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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 marzo 2025

Cassazione n. 14003/2026

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osto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2025 della Corte di appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di Macerata del 10 novembre 2023 con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per i reati di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 1) e 4

I. 18 aprile 1975, n. 110 (capo 2).2.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, articolato in due motivi. 2.1 Con il primo motivo il ricorrente lamenta ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. errata applicazione degli artt. 157 cod. pen. e 129 cod. proc. pen.

Deduce che il reato di cui all'art. 4

I. 110 del 1975 andava dichiarato estinto per prescrizione essendo il fatto commesso il 20 luglio 2019 ed essendo decorso il termine massimo di prescrizione di anni cinque il 20 luglio 2024, prima della pronuncia in grado di appello. 2.2 Con il secondo motivo lamenta ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. errata applicazione dell'art. 81 cod. pen. e contraddittorietà della motivazione.

Deduce che la sentenza impugnata ha riconosciuto in motivazione la struttura del reato continuato; che tale affermazione si pone in contrasto con la sentenza di primo grado che negava la sussistenza del medesimo disegno criminoso; che la Corte di appello non traduceva tale affermazione in termini di trattamento sanzionatorio, non essendo vietato ed essendo, anzi, doveroso pronunciarsi, anche d'ufficio, trattandosi di fatti oggetto del medesimo processo di cognizione, tant'è che nel giudizio di cognizione non vige il principio della domanda in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio (Cass., sez. 1, n. 17832/2017). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato.

Per mera precisione deve rilevarsi che il reato di cui all'art. 4

I. 110 del 1975 è stato commesso 21 luglio 2019 (così come da contestazione e da motivazione delle sentenze dei giudici di merito) e non il 20 luglio 2019, come dedotto dal ricorrente.

Deve, poi, rilevarsi che il decreto di citazione per il giudizio di primo grado è stato emesso il 7 aprile 2020, che la sentenza di primo grado è stata emessa il 10 novembre 2023, con termine per il deposito della motivazione di giorni novanta scadente il 9 febbraio 2024, e che la sentenza in grado di appello è stata pronunciata il 24 marzo 2025, con termine per il deposito di giorni novanta scadente il 23 giugno 2025.

Ai sensi della

I. 23 giugno 2017, n. 103, applicabile nel caso concreto in ragione della data di commissione del reato (Sez.

U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Rv. 288175 - 01), vi è stata sospensione del termine di prescrizione dal termine per il deposito della motivazione della sentenza di primo grado (9 febbraio 2024) sino alla data della pronuncia della sentenza in grado di appello(24 marzo 2025) per complessivi giorni 409 sicché alla data della pronuncia della sentenza che ha definito il giudizio di appello il termine massimo di prescrizione non era decorso.

Né tale termine risulta decorso alla data odierna avuto riguardo all'ulteriore sospensione, per un tempo non superiore a mesi diciotto, prevista dalla suindicata legge dal termine per il deposito della motivazione della sentenza di secondo grado.

2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

Nel giudizio di primo grado, come risulta dalle richieste formulate dalle parti riportate in sentenza, non risulta richiesto il riconoscimento della continuazione tra i due reati oggetto del procedimento e il Tribunale ha, comunque, valutato negativamente la possibilità di riconoscere la continuazione («Non si ravvisano, inoltre, elementi fattuali da cui poter desumere che i reati contestati siano stati commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso»).

Nella motivazione della sentenza del giudizio di appello, come correttamente rappresentato nel ricorso per cassazione, è stato ritenuto che il coltello fosse portato dal ricorrente «quale strumento idoneo all'offesa prontamente impiegabile, in caso di necessità, o comunque per servirsene in relazione alla propria attività di spaccio» e alcuna considerazione è stata espressa in merito all'eventuale riconoscimento della continuazione.

Ciò posto, deve rilevarsi che con l'atto di appello non è stata proposta alcuna doglianza in merito al mancato riconoscimento della continuazione da parte del Tribunale sicché alcun difetto di motivazione della sentenza di secondo grado può ravvisarsi in merito a tale profilo.

Invero, il giudizio di secondo grado costituisce una fase destinata all'eliminazione di vizi ed errori del procedimento e/o del provvedimento di primo grado, specificamente dedotti attraverso i motivi di impugnazione proposti dalla parte.

Pertanto, deve escludersi che il giudice di appello debba prendere in esame una questione non dedotta dalla parte.

In tal senso l'art. 597, comma 1, cod. proc. pen. dispone che l'appello "attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti".

La possibilità di adottare statuizioni d'ufficio è limitata ai soli casi previsti dal comma 5 della predetta norma (sospensione condizionale della pena, non menzione della condanna, riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e giudizio di comparazione di cui all'art. 69 cod. pen.).

Coerentemente con tale principio è stato affermato, sia pur con riferimento al riconoscimento della continuazione tra reati oggetto di distinti procedimenti, che «Il giudice di appello non può riconoscere d'ufficio la continuazione tra il reato rimesso alla sua cognizione e altro per cui l'imputato ha riportato in precedenza condanna divenuta definitiva, ma tale riconoscimento 3deve formare oggetto di espressa richiesta da parte dell'interessato» (Sez. 4, n. 33403 del 14/07/2008, [OSCURATO:PERSONA]Oro, Rv. 240902).

Pertanto, non può applicarsi il principio di diritto espresso con la sentenza richiamata dalla difesa (Sez. 1, n. 17832 del 24/01/2017, Dogali, Rv. 269822 - 01) che, peraltro, appare espresso, come si evince dal complesso della motivazione e dal richiamo al potere di commisurazione discrezionale della pena, con riferimento al giudizio di cognizione di primo grado.

3. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte privata ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento nonché al pagamento, non sussistendo elementi per ritenere che la parte abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma, in favore della £assa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2025 della Corte di appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di Macerata del 10 novembre 2023 con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per i reati di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 1) e 4 I. 18 aprile 1975, n. 110 (capo 2).2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, articolato in due motivi. 2.1 Con il primo motivo il ricorrente lamenta ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. errata applicazione degli artt. 157 cod. pen. e 129 cod. proc. pen. Deduce che il reato di cui all'art. 4 I. 110 del 1975 andava dichiarato estinto per prescrizione essendo il fatto commesso il 20 luglio 2019 ed essendo decorso il termine massimo di prescrizione di anni cinque il 20 luglio 2024, prima della pronuncia in grado di appello. 2.2 Con il secondo motivo lamenta ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. errata applicazione dell'art. 81 cod. pen. e contraddittorietà della motivazione. Deduce che la sentenza impugnata ha riconosciuto in motivazione la struttura del reato continuato; che tale affermazione si pone in contrasto con la sentenza di primo grado che negava la sussistenza del medesimo disegno criminoso; che la Corte di appello non traduceva tale affermazione in termini di trattamento sanzionatorio, non essendo vietato ed essendo, anzi, doveroso pronunciarsi, anche d'ufficio, trattandosi di fatti oggetto del medesimo processo di cognizione, tant'è che nel giudizio di cognizione non vige il principio della domanda in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio (Cass., sez. 1, n. 17832/2017). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Per mera precisione deve rilevarsi che il reato di cui all'art. 4 I. 110 del 1975 è stato commesso 21 luglio 2019 (così come da contestazione e da motivazione delle sentenze dei giudici di merito) e non il 20 luglio 2019, come dedotto dal ricorrente. Deve, poi, rilevarsi che il decreto di citazione per il giudizio di primo grado è stato emesso il 7 aprile 2020, che la sentenza di primo grado è stata emessa il 10 novembre 2023, con termine per il deposito della motivazione di giorni novanta scadente il 9 febbraio 2024, e che la sentenza in grado di appello è stata pronunciata il 24 marzo 2025, con termine per il deposito di giorni novanta scadente il 23 giugno 2025. Ai sensi della I. 23 giugno 2017, n. 103, applicabile nel caso concreto in ragione della data di commissione del reato (Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Rv. 288175 - 01), vi è stata sospensione del termine di prescrizione dal termine per il deposito della motivazione della sentenza di primo grado (9 febbraio 2024) sino alla data della pronuncia della sentenza in grado di appello(24 marzo 2025) per complessivi giorni 409 sicché alla data della pronuncia della sentenza che ha definito il giudizio di appello il termine massimo di prescrizione non era decorso. Né tale termine risulta decorso alla data odierna avuto riguardo all'ulteriore sospensione, per un tempo non superiore a mesi diciotto, prevista dalla suindicata legge dal termine per il deposito della motivazione della sentenza di secondo grado. 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Nel giudizio di primo grado, come risulta dalle richieste formulate dalle parti riportate in sentenza, non risulta richiesto il riconoscimento della continuazione tra i due reati oggetto del procedimento e il Tribunale ha, comunque, valutato negativamente la possibilità di riconoscere la continuazione («Non si ravvisano, inoltre, elementi fattuali da cui poter desumere che i reati contestati siano stati commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso»). Nella motivazione della sentenza del giudizio di appello, come correttamente rappresentato nel ricorso per cassazione, è stato ritenuto che il coltello fosse portato dal ricorrente «quale strumento idoneo all'offesa prontamente impiegabile, in caso di necessità, o comunque per servirsene in relazione alla propria attività di spaccio» e alcuna considerazione è stata espressa in merito all'eventuale riconoscimento della continuazione. Ciò posto, deve rilevarsi che con l'atto di appello non è stata proposta alcuna doglianza in merito al mancato riconoscimento della continuazione da parte del Tribunale sicché alcun difetto di motivazione della sentenza di secondo grado può ravvisarsi in merito a tale profilo. Invero, il giudizio di secondo grado costituisce una fase destinata all'eliminazione di vizi ed errori del procedimento e/o del provvedimento di primo grado, specificamente dedotti attraverso i motivi di impugnazione proposti dalla parte. Pertanto, deve escludersi che il giudice di appello debba prendere in esame una questione non dedotta dalla parte. In tal senso l'art. 597, comma 1, cod. proc. pen. dispone che l'appello "attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti". La possibilità di adottare statuizioni d'ufficio è limitata ai soli casi previsti dal comma 5 della predetta norma (sospensione condizionale della pena, non menzione della condanna, riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e giudizio di comparazione di cui all'art. 69 cod. pen.). Coerentemente con tale principio è stato affermato, sia pur con riferimento al riconoscimento della continuazione tra reati oggetto di distinti procedimenti, che «Il giudice di appello non può riconoscere d'ufficio la continuazione tra il reato rimesso alla sua cognizione e altro per cui l'imputato ha riportato in precedenza condanna divenuta definitiva, ma tale riconoscimento 3deve formare oggetto di espressa richiesta da parte dell'interessato» (Sez. 4, n. 33403 del 14/07/2008, [OSCURATO:PERSONA]Oro, Rv. 240902). Pertanto, non può applicarsi il principio di diritto espresso con la sentenza richiamata dalla difesa (Sez. 1, n. 17832 del 24/01/2017, Dogali, Rv. 269822 - 01) che, peraltro, appare espresso, come si evince dal complesso della motivazione e dal richiamo al potere di commisurazione discrezionale della pena, con riferimento al giudizio di cognizione di primo grado. 3. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte privata ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento nonché al pagamento, non sussistendo elementi per ritenere che la parte abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma, in favore della £assa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. P.Q.M
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