CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 maggio 2022
Cassazione n. 27289/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 29728-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] MANZIA, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 2789/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 09/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GUIZZI. Ritenuto in fatto - che la società [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 2789/21, del 9 aprile 2021, della Corte di Appello di Roma, che - rigettandone il gravame esperito, in via incidentale, avverso la sentenza n. 1165/14, del Tribunale di Roma - ha confermato il rigetto della domanda ex art. 2901 cod. civ., dalla stessa proposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - che, in punto di fatto, l'odierna ricorrente riferisce di aver compiuto intervento volontario in un giudizio ex art. 2901 cod. civ. promosso dal [OSCURATO:PERSONA], per la declaratoria di inefficacia dell'atto notarile del 31 luglio 2002, mercé il quale il Sabatini - già amministratore della [OSCURATO:PERSONA] - aveva alienato alla Cenciarelli la proprietà, nella misura di 1/2, di un immobile sito in Roma, località [OSCURATO:PERSONA]; - che, in particolare, l'iniziativa assunta dalla società Veli, era basata - per quanto qui ancora di interesse - sul presupposto di essere "parte offesa" nel procedimento penale celebrato a carico del Sabatini per il delitto di bancarotta fraudolenta, per aver dissipato o comunque occultato i proventi dell'alienazione dell'azienda "I due silos", ceduta alla predetta società, procedimento definito con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen.; Ric. 2021 n. 29728 sez. M3 - ud. 04-05-2022 -2- - che il giudice di prime cure accoglieva la domanda della curatela attrice, dichiarando, invece, inammissibile quella della società intervenuta, ritenendo che essa non potesse porre a fondamento dell'esperita "actio pauliana" i crediti derivanti dalla sua posizione di persona offesa dal reato, atteso che la sentenza di patteggiamento pronunciata nei riguardi del Sabatini era priva di efficacia in sede civile, ex art. 445 cod. proc. pen.; - che avverso la decisione del primo giudice esperiva gravame, in via di principalità, la Cenciarelli, nonché, in via incidentale, la società Veli; - che il giudice di appello, preso atto della transazione intervenuta tra l'appellante principale e la curatela fallimentare, e quindi dell'estinzione del giudizio, ha, invece, rigettato il gravame incidentale della società Veli; - che a tale esito è pervenuta sul rilievo che le ragioni di credito, fatte valere dalla stessa a fondamento della domanda ex art. 2901 cod. civ., riguarderebbero il suo rapporto con la società dichiarata fallita, e non direttamente con il Sabatini in proprio, ribadendo, inoltre, che in relazione alla sola ragione di credito nei confronti di costui opera la preclusione di cui all'art. 445 cod. proc. pen; - che avverso la sentenza della Corte capitolina ricorre per cassazione la società Veli, sulla base - come detto - di due motivi; - che il primo motivo denuncia - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - "violazione dell'art. 2901 cod. civ."; Ric. 2021 n. 29728 sez. M3 - ud. 04-05-2022 -3- - che ribadisce l'odierna ricorrente di aver dimostrato documentalmente "di essere stata riconosciuta parte offesa nel reato di bancarotta fraudolenta commesso dal Sabatini", come risultante dall'avviso di fissazione dell'udienza preliminare; - che nel capo di imputazione per il delitto di cui agli artt. 216, comma 1, 219, comma 2, n. 1) e 223, legge fall. Si faceva riferimento al "50% del corrispettivo della cessione di azienda" (ad essa Veli) "del 12.10.2001"; - che, pertanto, tali circostanze - come la stessa sentenza di patteggiamento passata in giudicato - dimostrerebbero "la sussistenza di un fatto lesivo", ovvero il reato commesso in danno di essa società Veli, e, con esso, "la sussistenza del consequenziale diritto di quest'ultima al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 185, comma 2, cod. pen. e degli artt. 2043 e 2059 cod. civ.; - che tanto bastava ai fini dell'utile esperimento dell'azione revocatoria, potendo la stessa essere esercitata a garanzia di "una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità"; - che il secondo motivo denuncia - ex artt. 360, comma 1, nn. 3) e 5), cod. proc. civ. - "omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti", con "conseguente violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ."; - che la Corte capitolina avrebbe omesso di considerare che le ragioni di credito della società Veli emergevano dalla lettera raccomandata del 2 aprile 2002, con cui il Sabatini aveva Ric. 2021 n. 29728 sez. M3 - ud. 04-05-2022 -4- proceduto a ricognizione di debito, manifestando la più ampia disponibilità a far fronte agli impegni della [OSCURATO:PERSONA]; - che sono rimasti solo intimati il Sabatini e la Cenciarelli; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata ritualmente comunicata alla ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio per il 4 maggio 2022; - che la ricorrente ha depositato memoria. Considerato in diritto - che il ricorso va rigettato; - che ritiene, infatti, questo collegio che le conclusioni in tal senso rassegnate nella proposta del consigliere relatore non siano state superate dai rilievi svolti dalla ricorrente nella memoria ex art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.; - che il primo motivo - con cui è denunciata violazione dell'art. 2901 cod. civ., in relazione al presupposto dell'azione revocatoria costituito dal c.d. "eventus damni" - è infondato; - che, infatti, se è vero che la ragione di credito costituisce solo "titolo di legittimazione" dell'azione revocatoria (Cass. Sez. Un., sent. 18 maggio 2004, n. 9440, Rv. 572929 -01), sicché anche una mera aspettativa creditoria è idonea legittimare l'esperimento della stessa (da ultimo, tra le tante, Cass. Sez. 6-3, ord. 19 febbraio 2020, n. 4212, Rv. 657295 -01), deve osservarsi che, nella specie, la sentenza impugnata ha affermato che, di tutti gli episodi di "mala Ric. 2021 n. 29728 sez. M3 - ud. 04-05-2022 -5- gestio" contestati al Sabatini in sede penale, solo uno di essi fosse riferibile specificamente all'acquisto di azienda che ha interessato la società Veli, rilevando, però, che tale contestazione concerneva, in via esclusiva, un danno riportato non da tale società, bensì dal ceto creditorio (e, dunque, anch'esso da farsi valere dalla curatela fallimentare, che non a caso aveva intrapreso il giudizio ex art.2901 cod. civ. in cui poi è intervenuta l'odierna ricorrente), donde allora l'assenza anche di una mera aspettativa creditoria; - che, d'altra parte, insufficiente a fondare la legittimazione ex art. 2901 cod. civ. dell'odierna ricorrente era la sua posizione di “persona offesa" dal reato, nel già indicato giudizio penale; - che, difatti, il processo penale a carico del Sabatini - essendo stato definito con sentenza di applicazione della pena su richiesta dell'imputato, ex art. 444 cod. proc. pen. - si è arrestato "in limine", senza che il giudice penale potesse provvedere agli accertamenti relativi alla regolare costituzione delle parti (artt. 420 e 484 cod. proc. pen.), e dunque ad una delibazione - ancorché sommaria - in ordine alla legittimazione della società Veli a far valere la propria pretesa risarcitoria; - che la posizione di persona offesa - trattandosi, oltretutto, di mero "soggetto processuale" e non ancora "parte" del giudizio penale - non coincide necessariamente con quella di soggetto danneggiato (Cass. Sez. 5 Pen., sent. dep. 27 dicembre 2018, n. 58273); - che, invero, diversamente da quanto assume la ricorrente nella propria memoria ex art. 380-bis, comma 2, cod. proc. pen., Ric. 2021 n. 29728 sez. M3 - ud. 04-05-2022 -6- l'arresto di questa Corte da ultimo citato vale come conferma, e non smentita, dell'impossibilità di enucleare dalla posizione di persona offesa (non ancora costituitasi parte civile) l'esistenza, per ciò solo, di un'aspettativa creditoria; - che in relazione, infatti, alla parte civile, detto arresto ribadisce che la sua posizione si identifica con quella di "colui che subisce il danno criminale, che si concreta nella lesione del bene giuridico protetto dalla norma, mentre il danneggiato è colui che ha subito il danno civile, patrimoniale o non patrimoniale, e che ha per tale motivo la legittimazione ad esercitare l'azione civile nel processo penale", sicché mentre "la persona offesa gode della tutela di natura pubblicistica correlata all'interesse pubblico alla repressione del reato, il danneggiato è portatore di un interesse privato di cui il pubblico ministero non si fa carico, salva l'eccezionale ipotesi di cui all'art.77, comma 4, cod. proc. pen., ed è pertanto tenuto ad esercitare l'azione secondo le forme della domanda giudiziale civile, rimanendo soggetto ai relativi criteri dell'onere probatorio" (così, in motivazione, Cass. Sez. 5 Pen., sent. n. 58273 del 2018, cit.); - che risulta, pertanto, confermata l'intrinseca diversità che sussiste tra le due posizioni di persona offesa e parte civile; - che il secondo motivo di ricorso è inammissibile, in ciascuna delle censure in cui si articola; - che, quanto alla censura di "omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio", opera - "ratione temporis", risalendo la sentenza resa in prime cure all'anno 2014, per cui l'atto di appello Ric. 2021 n. 29728 sez. M3 - ud. 04-05-2022 -7- risulta, per definizione, proposto con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione posteriormente all'i 1 settembre 2012 - la preclusione di cui all'art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ., norma che inibisce, in un caso, qual è quello presente, di cd. "doppia conforme di merito", la proposizione di motivi di ricorso per cassazione formulati ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., salvo che la parte ricorrente non soddisfi l'onere - ciò che nella specie non risulta avvenuto - "di indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse" (Cass. Sez. 1, sent. 22 dicembre 2016, n. 26774, Rv. 643244-03; Cass. Sez. Lav., sent. 6 agosto 2019, n. 20994, Rv. 654646-01); - che il rilievo espresso in tal senso nella proposta del giudice relatore non è superato, secondo questo collegio, da quanto si legge nella memoria della ricorrente, secondo cui dovrebbe escludersi, nella specie, l'ipotesi della "doppia conforme", in quanto la circostanza fattuale costituita dall'esistenza di una ricognizione di debito, da parte del Sabatini, "non è stata esaminata dalla Corte di merito, che l'ha completamente ignorata"; - che al fine di comprovare l'ammissibilità della censura ex art. 360, comma 1, n. 5), la ricorrente avrebbe dovuto dimostrare che quel fatto era stato sottoposto al vaglio del primo giudice, mentre il ricorrente - nel proprio atto di impugnazione (come nella memoria depositata in vista dell'adunanza camerale) - si limita a Ric. 2021 n. 29728 sez. M3 - ud. 04-05-2022 -8- dare atto che la stessa venne affrontata a pag. 23 della propria comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale, senza nulla riferire in merito agli scritti defensionali del primo grado di giudizio; - che anche sotto questo profilo, dunque, si conferma l'inammissibilità della censura, atteso che, "ove una determinata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità ha l'onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegarne l'avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente vi abbia provveduto, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare «ex actis» la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa" (Cass. Sez. 2, ord. 24 gennaio 2019, n. 2038, Rv. 652251-02); - che ove, poi, la ricorrente avesse inteso lamentare l'omessa pronuncia su un motivo di appello, l'esito della censura sarebbe egualmente nel senso dell'inammissibilità; - che, difatti, la "omessa pronuncia su un motivo di appello integra la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e non già l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, in quanto il motivo di gravame non costituisce un fatto principale o secondario, bensì la specifica domanda sottesa alla proposizione dell'appello, sicché, ove il vizio sia dedotto come violazione dell'art. 360, comma 1, n. 5), cod. Ric. 2021 n. 29728 sez. M3 - ud. 04-05-2022 -9- proc. civ., nel testo riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, in 1. 7 agosto 2012, n. 134, il motivo deve essere dichiarato inammissibile" (Cass. Sez. 3, sent. 16 marzo 2017, n. 6835, Rv. 643679-01); - che, infine, l'inammissibilità delle censure di violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. deriva, invece, dal fatto che esse tendono a sollecitare un non consentito riesame dei fatti oggetto di giudizio; - che in relazione a queste ultime va, infatti, ribadito il principio secondo cui l'eventuale "cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. (che attribuisce rilievo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), né in quello del precedente n. 4), disposizione che - per il tramite dell'art. 132, n. 4), cod. proc. civ. - dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante" (Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno 2016, n. 11892, Rv. 640194-01; in senso conforme, tra le altre, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940; Cass. Sez. 3, sent. 12 aprile 2017, n. 9356, Rv. 644001-01; Cass. Sez. 1, ord. 26 settembre 2018, n. 23153, Rv. 650931-01; Ric. 2021 n. 29728 sez. M3 - ud. 04-05-2022 -10- Cass. Sez. 3, ord. 30 ottobre 2018, n. 27458, Cass. Sez. 6-2, ord. 18 marzo 2019, n. 7618); - che nulla va disposto in merito alle spese del presente giudizio di legittimità, essendo rimasti il Sabatini e la Cenciarelli solo intimati; - che in ragione del rigetto del ricorso va dato atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. PQM La Corte rigetta il ricorso Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte 8 atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello