CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 marzo 2024
Cassazione n. 13727/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nsigliere ORDINANZA sul ricorso 17209/2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, presso la cancelleria della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in Roma , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - RG 17209/20 Bagliani-MPS Est. Cons. Marulli nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata - avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 4625/2019 depositata il 24/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/03/2024dal Cons. Dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'epigrafata sentenza con la quale la Corte d'Appello di Venezia, pur riformando la sentenza di primo grado, ne ha comunque ravvisato le ragioni di debito nei confronti della banca attrice e ne ha pronunciato perciò la condanna al pagamento in favore della stessa della somma di € 24.643,24, oltre agli interessi convenzionali e alle spese del giudizio compensate in ragione della metà. 2. Il proposto ricorso si vale di dieci motivi, seguiti da memoria, ai quali resiste [OSCURATO:SOCIETA]., mentre non ha svolto attività difensiva MPS. [OSCURATO:PERSONA] 2. Si impone previamente di rilevare l'inammissibilità del ricorso in quanto proposto da difensore privo di procura. Benché nell'incipit del ricorso l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] abbia precisato di agire nell'interesse del ricorrente «giusta procura speciale alle liti in calce all'atto di costituzione di nuovo procuratore», dagli atti del processo depositati non consta il rilascio da parte del Bagliani di alcuna procura in favore del predetto difensore, tantomeno risulta la necessaria procura speciale per il giudizio di cassazione; di talché il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il rapporto RG 17209/20 Bagliani-MPS Est. Cons. Marulli processuale deve intendersi costituito nei confronti del solo difensore che, in difetto di procura, ha perciò agito in proprio. 3. Poiché in ragione di ciò l'attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente su di sé la responsabilità (Cass., Sez. U, 10/05/2006, n. 10706), le spese del giudizio (Cass., Sez. VI-I, 10/10/2019, n. 25435) ed il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass., Sez. VI-I, 9/12/2019, n. 32008 ) fanno capo al difensore privo di procura. 4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico del difensore del ricorrente del contributo unificato ai sensi del dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il difensore della parte ricorrente al pagamento delle spese del presentegiudizio che liquida in favore di parte resistente in euro 5200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge. Ai sensi del dell'art.13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del difensore del ricorrente, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Cosi deciso in Roma nella camera di cons