Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/1999
ECLI:EU:T:1999:272
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61999B0106 - IT
Avis juridique important
|
61999B0106
Ordinanza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) del 27 ottobre 1999. - Karl L. Meyer contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee. - Irricevibilità - Atto impugnabile - Accesso ai documenti delle istituzioni - Distinzione tra informazione e documento. - [OSCURATO:PERSONA]106/99.
raccolta della giurisprudenza 1999 pagina II-03273
[OSCURATO:PERSONA] chiave
1 Ricorso di annullamento - Atti impugnabili - Nozione - Atti che producono effetti giuridici vincolanti - Lettera con cui la [OSCURATO:PERSONA] respinge una richiesta di informazioni riguardo a certi tassi d'interesse - Esclusione
[Trattato CE, art. 173 (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE)]
2 [OSCURATO:PERSONA] - Diritto di acceso del pubblico ai documenti della [OSCURATO:PERSONA] - Decisione 94/90 - Distinzione tra informazione e documento - Obbligo della [OSCURATO:PERSONA] di rispondere a ogni richiesta di informazioni di un privato - Insussistenza
(Decisione della [OSCURATO:PERSONA] 94/90)
[OSCURATO:PERSONA]
1 Costituiscono atti o decisioni impugnabili mediante ricorso di annullamento ai sensi dell'art. 173 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE) soltanto i provvedimenti produttivi di effetti giuridici vincolanti tali da incidere sugli interessi del ricorrente, modificandone in misura rilevante la situazione giuridica. Non rientra nella fattispecie una lettera della [OSCURATO:PERSONA] che rifiuta di dar seguito a una domanda di informazioni del ricorrente riguardo ai tassi d'interesse applicati dalla Banca europea per gli investimenti ai prestiti destinati a finanziare progetti che favoriscono lo sviluppo economico della Polinesia francese, poiché l'informazione richiesta figura in atti adottati dal Consiglio e pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Al riguardo, nessuna disposizione di diritto comunitario impone alla [OSCURATO:PERSONA] l'obbligo di rispondere a una domanda, presentata da una persona stabilita nel territorio di uno Stato membro o dei paesi e territori d'oltremare associati alla Comunità, di individuazione dei passaggi pertinenti della normativa comunitaria.
2 Ai fini dell'applicazione della decisione 94/90, relativa all'accesso del pubblico ai documenti della [OSCURATO:PERSONA], appare necessario mantenere una distinzione tra la nozione di documento e quella di informazione. Infatti, nessuna delle disposizioni di tale decisione e del codice di condotta che vi è allegato tratta del diritto di accesso a un'informazione, poiché tale diritto riguarda soltanto dei documenti. Solo un `considerando' della decisione 94/90 menziona la dichiarazione relativa al diritto di accesso all'informazione allegata all'Atto finale del Trattato sull'Unione europea. Tale menzione, che non costituisce oggetto di alcuna spiegazione complementare, non può attribuire un nuovo significato al termine «documento» più volte utilizzato nella decisione 94/90. Non è pertanto possibile dedurre dalla decisione 94/90 che il diritto di accesso del pubblico a un documento della [OSCURATO:PERSONA] implichi per questa il dovere di rispondere a ogni domanda di informazione di un privato.