CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 ottobre 2025
Cassazione n. 28073/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12864 R.G. anno 2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente avverso la sentenza n. 557/2024 emessa dalla Corte di appello di Firenze il 20 marzo 2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 settembre 2025 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ─ E’ impugnata per cassazione la sentenza della Corte di Sez. I – RG 12864/2024 camera di consiglio 17.9.2025 1 F i r m a t o D a : M A U R O D I M A R Z I O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 0 7 6 5 5 b d a 8 e c 6 d 0 2 Numero registro generale 12864/2024 Numero sezionale 3033/2025 Numero di raccolta generale 28073/2025 Data pubblicazione 22/10/2025 appello di Firenze del 20 marzo 2024: questa pronuncia ha fatto seguito ad altra decisione non definitiva resa dalla detta Corte. Nella pronuncia definitiva, che qui interessa, è stato rideterminato in euro 202.930,84 il saldo, a credito del cliente, di un conto corrente bancario intrattenuto da [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta denominata [OSCURATO:PERSONA] S. Alfredo, con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già Cassa di Risparmio di Firenze). 2. ─ Guerrini fa valere due motivi di ricorso; resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Il Consigliere delegato allo spoglio ha formulato una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380-bis c.p.c.. A fronte di essa, parte ricorrente ha domandato la decisione della causa. La banca controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― La proposta ha il tenore che segue. «[C]ol primo motivo è stata denunciata la violazione o falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. per avere la Corte di merito ‘accolto la domanda dell’[OSCURATO:PERSONA] svolta per la prima volta in sede di gravame di ricalcolare le poste attive e passive del conto corrente per cui è causa relativamente alle clausole che prevedevano interessi ultralegali in base agli interessi legali al tempo vigenti, seguendo il criterio posto dall’art. 1284, terzo comma, c.c.’; «tale motivo è inammissibile; «si legge nella sentenza impugnata che la Corte di appello, con la sentenza non definitiva, aveva accolto il terzo motivo di gravame ‘a mezzo del quale la banca censurava la sentenza definitiva gravata nella parte in cui aveva stabilito che a decorrere dall’8 luglio 1992 (data di entrata in vigore della legge sulla trasparenza bancaria) fino al 30 settembre 2011 (data finale di riferimento per la rideterminazione del saldo del conto) doveva applicarsi il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto (avvenuta in data 8.9.1986)’ e Sez. I – RG 12864/2024 camera di consiglio 17.9.2025 2 F i r m a t o D a : M A U R O D I M A R Z I O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 0 7 6 5 5 b d a 8 e c 6 d 0 2 Numero registro generale 12864/2024 Numero sezionale 3033/2025 Numero di raccolta generale 28073/2025 Data pubblicazione 22/10/2025 che la Corte, con la nominata sentenza parziale, aveva rilevato che ‘essendo il contratto antecedente all’entrata in vigore della normativa di cui alla l. n. 154/1992, dovevano applicarsi gli interessi al tasso legale ex art. 1284 c.c.’; «la censura di cui al primo motivo avrebbe dovuto quindi proporsi impugnando la sentenza non definitiva; «solo per completezza può osservarsi che nel giudizio di merito la banca era convenuta e che la doglianza afferente il tasso sostitutivo da applicarsi a fronte dell’accertata nullità dell’interesse ultralegale non integra una domanda, quanto una censura portata, in punto di diritto, contro la sentenza di primo grado; «col secondo mezzo si lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 5 l. 154/1992 e dell’art. 117 t.u.b. ‘per avere indicato gli interessi legali come interessi da sostituire alle clausole contrattuali che prevedono interessi ultralegali anziché i tassi nominali minimi e massimi previsti dai buoni ordinari del Tesoro annuali emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive’; «anche tale motivo è inammissibile, in quanto la statuizione impugnata, come si è detto, è contenuta nella pronuncia non definitiva, la quale non è stata fatta oggetto del ricorso per cassazione in esame; «ove si volesse prescindere da tale dato, in realtà assorbente, andrebbe peraltro considerato che la censura si sarebbe rivelata comunque inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. in quanto la disposizione di cui all'art. 117, comma 7, t.u.b., che determina il tasso sostitutivo in ipotesi di tassi ultralegali non è retroattiva, onde la disciplina ivi prescritta non si estende ai contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della detta norma (Cass. 24 novembre 2022, n. 34600; Cass. 31 dicembre 2019, n. 34740; Cass. 1 marzo 2007, n. 4853; Cass. 21 dicembre 2005, n. 28302); 2. ― [OSCURATO:PERSONA] reputa condivisibili tali argomentazioni. Sez. I – RG 12864/2024 camera di consiglio 17.9.2025 3 F i r m a t o D a : M A U R O D I M A R Z I O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 0 7 6 5 5 b d a 8 e c 6 d 0 2 Numero registro generale 12864/2024 Numero sezionale 3033/2025 Numero di raccolta generale 28073/2025 Data pubblicazione 22/10/2025 Il fatto che la sentenza non definitiva sia stata impugnata per cassazione non esclude l’inammissibilità delle censure fatte valere col ricorso avverso la sentenza definitiva, le quali devono pur sempre riguardare le statuizioni di tale seconda pronuncia. 3. ― Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile. 4. ― Le spese di giudizio seguono la soccombenza. Trovano applicazione le statuizioni di cui all’art. 96, comma 3 e comma 4, c.p.c., giusta l’art. 380-bis, comma 3, c.p.c.. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, dell’ulteriore somma di euro 4.000,00; condanna la parte ricorrente al pagamento della somma di euro 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Rom