CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 09210/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di LOCRIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinan za impugnata, limitatamen te al trattamento sanzionatorio; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza sopra indicata , il Tribunale di Locri , quale giudice dell ’ esecuzione , ha riconosciuto, su richiesta di [OSCURATO:PERSONA], il vincolo della continuazione rispetto alla sentenza n. 1810 del 27 giugno 2024, divenuta definitiva il 5 dicembre 2024, con cui la Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della sentenza n. 144 del 5 luglio 2023 emessa dal Gip del Tribunale di Locri, ha rideterminato la pena in anni tre, mesi due di reclusione ed euro 50.000 di multa(per tentata estorsione e lesioni personali) con la sentenza n. 110 del 16 settembre 2024, divenuta definitiva il 4 febbraio 2025, con cui il GUP del Tribunale di Locri lo aveva condannato all’ulteriore pena di anni cinque di reclusione ed euro 50.000 di multa, così rideterminata ai sensi dell’art. 442, comma2-bis cod. proc. pen. (detenzione ai fini di cessione di 2.084 Kg di cocaina). 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] , con rituale ministero difensivo, sviluppando duemotivi. 2.1. Con il primomotivo ha denunciato la violazione di legge in relazione a ll ’ art . 81, comma terzo, in combinato disposto con gli artt. 533, comma 2, cod. proc. pen. e 546, comma 1, lett. e), n. 2, cod. proc. pen. in relazione alla determinazione dell’aumento per la continuazione ai sensi dell’art. 671cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione di legge in relazione all ’ art. 6 71 i n combinato disposto con l’art. 442 cod. proc. pen. per il mancato riconoscimento della diminuente per il rito abbreviato. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l ’ annullamento del provvedimento impugnato, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Locri. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è fondato, pertanto, da accogliere. 2. In relazione al primo motivo, comecorrettamente rilevato dal P rocuratore generale , pur essendo possibile stabilire la pena per iltentativo senza dover partire dalla pena prevista per la fattispecie consumata,ritenuta più grave la pena irrogata con la seconda sentenza (art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990), come affermato da Sez.5, n. 40020 del 18/06/2019, Rv. 27752 8, secondo cui la determinazione della pena nel caso di delitto tentato può essere indifferentemente effettuata con il cosiddetto metodo diretto o sintetico, cioè senza operare la diminuzione sulla pena fissata per la corrispondente ipotesi di delitto consumato, oppure con il metodo bifasico, mediante scissione dei due momenti indicati, fermi restando la necessità del contenimento della riduzione della pena prevista per il reato consumato nei limiti di legge e l’obbligo di dar conto in motivazione della scelta commisurativa, inogni caso, il giudice avrebbe dovuto motivare sui singoli aumenti dei reati satelliti come recentemente affermato da Sez.U, n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269 secondo cui, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (la Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall’art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene). 3. Anche rispetto al secondo motivo, come correttamente ricordatodal Procuratore generale richiamando Sez. 1, n. 12591 del 13/03/2015, Rv. 262888 , secondo cui, i n tema di riconoscimento della continuazione “in executivis”, qualora il giudizio relativo al reato satellite sia stato celebrato con il rito abbreviato, l’aumento di pena inflitto in applicazione dell’art. 81 cod. pen., è soggetto alla riduzione premiale di cui all’art. 442 cod. proc. pen., e il giudice deve specificare in motivazione di aver tenuto conto di tale riduzione, la quale, essendo aritmeticamente predeterminata, non necessita di alcuna motivazione in ordine “al quantum”. (Fattispecie in cui la Corte, ha annullato, in parte, con rinvio l’ordinanza emessa dal giudice dell’esecuzione, dal cui testo non era possibile accertare se, nella quantificazione dell’aumento della pena ai sensi dell’art. 81 cod. pen., si fosse tenuto conto della riduzione comportata dal rito abbreviato). 4. Nel provvedimento impugnato non si rileva alcun accenno a tali necessari adempiment i motivazionali. 5. Dalle considerazioni precedenti deriva l ’ annullamento del l ’ ordinanza impugnata, relativamente alla misura della pena, con rinvioper nuovo giudizio sul punto al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Locri, in diversa persona fisica. P.Q.M Annulla l’ordinanza impugnata, relativamente alla misura della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Locri. Così deciso