CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 settembre 1980
Cassazione n. 24227/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 27/09/1980 [OSCURATO:PERSONA] nato il 30/03/1987 [OSCURATO:PERSONA] (CUI 06CO3A6) nato il 19/04/1987 avverso la sentenza del 24/06/2023 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle pari udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione 1. I ricorrenti in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa il 24 giugno 2023 ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Roma in relazione ai reati di furto aggravato e di resistenza a pubblico ufficiale ( quest'ultimo contestato al solo Lira). Gli imputati Acuna ed Hernadez deducono vizio di motivazione, poiché la sentenza impugnata aveva fatto riferimento a mere formule di stile senza rilevare le cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod.proc. pen. Con unico motivo l'imputato Lira si limita a citare i casi di cui all'art. 448 bis cod. proc. pen. 2. Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen, introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successive alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della L. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e sgg. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza" (art. 143, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.103/17). Orbene, é agevole rilevare il vizio di motivazione non rientra tra i motivi prospettabili con il ricorso per cassazione e che il Lira, limitandosi ad una mera citazione della norma sopra ricordata, neppure indica in cosa consistano i vizi della sentenza emessa a suo carico. 3. I ricorsi vanno dunque dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 29 maggio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]