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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 maggio 2022

Cassazione n. 21618/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2021 del TRIBUNALE di TARANTOdats-alp.LiscLalle-pia-Fti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RUOLO N. 151 D.P.

OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché la sentenza impugnata è stata emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen, e nel ricorso si deduce la illogicità della motivazione, non prevista quale motivo di ricorso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] sidente Ersilia hanse [OSCURATO:PERSONA] / )[OSCURATO:PERSONA] CANCr LENA . 0 3 GIU

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2021 del TRIBUNALE di TARANTOdats-alp.LiscLalle-pia-Fti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RUOLO N. 151 D.P. OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché la sentenza impugnata è stata emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen, e nel ricorso si deduce la illogicità della motivazione, non prevista quale motivo di ricorso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] sidente Ersilia hanse [OSCURATO:PERSONA] / )[OSCURATO:PERSONA] CANCr LENA . 0 3 GIU
Sentenza Cassazione n. 21618/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris