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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 39039/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/10/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si censura la ritenuta responsabilità risulta generico e riproduttivo di identica censura formulata in sede di gravame correttamente confutata dalla Corte di appello che ha rilevato come l'identificazione del ricorrente è intervenuta a seguito di certo riconoscimento fotografico da parte dell'operante che ebbe ad effettuare il controllo reiteratamente interessato dalla condotta tesa all'investimento del Mandurrino in occasione del tentativo di fermare il veicolo a bordo del quale costui viaggiava; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/10/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si censura la ritenuta responsabilità risulta generico e riproduttivo di identica censura formulata in sede di gravame correttamente confutata dalla Corte di appello che ha rilevato come l'identificazione del ricorrente è intervenuta a seguito di certo riconoscimento fotografico da parte dell'operante che ebbe ad effettuare il controllo reiteratamente interessato dalla condotta tesa all'investimento del Mandurrino in occasione del tentativo di fermare il veicolo a bordo del quale costui viaggiava; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15
Sentenza Cassazione n. 39039/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris