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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 dicembre 2021

Cassazione n. 01070/2022

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 8636-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] e C. in liquidazione, elettivamente domiciliata in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA] 21-23, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] srl, elettivamente domiciliata in Roma, via Ludovisi 35, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controrícorrente — avverso la sentenza n. 750/2016 della Corte di Appello di Napoli, depositata il 24/02/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/12/2021 dal relatore [OSCURATO:PERSONA]; OAP 2 6 3 171 Letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO DELLA [OSCURATO:SOCIETA] ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Napoli la [OSCURATO:PERSONA] srl, chiedendone la condanna a corrispondere C 20.880,04, oltre interessi convenzionalmente pattuiti.

Il Tribunale di Napoli, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 7 del 2009, ha accolto la domanda. [OSCURATO:PERSONA] srl ha presentato appello che la Corte d'Appello di Napoli, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 750 del 2016, ha accolto limitatamente alla determinazione degli interessi dovuti, quantificati in misura pari a quella legale.

La [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi. [OSCURATO:PERSONA] srl ha resistito con controricorso.

La Procura Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memorie, chiedendo il rigetto del ricorso.

1. La [OSCURATO:SOCIETA] ha depositato il 6 dicembre 2021 atto di rinuncia conseguente ad una transazione intervenuta fra le parti che, peraltro, non risulta sia stato notificato od altrimenti portato a conoscenza della Imi sud srl.Si ritiene, pertanto, atteso che il detto deposito è avvenuto il giorno prima dell'udienza, di rimettere la causa sul ruolo, in modo che la [OSCURATO:PERSONA] srl possa prendere posizione in ordine alla menzionata rinuncia, anche con riferimento alla regolamentazione delle spese di lite, nell'eventualità che sia stato raggi un accordo al riguardo.

P.Q.M.

La Corte, - rimette la causa sul ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione II Civile della Corte Sup

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 8636-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] e C. in liquidazione, elettivamente domiciliata in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA] 21-23, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] srl, elettivamente domiciliata in Roma, via Ludovisi 35, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controrícorrente — avverso la sentenza n. 750/2016 della Corte di Appello di Napoli, depositata il 24/02/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/12/2021 dal relatore [OSCURATO:PERSONA]; OAP 2 6 3 171 Letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO DELLA [OSCURATO:SOCIETA] ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Napoli la [OSCURATO:PERSONA] srl, chiedendone la condanna a corrispondere C 20.880,04, oltre interessi convenzionalmente pattuiti. Il Tribunale di Napoli, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 7 del 2009, ha accolto la domanda. [OSCURATO:PERSONA] srl ha presentato appello che la Corte d'Appello di Napoli, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 750 del 2016, ha accolto limitatamente alla determinazione degli interessi dovuti, quantificati in misura pari a quella legale. La [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi. [OSCURATO:PERSONA] srl ha resistito con controricorso. La Procura Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memorie, chiedendo il rigetto del ricorso. 1. La [OSCURATO:SOCIETA] ha depositato il 6 dicembre 2021 atto di rinuncia conseguente ad una transazione intervenuta fra le parti che, peraltro, non risulta sia stato notificato od altrimenti portato a conoscenza della Imi sud srl.Si ritiene, pertanto, atteso che il detto deposito è avvenuto il giorno prima dell'udienza, di rimettere la causa sul ruolo, in modo che la [OSCURATO:PERSONA] srl possa prendere posizione in ordine alla menzionata rinuncia, anche con riferimento alla regolamentazione delle spese di lite, nell'eventualità che sia stato raggi un accordo al riguardo. P.Q.M. La Corte, - rimette la causa sul ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione II Civile della Corte Sup