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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 10519/2025

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seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia in data 1/06/2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'annullamento dell'impugnata sentenza perché il reato è estinto per remissione di querela; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia del 10/06/2024 confermativa della sentenza del Tribunale di Bergamo del 06/12/2023 che lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia per i delitti di cui agli artt. 640 e 612 cod. pen.; rilevato che il 19/09/2024, la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] ha rimesso la querela e l'imputato, tramite procuratore speciale, ha accettato la remissione;ritenuto che è ammissibile il ricorso per cassazione proposto, come nel caso di specie, al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione (Sez.

U, Sentenza n. 24246 del 25/02/2004, Rv. 227681; Sez. 4, n. 38156 del 05/07/2022, Rv. 283584; Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Rv. 268625; Sez.6, n. 2248 del 13/01/2011, Rv. 249209). che va dichiarata, pertanto, l'estinzione dei reati ex art. 152 cod. pen. e, in difetto di diversa pattuizione le spese vanno poste a carico del querelato, come per legge.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela.

Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali.

Così deciso,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia in data 1/06/2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'annullamento dell'impugnata sentenza perché il reato è estinto per remissione di querela; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia del 10/06/2024 confermativa della sentenza del Tribunale di Bergamo del 06/12/2023 che lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia per i delitti di cui agli artt. 640 e 612 cod. pen.; rilevato che il 19/09/2024, la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] ha rimesso la querela e l'imputato, tramite procuratore speciale, ha accettato la remissione;ritenuto che è ammissibile il ricorso per cassazione proposto, come nel caso di specie, al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione (Sez. U, Sentenza n. 24246 del 25/02/2004, Rv. 227681; Sez. 4, n. 38156 del 05/07/2022, Rv. 283584; Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Rv. 268625; Sez.6, n. 2248 del 13/01/2011, Rv. 249209). che va dichiarata, pertanto, l'estinzione dei reati ex art. 152 cod. pen. e, in difetto di diversa pattuizione le spese vanno poste a carico del querelato, come per legge. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso,
Sentenza Cassazione n. 10519/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris