep. 31/01/2000, Moro, Rv. 215745; Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010, Casucci, Rv. 246552); le censure difensive, conclusivamente, in quanto tendenti a criticare l'accertamento fattuale operato dai giudici territoriali, sono dunque all'evidenza inammissibili, in quanto finalizzate a trascinare questa Corte sul terreno del fatto, in sostanza chiedendo al Giudice di legittimità di sostituirsi alla valutazione in fatto operata dai giudici di merito, operazione del tutto inibita dinanzi a questa Corte, esulando dall'ambito cognitivo di pura legittimità; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/01/1952 avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 13931_24 rilevato che, con un primo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto il vizio di motivazione della sentenza nella parte in cui respinge il motivo di appello relativo all'insussistenza di prove sufficienti ad affermare la responsabilità penale dell'imputato in relazione ai capi 2) e 3) mediante un mero richiamo per relationem alla sentenza di primo grado, senza adeguato esame del motivo di appello (in sintesi, si duole la difesa per essersi i giudici di appello richiamati alla sentenza di primo grado, nonostante fosse stato contestato con apposito motivo di appello che il primo giudice avesse attinto esclusivamente all'attività di indagine svolta dalla GdF di Pistoia, ossia fondando il giudizio di responsabilità penale su presunzioni tributarie senza alcun riscontro oggettivo; una corretta attività di indagine, in particolare avrebbe dovuto portare a ritenere sussistente un'ipotesi diversa, ossia ritenere la fittizietà delle operazioni formalizzate, tenuto conto della sproporzione aziendale tra i presunti introiti ed i mezzi a disposizione del ricorrente; nessuna valutazione di tali elementi era stata eseguita dalla Corte d'appello che si era richiamata per intero alla prima sentenza, con motivazione pertanto censurabile); rilevato che, con un secondo motivo, il predetto ricorrente deduce il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 4 ed 11, d. Igs. n. 74 del 2000, nonché degli artt. 533 e 535, cod. proc. pen., circa l'affermazione di sussistenza di tali reati pur in assenza dei requisiti minimi per ritenerli configurabili (in sintesi, si duole la difesa del ricorrente in quanto non sussisterebbe agli atti né la prova della dichiarazione infedele né del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte; richiamata fattualmente la vicenda, sostiene la difesa che il ricorrente, a causa di una relazione sentimentale extraconiugale, avrebbe abbandonato la famiglia, cedendo alla ex moglie ed al figlio i beni che avevano rappresentato il fulcro della sua attività, il tutto in modo congruo ed ai valori di mercato; le deduzioni operate dalla Corte d'appello non sarebbero assistite da logico apparato argomentativo, in assenza di prova della sussistenza dei reati per cui è intervenuta condanna); ritenuto che entrambi i motivi devono essere dichiarati inammissibili, sia perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici in sede di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, ma anche perché (in particolare il primo motivo), volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità, e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, e comunque da ritenersi entrambi manifestamente infondati in quanto inerenti ad asseriti vizi motivazionali non emergenti dal provvedimento impugnato (si v., in particolare, quanto argomentano i giudici di appello alle pagg. 5/6 della sentenza impugnata a proposito dell'accertamento della falsità delle dichiarazioni, che, come evidenzia la Corte d'appello, non era stata accertata sulla base di un accertamento induttivo, bensì sulla base delle fatture attive emesse dall'impresa esaminata reperite presso i clienti della stessa; propriodal raffronto tra le fatture contabilizzate e quelle reperite presso i clienti era stata accertata l'omessa contabilizzazione di ricavi; dunque l'accertamento era avvenuto esaminando la contabilità e la documentazione reperita pressi i clienti ed occultata dall'imputato; i giudici si prendono carico anche di confutare l'eccezione difensiva basata sulla sproporzione aziendale tra i presunti introiti ed i mezzi a disposizione del ricorrente, non essendo stata detta affermazione corroborata da alcun elemento idoneo a sorreggerla, confliggendo quindi la tesi difensiva con quanto dichiarato dall'gente operante che aveva riferito che le cessioni erano veritiere e non certo fittizie, come sostenuto dalla difesa; quanto, poi, al delitto di cui all'art. 11, d. Igs. n 74 del 2000, su cui maggiormente si appuntano le doglianze difensive svolte nel secondo motivo, la Corte territoriale, richiamando una condivisa giurisprudenza di questa Corte, perviene alla conclusione, all'esito di un percorso argomentativo non manifestamente illogico, che la cessione del tomaificio, apparentemente effettuata a favore di un'azienda del napoletano, fosse in realtà simulata dal momento che come risultava dall'atto registrato, nella vendita erano comprese tutte le attrezzature utilizzate per esercitare le attività e tutti i beni dell'impresa, oltre che tutti i rapporti di credito-debito e i contratti dì fornitura merci. Diversamente, si legge in sentenza, la Gdf aveva accertato che tutti i beni dell'impresa nel 2017 erano in uso ad un tomaificio diverso, di cui erano soci moglie e figlio del ricorrente, risultando quindi la simulazione della vendita per tabulas, laddove la vendita al tomaificio gestito dai familiari era avvenuta in maniera occulta, idonea in quanto tale a sottrarre i beni all'esecuzione; che tali vendite, simulatLed occultl, fossero state effettuata,allo scopo di sottrarre i beni al pagamento delle imposte, concludono logicamente i giudici di appello, era quindi desumibile dall'enormità del debito tributario accumulato, essendo il ricorrente consapevole del fatto che i riscontri dell'Agenzia delle entrate avrebbero ben presto disvelato la discrepanza tra fatture emesse e quelle contabilizzate dai clienti, dovendosi peraltro escludere che i beni residui fossero capienti rispetto alle obbligazioni tributarie maturate); ritenuto che, al cospetto di tale apparato argomentativo, le doglianze del ricorrente si appalesano prive di pregio, in quanto si risolvono nel "dissenso" sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle emergenze processuali svolta dai giudici di merito, operazione vietata in sede di legittimità, attingendo la sentenza impugnata e tacciandola per presunte violazioni di legge e per vizi motivazionali con cui, in realtà, si propongono doglianze non suscettibili di sindacato da parte di questa Corte; deve, sul punto, ribadirsi infatti che il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (v., tra le tante: Sez. 5, n. 3416 del 26/10/2022 — dep. 26/01/2023, Lembo, n.m.; Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 - dep. 31/01/2000, Moro, Rv. 215745; Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010, Casucci, Rv. 246552); le censure difensive, conclusivamente, in quanto tendenti a criticare l'accertamento fattuale operato dai giudici territoriali, sono dunque all'evidenza inammissibili, in quanto finalizzate a trascinare questa Corte sul terreno del fatto, in sostanza chiedendo al Giudice di legittimità di sostituirsi alla valutazione in fatto operata dai giudici di merito, operazione del tutto inibita dinanzi a questa Corte, esulando dall'ambito cognitivo di pura legittimità; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce
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