CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38301/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOG A dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e l' Drdinanza impugnata. 1. Le censure dedotte non superano il vaglio di ammissibililà perché manifestamente infondate., La previsione di cui all"art. 47 ter, comma 1-bis, Ord. Pen., con rig Jardo alle ipotesi espressamente preclusive della detenzione domiciliare, rinVia unicamente al catalogo dei reati di cui al precedente art. 4 bis Ord. Pen. e non al contenuto di quest'ultima disposizione, relativa ad una pluralità di situazioni vdriamente articolate dal legislatore; ne consegue che rappresenta c usa ostativa all'applicazione della detenzione domiciliare la condanna irrevocabile pE r uno dei delitti tassativamente indicati nel già menzionato art. 4 bis, a nulla rilevi: ndo, a tal fine, l'insussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, ternoristica o eversiva (Sez. 1, n. 13751 del 18/12/2019, dep. 2020, Buscia, Rv 278 )76 - 01; Sez. 1, n. 44572 del 09/12/2010, dep. 20/12/2010, Allegra, Rv. 24899!1 Correttamente, dunque, è stata dichiarata l'inammissibilità de la de manda di detenzione domiciliare, ai sensi dell'aA,47ter, comma 1-bis, Ord. Pen essendo Muscarella in espiazione di condanne per reati aggravati dall'art. 7 del .1. n. 152 del 1991 (estorsione tentata e consumata e rapina). La tesi difensiva secondo cui la domanda sarebbe ammissibile per I avvenuta espiazione della quota di pena inflitta per i reati ostativi è infon ata isultando smentita dai dati indicati nell'ordinanza impugnata in conformità a conlenuto del provvedimento di cumulo del Procuratore della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] in data 5 maggio 2022, nemmeno contestati. 2. Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibi ità c l ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spes pro( essuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazi ne c Ala causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favOre d .11a Cassa delle ammende. P.Q.M. 2_ Dichiara inammissibile il ricorso e condanna\IS ricorrente al p garn nto delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del a Cí ssa delle ammende. Così deciso, in Roma 26