CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 settembre 1956
Cassazione n. 19267/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/09/1956 avverso la sentenza del 21/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la penale responsabilità ritenuta dal Tribunale di Roma, in sede di giudizio abbreviato, in ordine alla detenzione ai fini di spaccio di g. 192 di cocaina, integrante il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R.309/90, condannandola alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione ed euro 12000 di multa, concesse le attenuanti generiche e operata la riduzione per il rito. L'esponente lamenta mancanza ed illogicità della motivazione in merito al diniego del riconoscimento dell'attenuante ad effetto speciale di cui al comma 7 dell'art 73 del DPR 309/1990 2. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto la ricorrente ha riprodotto le stesse questioni già devolute in appello, e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata, senza in alcun modo sottoporre la stessa ad autonoma e argomentata confutazione. E' ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso Sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavacciuolo non mass.; conf. Sez. 5, n. 28011 del 15)2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv. 221693). 3. La sentenza impugnata svolge argomentazioni coerenti con l'indirizzo della consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui non costituiscono presupposto idoneo per il riconoscimento dell'attenuante della collaborazione prevista dal comma settimo dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ammissioni o comportamenti non conducenti all'interruzione del circuito di distribuzione degli stupefacenti, ma limitati ai rafforzamento del quadro probatorio o al raggiungimento anticipato di positivi risultati ad attività di indagini già in corso in quella direzione (Sez. 3, n. 23942 del 01/10/2014 Ud. (dep. 04)06/2015) Rv. 263642 - 01; Sez. 4 - ,n. 42463 del 14/06/2018, Rv. 274347 - 01.). Nel caso in y- I esame, la Corte considera che la ricorrente aveva fornito indicazioni riguardanti le condotte delittuose da lei commesse e contestatele, senza però fornire utili contributi ai fini della concreta individuazione della persona per conto della quale deteneva lo stupefacente, non realizzando perciò la finalità sottesa alla norma, che è quella di evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori. Le argomentazioni sopra riportate sono totalmente immuni da vizi logici e, come detto, perfettamente in linea con i principi giurisprudenziali in materia. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle