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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 luglio 2026

Cassazione n. 22623/2026

Testo disponibile della fonte

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presentato e difeso dall'avvocatoCARMELA ZARCONE;- controricorrente –2026nonché contro2950I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO;- resistente con mandato -avverso la sentenza n. 502/2024 della CORTE D'APPELLO diMESSINA, depositata il 25/06/2024 R.G.N. 419/2023;Numero registro generale 18680/2024udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio deNl umero sezionale 2950/2026Numero di raccolta generale 22623/202617/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]Rilevato che1.

Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello diMessina, in riforma della sentenza di primo grado, hacondannato [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di titolaredell’omonima impresa individuale a corrispondere a DomenicoCarima somme a titolo di differenze retributive e tfr in relazioneallo svolgimento di attività di lavoro subordinato nei periodi econ gli orari indicati, nonché al risarcimento del danno daomessa contribuzione e al versamento all’INPS dei contributinon prescritti;2 per la cassazione della decisione ha proposto ricorsoGiuseppe Maisano sulla base di un unico motivo; DomenicoCarima ha depositato controricorso; l’INPS ha depositatoprocura;3. la Consigliera delegata ha formulata proposta didefinizione accelerata ai sensi dell’art. 380 bis, comma 1 c.p.c.;4. il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la decisione aisensi del relativo comma 4 c.p.c..;5. nelle more dell’odierna adunanza camerale, partericorrente, dato atto dell’accordo transattivo intervenuto con ilcontroricorrente [OSCURATO:PERSONA], ha depositato atto dirinunzia sottoscritto da quest’ultimo per accettazione;Considerato che1.

È stata depositata in data 5 giugno 2026 rituale rinunziaal ricorso proposto, sottoscritta ai sensi dell'art. 390 cod. proc.civ. dall’odierno ricorrente e per adesione dal controricorNruemnertoe re g istro generale 18680/2024Numero sezionale 2950/2026Domenico Carima nonché dai rispettivi difensori; Numero di raccolta generale 22623/2026Data pubblicazione 02/07/20262. va pertanto dichiarata ai sensi dell'art. 391 cod. proc.civ. la estinzione del giudizio;3. non si fa luogo alla pronuncia sulle spese in relazione alrapporto processuale tra il ricorrente e il controricorrente[OSCURATO:PERSONA] attesa l'adesione alla rinunzia prestata da quest’ultimo;4. la rinunzia al ricorso per cassazione, in difetto dilimitazioni, determina il sopravvenuto difetto di interesseall’impugnazione nei confronti dell’INPS, al quale non vannoliquidate le spese di lite posto che l’ente previdenziale ha solodepositato procura;5. la declaratoria di estinzione del giudizio escludel'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosadi versare una somma pari al contributo unificato già versatoall'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass. n.25485/2018); P.Q.MLa Corte dichiara l’estinzione del processo.Roma, così deciso nella camera di consiglio del 17 giugno2026La PresidenteAdriana DoronzoNumero registro generale 18680/2024Numero sezionale 2950/2026Numero di raccolta generale 22623/2026Data pubblicazione 02/07/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
presentato e difeso dall'avvocatoCARMELA ZARCONE;- controricorrente –2026nonché contro2950I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO;- resistente con mandato -avverso la sentenza n. 502/2024 della CORTE D'APPELLO diMESSINA, depositata il 25/06/2024 R.G.N. 419/2023;Numero registro generale 18680/2024udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio deNl umero sezionale 2950/2026Numero di raccolta generale 22623/202617/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]Rilevato che1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello diMessina, in riforma della sentenza di primo grado, hacondannato [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di titolaredell’omonima impresa individuale a corrispondere a DomenicoCarima somme a titolo di differenze retributive e tfr in relazioneallo svolgimento di attività di lavoro subordinato nei periodi econ gli orari indicati, nonché al risarcimento del danno daomessa contribuzione e al versamento all’INPS dei contributinon prescritti;2 per la cassazione della decisione ha proposto ricorsoGiuseppe Maisano sulla base di un unico motivo; DomenicoCarima ha depositato controricorso; l’INPS ha depositatoprocura;3. la Consigliera delegata ha formulata proposta didefinizione accelerata ai sensi dell’art. 380 bis, comma 1 c.p.c.;4. il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la decisione aisensi del relativo comma 4 c.p.c..;5. nelle more dell’odierna adunanza camerale, partericorrente, dato atto dell’accordo transattivo intervenuto con ilcontroricorrente [OSCURATO:PERSONA], ha depositato atto dirinunzia sottoscritto da quest’ultimo per accettazione;Considerato che1. È stata depositata in data 5 giugno 2026 rituale rinunziaal ricorso proposto, sottoscritta ai sensi dell'art. 390 cod. proc.civ. dall’odierno ricorrente e per adesione dal controricorNruemnertoe re g istro generale 18680/2024Numero sezionale 2950/2026Domenico Carima nonché dai rispettivi difensori; Numero di raccolta generale 22623/2026Data pubblicazione 02/07/20262. va pertanto dichiarata ai sensi dell'art. 391 cod. proc.civ. la estinzione del giudizio;3. non si fa luogo alla pronuncia sulle spese in relazione alrapporto processuale tra il ricorrente e il controricorrente[OSCURATO:PERSONA] attesa l'adesione alla rinunzia prestata da quest’ultimo;4. la rinunzia al ricorso per cassazione, in difetto dilimitazioni, determina il sopravvenuto difetto di interesseall’impugnazione nei confronti dell’INPS, al quale non vannoliquidate le spese di lite posto che l’ente previdenziale ha solodepositato procura;5. la declaratoria di estinzione del giudizio escludel'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosadi versare una somma pari al contributo unificato già versatoall'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass. n.25485/2018); P.Q.MLa Corte dichiara l’estinzione del processo.Roma, così deciso nella camera di consiglio del 17 giugno2026La PresidenteAdriana DoronzoNumero registro generale 18680/2024Numero sezionale 2950/2026Numero di raccolta generale 22623/2026Data pubblicazione 02/07/2026
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