CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 aprile 2026
Cassazione n. 34250/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ale di Milano;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Letta la requisitoria con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, AntonioCostantini, ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 15 aprile 2026 il Tribunale di Milano, in funzione diGiudice dell’appello cautelare, ha confermato l’ordinanza del 20 febbraio 2026con la quale la Corte di appello di Milano ha respinto l’istanza per decorrenza deltermine ex art. 303, comma 4, cod. proc. pen. avanzata nell’interesse di AntonioValenzisi.1.1. Nel corpo di detto provvedimento il Tribunale ha premesso chel’istanza difensiva muove dall’avvenuta rideterminazione della pena inflitta alValenzisi con sentenza del 30 ottobre 2025, pronunciata in sede di rinvio, nelprocedimento n. 2951/25 R.G. App. a seguito del riconoscimento del vincolodella continuazione tra i reati per i quali con detta sentenza il predetto hariportato condanna (i delitti di associazione mafiosa, tentata estorsione, armi,associazione ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, plurimi episodi di spaccioex art. 73 d.P.R. n. 309/90) con il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. per ilquale lo stesso [OSCURATO:PERSONA] è stato già condannato con sentenza della Corte diappello di Milano del 20 maggio 2002 e con i delitti di ricettazione ed in materiadi armi di cui alle ulteriori sentenze emesse nei suoi confronti il 6 maggio ed il 17settembre 1991.Ha evidenziato come, nella prospettazione difensiva, i periodi di custodiacautelare che il [OSCURATO:PERSONA] ha patito in relazione ai singoli fatti di reato posti incontinuazione dovrebbero, a seguito di detta rideterminazione, essere computatiinsieme a quello che sta in atto soffrendo nell’ambito del procedimento definitocon sentenza in grado di appello e che a ciò conseguirebbe il superamento deltermine massimo della custodia di cui all’art. 303, comma 4, cod. proc. pen.Ha richiamato gli argomenti giuridici sulla scorta dei quali la Corte territorialeha ritenuto che l’istanza fosse infondata e che il termine massimo di custodiacautelare, pari ad anni sei, non possa dirsi ancora scaduto.1.2. Il Tribunale ha condiviso integralmente l’apparato motivazionale delgiudice della cautela richiamando i principi di diritto recentemente espressi dallagiurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 30773 del 09/07/2021, Santangelo, Rv.281815-01) proprio in relazione ad un caso reputato identico a quello in esame.2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l’assistenza dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorsoper cassazione lamentando la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc. pen. in relazione agli artt. 125, 300, comma 4, 303, 657 cod. proc. pen.Il difensore lamenta che il Tribunale è incorso in una manifesta violazione dilegge nel momento in cui ha negato, ai fini del calcolo della durata massima dellacustodia cautelare, il computo unitario tra i periodi di carcerazione sofferti perreati unificati sotto il vincolo della continuazione.Evidenzia, infatti, che una volta che detto vincolo è stato riconosciuto, le«condotte vengono a perdere la loro autonomia ontologica per confluire inun’unica figura di reato continuato» con la conseguenza per la quale «taleunificazione non può operare a compartimenti stagni, valendo solo ai fini delladeterminazione della pena ed essendo rilevante ai fini del computo dei termini dicustodia cautelare».Ribadisce, pertanto, che se il reato è unico, unica deve essere la valutazionedella privazione della libertà personale sicché «il periodo di detenzione giàespiato in forza delle sentenze definitive, relative ai reato poi riconosciuti comesatelliti del reato oggetto del presente procedimento, deve essere sommato alpresofferto cautelare attuale».Degrada ad argomento non persuasivo quello posto a fondamento delprovvedimento di rigetto – l’esigenza, cioè, di non determinare un credito dipena che possa incentivare future risoluzioni criminose – posto che detta rationon ricorre nel caso in esame atteso che «l’unificazione giuridica dei reati èavvenuta ex post in sede di cognizione».Contesta, pertanto, che l’interpretazione offerta dal Tribunale si pone incontrasto con il principio del favor libertatis.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Con sentenza n. 33589 del 19 giugno 2026 questa Corte ha rigettato ilricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del 30ottobre 2025 della Corte di appello di Milano.3. Il sopravvenuto passaggio in giudicato della sentenza di condannadetermina il definitivo esaurimento del rapporto cautelare e, con esso, il venirmeno di qualsiasi interesse giuridicamente apprezzabile alla coltivazione diquestioni afferenti alla misura coercitiva precedentemente applicata.Ne consegue che tutte le doglianze concernenti la legittimità della custodiacautelare, ivi comprese quelle inerenti alla decorrenza o alla scadenza dei relativitermini di durata massima, restano definitivamente assorbite dall’intervenutairrevocabilità della decisione, non potendo più essere utilmente dedotte nétrovare ingresso nel giudizio di legittimità, per sopravvenuta carenza di interessealla relativa decisione.Ciò, del resto, è conforme al principio di diritto affermato da Sez. U, n. 7931del 16/12/2010 - dep. 2011, Testini, Rv. 249002 - 01, non essendo statoprospettato personalmente dall'interessato uno specifico interesse a coltivarel'impugnazione in riferimento a una futura utilizzazione dell'eventuale pronunziafavorevole ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione.4. La rilevata causa di inammissibilità trae origine da una sopravvenienzaverificatasi nel corso del giudizio di legittimità e rimane, pertanto, estranea adogni profilo di originaria inammissibilità dell’impugnazione.Ne consegue che alla relativa declaratoria non può accompagnarsi lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, non essendoravvisabile alcuna impropria instaurazione del rapporto processuale diimpugnazione né alcun addebito correlabile all’esercizio del diritto di ricorso.Deve disporsi, da ultimo, che copia del presente provvedimento, dal qualenon consegue la rimessione in libertà del ricorrente, sia trasmessa, a cura dellacancelleria, al direttore dell'istituto penitenziario ove il predetto è ristretto perchéprovveda agli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc.pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Mandaalla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod.proc. pen.Così è deciso, 16/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMASSIMILIANO [OSCURATO:PERSONA]