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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 25196/2025

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[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso 27106-2024, proposto da [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocata [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio della quale, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 88, è elettivamente domiciliata ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo indirizzo PEC controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 3594 del 2024 della Corte d’appello di Napoli, depositata il 12 novembre 2024 (RG 2495/2020), [OSCURATO:PERSONA] è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. (art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese, che devono esser poste a carico della parte ricorrente, con attribuzione a -2 - favore del procuratore antistatario della parte controricorrente, nella misura indicata in dispositivo, alla stregua del valore della controversia e dell’attività processuale svolta; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio e condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente, con attribuzione a favore del procuratore antistatario, le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.

R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso 27106-2024, proposto da [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocata [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio della quale, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 88, è elettivamente domiciliata ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo indirizzo PEC controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 3594 del 2024 della Corte d’appello di Napoli, depositata il 12 novembre 2024 (RG 2495/2020), [OSCURATO:PERSONA] è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. (art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese, che devono esser poste a carico della parte ricorrente, con attribuzione a -2 - favore del procuratore antistatario della parte controricorrente, nella misura indicata in dispositivo, alla stregua del valore della controversia e dell’attività processuale svolta; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio e condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente, con attribuzione a favore del procuratore antistatario, le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge. R
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