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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 luglio 2021

Cassazione n. 25727/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 25531-2021, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dagli AVV.[OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], unitamente ai quali è elett.te dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 3, presso lo studio dell'AVV. [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 940 della [OSCURATO:PERSONA] dell'EMILIA-[OSCURATO:PERSONA], depositata il 06/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE notificò a [OSCURATO:PERSONA] un avviso di accertamento con cui provvide a riprese relative all'anno di imposta 2008 per I.V.A., I.R.A.P. e maggiori ricavi imponibili, a seguito di indagine sui conti correnti bancari del contribuente; che il contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Rimini che, con sentenza n. 158/2017, accolse parzialmente il ricorso; che avverso tale decisione LUIGINO BULZINETrI propose appello innanzi alla C.T.R. della Emilia-[OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 940, depositata il 6.7.2021, in riforma della gravata decisione, accolse il gravame osservando - per quanto in questa sede ancora rileva - come a seguito della sentenza n. 228 del 2014 della Corte costituzionale, la presunzione posta dall'art. 32 non possa trovare applicazione rispetto ad alcuna movimentazione bancaria posta in essere dagli esercenti professioni intellettuali, inclusi, dunque, i versamenti operati dal professionista sui propri conti correnti; che avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; si è costituito, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA]; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevata, in via preliminare, l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità del ricorso - formulata dalla difesa del BULZINETFI - per mancata indicazione, nell'elenco dei documenti prodotti con il ricorso per Cassazione, della sentenza /tZ Ric. 2021 n. 25531 sez.

Sesta civile - T - ud. 21-06-2022 -2- f impugnata unitamente alla relata di notifica: premesso che l'art. 369, comma 1, n. 2, cod. proc. civ. sanziona con l'improcedibilità il mancato deposito di copia conforme della sentenza impugnata e non già la mancata indicazione, nel cd. foliario, della sua produzione, osserva in ogni caso il Collegio come, oltre ad essere la sentenza impugnata presente agli atti, l'indicazione della cui omissione parte controricorrente si duole è, al contrario, presente in calce all'ultima pagina del ricorso dell'AGENziA (ove la sentenza impugnata è indicata come documento prodotto "doc.

B"); Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della violazione e falsa applicazione dell'art. 32, comma 1, nn. 2 e 7 del d.P.R. n. 600 del 1973, nonché dell'art. 51 del d.P.R. n. 633 del 1972, per avere la C.T.R. erroneamente escluso l'operatività della presunzione legale - posta dalle richiamate disposizioni - di disponibilità di maggior del contribuente rispetto ai versamenti da questi operati sui propri conti correnti; che il motivo è manifestamente fondato; che in tema d'imposte sui redditi, la presunzione legale (relativa) della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari giusta l'art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, non è riferibile ai soli titolari di reddito di impresa o da lavoro autonomo (quale, nella specie, il BULZINELLI, esercente la professione di avvocato), ma si estende alla generalità dei contribuenti, come si ricava dal successivo art. 38, riguardante l'accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche, che rinvia allo stesso art. 32, comma 1, n. 2; tuttavia, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, le operazioni bancarie di prelevamento hanno Ric. 2021 n. 25531 sez.

Sesta civile - T - ud. 21-06-2022 -3- valore presuntivo nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa, mentre quelle di versamento nei confronti di tutti i contribuenti (inclusi, dunque, i produttori di reddito da lavoro autonomo), i quali possono contrastarne l'efficacia dimostrando che le stesse sono già incluse nel reddito soggetto ad imposta o sono irrilevanti (Cass., Sez. 5, 16.11.2018, n. 29572, Rv. 651421-01); che tali principi sono stati disattesi dalla C.T.R., la quale, nell'erroneamente perimetrare l'ambito di operatività della presunzione in commento alle sole movimentazioni bancarie sottese alla produzione di reddito di impresa, ne ha conseguentemente (altrettanto erroneamente) escluso l'applicazione ai versamenti compiuti sui propri conti correnti dal BULZINELLI (esercente, come detto, la professione di avvocato), così pervenendo ad una illegittima inversione dell'onere della prova a carico dell'Amministrazione; che non osta, peraltro, all'accoglimento del motivo in questione, quanto evidenziato dalla C.T.R. alla p. 5, sub b della motivazione, in relazione all'essersi il contribuente avvalso, per il periodo di imposta in esame, del cd.

"scudo fiscale", per un importo compatibile con i versamenti in questione "come evidenziato nel secondo motivo di appello del contribuente": ed infatti, i giudici di secondo grado hanno espressamente chiarito che l'accoglimento del gravame deve intendersi limitato al primo motivo proposto dal contribuente, ciò che "assorbe le ulteriori questioni poste dal ricorso".

Sennonché, a seguito di tale dichiarato assorbimento, l'argomentazione svolta dai giudici di appello sullo scudo fiscale assume la sostanza di una vera e propria motivazione ad abundantiam, improduttiva di effetti giuridici e, dunque, insuscettibile non solo di spiegare qualsivoglia efficacia sul dispositivo della decisione in Ric. 2021 n. 25531 sez.

Seste civile - T - ud. 21-06-2022 -4- questione, ma anche di essere oggetto di un autonomo motivo di ricorso per cassazione (cfr. Cass., Sez. 1, 10.4.2018, n. 8755, Rv. 648883-01); che resta assorbito, per effetto delle complessive motivazioni che precedono, il secondo motivo di ricorso (con il quale parte ricorrente si duole, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., della violazione e falsa applicazione dell'art. 13- bis, comma 5, del d.l. n. 78 del 2009, nonché dell'art. 14 del d.l. n. 350 del 2001 rispetto all'affermato assolvimento, da parte del BULZINEM e per il tramite del ricorso al cd. scudo fiscale, dell'onere della prova gravante a proprio carico circa la provenienza dei versamenti in questione); Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere accolto in relazione al primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo e la conseguente cassazione della decisione impugnata e rinvio alla C.T.R. dell'Emilia-[OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, affinché riesamini la vicenda processuale attenendosi ai principi che precedono e liquidi, altresì, le spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo.

Per l'effetto, cassa la decisione impugnata e rinvia alla C.T.R. dell'Emilia-[OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, cui demanda altresì la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 25531-2021, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dagli AVV.[OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], unitamente ai quali è elett.te dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 3, presso lo studio dell'AVV. [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 940 della [OSCURATO:PERSONA] dell'EMILIA-[OSCURATO:PERSONA], depositata il 06/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE notificò a [OSCURATO:PERSONA] un avviso di accertamento con cui provvide a riprese relative all'anno di imposta 2008 per I.V.A., I.R.A.P. e maggiori ricavi imponibili, a seguito di indagine sui conti correnti bancari del contribuente; che il contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Rimini che, con sentenza n. 158/2017, accolse parzialmente il ricorso; che avverso tale decisione LUIGINO BULZINETrI propose appello innanzi alla C.T.R. della Emilia-[OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 940, depositata il 6.7.2021, in riforma della gravata decisione, accolse il gravame osservando - per quanto in questa sede ancora rileva - come a seguito della sentenza n. 228 del 2014 della Corte costituzionale, la presunzione posta dall'art. 32 non possa trovare applicazione rispetto ad alcuna movimentazione bancaria posta in essere dagli esercenti professioni intellettuali, inclusi, dunque, i versamenti operati dal professionista sui propri conti correnti; che avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; si è costituito, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA]; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevata, in via preliminare, l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità del ricorso - formulata dalla difesa del BULZINETFI - per mancata indicazione, nell'elenco dei documenti prodotti con il ricorso per Cassazione, della sentenza /tZ Ric. 2021 n. 25531 sez. Sesta civile - T - ud. 21-06-2022 -2- f impugnata unitamente alla relata di notifica: premesso che l'art. 369, comma 1, n. 2, cod. proc. civ. sanziona con l'improcedibilità il mancato deposito di copia conforme della sentenza impugnata e non già la mancata indicazione, nel cd. foliario, della sua produzione, osserva in ogni caso il Collegio come, oltre ad essere la sentenza impugnata presente agli atti, l'indicazione della cui omissione parte controricorrente si duole è, al contrario, presente in calce all'ultima pagina del ricorso dell'AGENziA (ove la sentenza impugnata è indicata come documento prodotto "doc. B"); Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della violazione e falsa applicazione dell'art. 32, comma 1, nn. 2 e 7 del d.P.R. n. 600 del 1973, nonché dell'art. 51 del d.P.R. n. 633 del 1972, per avere la C.T.R. erroneamente escluso l'operatività della presunzione legale - posta dalle richiamate disposizioni - di disponibilità di maggior del contribuente rispetto ai versamenti da questi operati sui propri conti correnti; che il motivo è manifestamente fondato; che in tema d'imposte sui redditi, la presunzione legale (relativa) della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari giusta l'art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, non è riferibile ai soli titolari di reddito di impresa o da lavoro autonomo (quale, nella specie, il BULZINELLI, esercente la professione di avvocato), ma si estende alla generalità dei contribuenti, come si ricava dal successivo art. 38, riguardante l'accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche, che rinvia allo stesso art. 32, comma 1, n. 2; tuttavia, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, le operazioni bancarie di prelevamento hanno Ric. 2021 n. 25531 sez. Sesta civile - T - ud. 21-06-2022 -3- valore presuntivo nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa, mentre quelle di versamento nei confronti di tutti i contribuenti (inclusi, dunque, i produttori di reddito da lavoro autonomo), i quali possono contrastarne l'efficacia dimostrando che le stesse sono già incluse nel reddito soggetto ad imposta o sono irrilevanti (Cass., Sez. 5, 16.11.2018, n. 29572, Rv. 651421-01); che tali principi sono stati disattesi dalla C.T.R., la quale, nell'erroneamente perimetrare l'ambito di operatività della presunzione in commento alle sole movimentazioni bancarie sottese alla produzione di reddito di impresa, ne ha conseguentemente (altrettanto erroneamente) escluso l'applicazione ai versamenti compiuti sui propri conti correnti dal BULZINELLI (esercente, come detto, la professione di avvocato), così pervenendo ad una illegittima inversione dell'onere della prova a carico dell'Amministrazione; che non osta, peraltro, all'accoglimento del motivo in questione, quanto evidenziato dalla C.T.R. alla p. 5, sub b della motivazione, in relazione all'essersi il contribuente avvalso, per il periodo di imposta in esame, del cd. "scudo fiscale", per un importo compatibile con i versamenti in questione "come evidenziato nel secondo motivo di appello del contribuente": ed infatti, i giudici di secondo grado hanno espressamente chiarito che l'accoglimento del gravame deve intendersi limitato al primo motivo proposto dal contribuente, ciò che "assorbe le ulteriori questioni poste dal ricorso". Sennonché, a seguito di tale dichiarato assorbimento, l'argomentazione svolta dai giudici di appello sullo scudo fiscale assume la sostanza di una vera e propria motivazione ad abundantiam, improduttiva di effetti giuridici e, dunque, insuscettibile non solo di spiegare qualsivoglia efficacia sul dispositivo della decisione in Ric. 2021 n. 25531 sez. Seste civile - T - ud. 21-06-2022 -4- questione, ma anche di essere oggetto di un autonomo motivo di ricorso per cassazione (cfr. Cass., Sez. 1, 10.4.2018, n. 8755, Rv. 648883-01); che resta assorbito, per effetto delle complessive motivazioni che precedono, il secondo motivo di ricorso (con il quale parte ricorrente si duole, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., della violazione e falsa applicazione dell'art. 13- bis, comma 5, del d.l. n. 78 del 2009, nonché dell'art. 14 del d.l. n. 350 del 2001 rispetto all'affermato assolvimento, da parte del BULZINEM e per il tramite del ricorso al cd. scudo fiscale, dell'onere della prova gravante a proprio carico circa la provenienza dei versamenti in questione); Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere accolto in relazione al primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo e la conseguente cassazione della decisione impugnata e rinvio alla C.T.R. dell'Emilia-[OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, affinché riesamini la vicenda processuale attenendosi ai principi che precedono e liquidi, altresì, le spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo. Per l'effetto, cassa la decisione impugnata e rinvia alla C.T.R. dell'Emilia-[OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, cui demanda altresì la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità Così deciso
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