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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41951/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/01/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna per il reato di furto aggravato in abitazione; Ritenuto che l'unico motivo di doglianza, con cui la ricorrente contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche, è privo di pertinenza, poiché il giudice di merito ha riconosciuto dette attenuanti in favore dell'imputata; Chiarito che il motivo sarebbe ugualmente inammissibile anche ove si volesse riferire la doglianza al mancato riconoscimento del giudizio di prevalenza (ma così non viene esplicitato in ricorso), poiché le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanza, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, come nella specie (cfr. pag. 2), non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/01/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna per il reato di furto aggravato in abitazione; Ritenuto che l'unico motivo di doglianza, con cui la ricorrente contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche, è privo di pertinenza, poiché il giudice di merito ha riconosciuto dette attenuanti in favore dell'imputata; Chiarito che il motivo sarebbe ugualmente inammissibile anche ove si volesse riferire la doglianza al mancato riconoscimento del giudizio di prevalenza (ma così non viene esplicitato in ricorso), poiché le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanza, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, come nella specie (cfr. pag. 2), non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1
Sentenza Cassazione n. 41951/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris