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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 32498/2025

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la seguente SENTENZA sulricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 14/06/2024 della Corte di appello di Potenza, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoriadel Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso; letta per l’imputato la memoria dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Consentenza in data 14 giugno 2024 la Corte di appello di Potenza, in riforma della sentenza in data 21 dicembre 2022 del G.u.p. del Tribunale di Lagonegro, ha ridotto la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] per il reato dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Il ricorrente deduce, con il primo motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione perché i Giudici non avevano tenuto conto di tutti i criteri di valutazione, ai fini della detenzione ad uso personale; con il secondo, la violazione di legge e il vizio di motivazione, in relazione alla idoneità del narcotest e delle dichiarazioni difensive rese a provare la detenzione a fini di spaccio; con il terzo,la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al diniego della causa di proscioglimento ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso èmanifestamente infondato .

I primi due motivi sono generici e rivalutativi.

I Giudici di merito hanno ricostruito in fatto che l’imputato, mentre viaggiava in auto con altro soggetto, era stato trovato nella disponibilità di 300 grammi di hashish diviso in tre panetti occultato sotto la gomma di scorta dell’auto.

L’imputato ha dichiarato che lo stupefacente era a uso personale perché era solito consumare 7 o 8 spinelli al giorno e la scorta copriva due mesi.

I Giudici di merito, senza escludere l’uso personale, hanno ritenuto invece che parte dello stupefacente fosse certamente destinato alla cessione perché il dato ponderale era significativo, l’hashish era soggetto a decadimento con il decorso del tempo, la somma sborsata di euro 600 era eccessiva per un soggetto che aveva dichiarato di essere disoccupato da dicembre 2020, data in cui aveva smesso di lavorare in Germania.

Si tratta di una motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria.

Secondo la giurisprudenza, inoltre, ai fini della configurabilità di una delle condotte di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non è indispensabile un accertamento peritale della qualità e quantità della sostanza stupefacente, ancorché sequestrata, potendo risultare sufficiente anche il solo narcotest, a condizione che il giudice fornisca adeguata motivazione in merito alla sussistenza di elementi univocamente significativi della tipologia ed entità di detta sostanza (Sez. 6, n. 40044 del 29/09/2022, Pataffio, Rv. 283942-01), onere nello specifico assolto con riferimento alle altre circostanze del caso.

2. Il terzo motivo, relativo al mancato proscioglimento ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., è del pari inammissibile perché motivo nuovo rispetto all’atto di appello.

La giurisprudenza ammette la presentazione della relativa richiesta per la prima volta nel giudizio di legittimità,ma sotto forma di censura de l difetto di motivazione della sentenza d'appello che non abbia rilevato "ex officio", alla stregua di quanto previsto dall'art. 129 cod. proc. pen, la sussistenza della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, sempre che siano indicati i presupposti legittimanti la pretesa applicazione di tale causa di proscioglimento, da cui possa evincersi la decisiva rilevanza della dedotta lacuna motivazionale, (Sez. 6, n. 5922 del 19/01/2023, Camerano, Rv. 284160 – 01), condizione non ricorrente nel caso in esame.

Né, d’altra parte, il ricorrente ha evidenziato circostanze rilevanti ai fini dell’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., come novellato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, perché non ha rappresentatoneanche una condotta susseguente da valorizzare a suo favore (Sez. 2, n. 396 del 17/11/2023, dep. 2024, Maiocchi, Rv. 285726 – 01, che ammette la possibilità di valutare la circostanza sopravvenuta, nell'ambito del complessivo giudizio sull'entità dell'offesa, nel solo caso in cui siano immediatamente rilevabili dagli atti i presupposti per la sua applicazione e non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali).

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sulricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 14/06/2024 della Corte di appello di Potenza, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoriadel Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso; letta per l’imputato la memoria dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Consentenza in data 14 giugno 2024 la Corte di appello di Potenza, in riforma della sentenza in data 21 dicembre 2022 del G.u.p. del Tribunale di Lagonegro, ha ridotto la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] per il reato dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Il ricorrente deduce, con il primo motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione perché i Giudici non avevano tenuto conto di tutti i criteri di valutazione, ai fini della detenzione ad uso personale; con il secondo, la violazione di legge e il vizio di motivazione, in relazione alla idoneità del narcotest e delle dichiarazioni difensive rese a provare la detenzione a fini di spaccio; con il terzo,la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al diniego della causa di proscioglimento ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso èmanifestamente infondato . I primi due motivi sono generici e rivalutativi. I Giudici di merito hanno ricostruito in fatto che l’imputato, mentre viaggiava in auto con altro soggetto, era stato trovato nella disponibilità di 300 grammi di hashish diviso in tre panetti occultato sotto la gomma di scorta dell’auto. L’imputato ha dichiarato che lo stupefacente era a uso personale perché era solito consumare 7 o 8 spinelli al giorno e la scorta copriva due mesi. I Giudici di merito, senza escludere l’uso personale, hanno ritenuto invece che parte dello stupefacente fosse certamente destinato alla cessione perché il dato ponderale era significativo, l’hashish era soggetto a decadimento con il decorso del tempo, la somma sborsata di euro 600 era eccessiva per un soggetto che aveva dichiarato di essere disoccupato da dicembre 2020, data in cui aveva smesso di lavorare in Germania. Si tratta di una motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria. Secondo la giurisprudenza, inoltre, ai fini della configurabilità di una delle condotte di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non è indispensabile un accertamento peritale della qualità e quantità della sostanza stupefacente, ancorché sequestrata, potendo risultare sufficiente anche il solo narcotest, a condizione che il giudice fornisca adeguata motivazione in merito alla sussistenza di elementi univocamente significativi della tipologia ed entità di detta sostanza (Sez. 6, n. 40044 del 29/09/2022, Pataffio, Rv. 283942-01), onere nello specifico assolto con riferimento alle altre circostanze del caso. 2. Il terzo motivo, relativo al mancato proscioglimento ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., è del pari inammissibile perché motivo nuovo rispetto all’atto di appello. La giurisprudenza ammette la presentazione della relativa richiesta per la prima volta nel giudizio di legittimità,ma sotto forma di censura de l difetto di motivazione della sentenza d'appello che non abbia rilevato "ex officio", alla stregua di quanto previsto dall'art. 129 cod. proc. pen, la sussistenza della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, sempre che siano indicati i presupposti legittimanti la pretesa applicazione di tale causa di proscioglimento, da cui possa evincersi la decisiva rilevanza della dedotta lacuna motivazionale, (Sez. 6, n. 5922 del 19/01/2023, Camerano, Rv. 284160 – 01), condizione non ricorrente nel caso in esame. Né, d’altra parte, il ricorrente ha evidenziato circostanze rilevanti ai fini dell’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., come novellato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, perché non ha rappresentatoneanche una condotta susseguente da valorizzare a suo favore (Sez. 2, n. 396 del 17/11/2023, dep. 2024, Maiocchi, Rv. 285726 – 01, che ammette la possibilità di valutare la circostanza sopravvenuta, nell'ambito del complessivo giudizio sull'entità dell'offesa, nel solo caso in cui siano immediatamente rilevabili dagli atti i presupposti per la sua applicazione e non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali). Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00
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