CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 maggio 2026
Cassazione n. 14376/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ITALIA [OSCURATO:SOCIETA]. (GIA’ [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall’avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente -avverso la sentenza n. 1789/2022 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il 2 novembre 2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 19febbraio 2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Il medico [OSCURATO:PERSONA], convenuta in giudizio per il ristoro deidanni cagionati ad una paziente a causa dell’esecuzione di unintervento chirurgico non a regola d’arte, chiamò in garanzia la CarigeNumero registro generale 2050/2023Numero sezionale 679/2026Numero di raccolta generale 14376/2026Data pubblicazione 15/05/2026Assicurazioni (lite pendente divenuta dapprima Amissima AssicurazioniS.p.A. e poi [OSCURATO:SOCIETA].).Nel difendersi, la compagnia assicuratrice eccepì l’inoperativitàdella polizza, connotata da clausola claims made.2. All’esito del giudizio di prime cure, l’adito Tribunale di Palermorigettò la domanda di manleva, sul rilievo che la richiesta dirisarcimento era pervenuta oltre il limite convenzionalmente stabilitodi un anno dalla cessazione del contratto.3. La decisione in epigrafe ha rigettato l’appello di [OSCURATO:PERSONA].Per quanto ancora d’interesse, la Corte palermitana ha dichiaratoinsussistente il diritto dell’originaria attrice ad essere manlevatadall’assicuratore, negando la nullità della clausola claims made, dacchéquesta «nella parte in cui esclude il diritto dell’assicurato all’indennizzoquando la richiesta di risarcimento gli pervenga dal terzo dopo un annodalla scadenza del contratto non è immeritevole di tutela e nondetermina a carico dell’assicurata Perrone un significativo squilibrio deidiritti e degli obblighi derivanti dal contratto».4. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi.Resiste, con controricorso, [OSCURATO:SOCIETA]..Con provvedimento del 19 luglio 2025, è stata formulata, ai sensidell’art. 380-bis cod. proc. civ., sintetica proposta di definizione delricorso, ravvisandone l’improcedibilità per omessa produzione dellacopia autentica della sentenza impugnata corredata dalla relazione dinotifica della stessa, che in ricorso si dichiara essere avvenuta.A seguito di tempestiva e rituale istanza di decisione formulata daparte ricorrente è stata fissata, per la trattazione del ricorso,l’adunanza camerale odierna, in vista della quale la ricorrente hadepositato memoria illustrativa.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cuial secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..r.g. n. 2050/2023 2Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 2050/2023Numero sezionale 679/2026Numero di raccolta generale 14376/2026Data pubblicazione 15/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è affidato a due motivi.1.1. Il primo lamenta violazione e falsa applicazione degli artt.1341, secondo comma, e 1882 cod. civ.: assume che la vessatorietàdella clausola claims made non sia stata oggetto di concreta verifica adopera del giudice di appello e che detta clausola richiedeva la specificaapprovazione per iscritto, nel caso mancata.1.2. Il secondo, per violazione degli artt. 1322 e 1882 cod. civ.,denuncia l’erroneità del giudizio di meritevolezza operato dalla Corted’appello sulla clausola claims made apposta al contratto assicurativo.2. È superflua la disamina delle riassunte doglianze, palesandosil’improcedibilità del ricorso, in conformità a quanto già rilevato con laproposta di definizione accelerata.2.1. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 5 gennaio 2023, impugnala sentenza n. 1789/2022 della Corte di appello di Palermo, pubblicatail 2 novembre 2022, di cui, in ricorso, asserisce l’avvenuta notificazione«a mezzo PEC ad istanza dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse diAmissima Assicurazioni in data 8 novembre 2022».Per consolidato orientamento di nomofilachia, la dichiarazione -contenuta nel ricorso per cassazione - di avvenuta notificazione dellasentenza impugnata, attesta un fatto processuale - la notificazionedella sentenza, appunto - idoneo a far decorrere il termine breve diimpugnazione ex art. 325 cod. proc. civ. e, quale manifestazione diautoresponsabilità della parte, impegna quest’ultima a subire leconseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essal’onere di depositare, nel termine stabilito dall’art. 369 cod. proc.civ., copia della sentenza munita della relata di notifica - ovverodelle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in casodi notificazione a mezzo PEC - senza che sia possibile recuperare allarelativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzioner.g. n. 2050/2023 3Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 2050/2023Numero sezionale 679/2026Numero di raccolta generale 14376/2026Data pubblicazione 15/05/2026ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ. (ex plurimis, cfr. Cass., Sez. U,06/07/2022, n. 21349; Cass. 07/06/2021, n. 15832).Più specificamente, in caso di impugnazione di legittimità di unasentenza notificata a mezzo di posta elettronica certificata, ai fini dellaprocedibilità del ricorso, il ricorrente è tenuto a depositare, unitamenteallo stesso, la relata di notifica, mediante inserimento nella bustatelematica, con la quale l’atto è depositato, del messaggio di postaelettronica certificata in formato .eml o .msg (così Cass. 27/05/2024,n. 14790; Cass. 22/07/2019, n. 19695).Il deposito della mera copia autentica della sentenza impugnatapriva della relazione di notificazione importa dunque - salvo che dettadocumentazione non risulti prodotta dal controricorrente nel termine dicui all’art. 370, terzo comma, cod. proc. civ. oppure acquisita dalgiudice mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio - ildifetto di procedibilità del ricorso, vizio rilevabile di ufficio e non sanatodalla mancata contestazione della controricorrente, l’improcedibilitàtrovando la sua ragion d’essere nel presidiare, con efficaciasanzionatoria, un comportamento omissivo che ostacola la stessasequenza di avvio del processo per cassazione (cfr., oltre alle pronuncecitate, Cass. 12/02/2020, n. 3466; Cass. 20/06/2024, n. 17014).La sanzione dell’improcedibilità contemplata dall’art. 369, secondocomma, num. 2, cod. proc. civ., non contrasta poi con gli artt. 24 e111 Cost. e 6 CEDU, trattandosi di un adempimento preliminare,tutt’altro che oneroso e complesso, che non mette in discussione ildiritto alla difesa ed al giusto processo, essendo finalizzato a verificare,nell’interesse pubblico, il passaggio in giudicato della decisione dimerito ed a selezionare la procedura più adeguata alla definizione dellacontroversia (Cass. 15/07/2024, n. 19475).2.2. Nella specie, il descritto onere non risulta assolto.r.g. n. 2050/2023 4Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 2050/2023Numero sezionale 679/2026Numero di raccolta generale 14376/2026Data pubblicazione 15/05/2026Come già rilevato nella proposta di definizione accelerata, «larelazione di notificazione della sentenza impugnata non è indicata tra idocumenti allegati al ricorso, nell’indice in calce allo stesso, né risultapresente tra i documenti digitali prodotti telematicamente» né «dettarelazione di notificazione risulta disponibile neanche in base ad unaregolare produzione di controparte».A fronte di ciò, nella istanza di decisione, la ricorrente, «in rettificadi quanto erroneamente indicato in ricorso» assume che la gravatasentenza non è stata mai notificata, né a mezzo PEC né in altra forma.Nell’arresto delle Sezioni Unite innanzi citato (Cass. n. 21349 del2022), si è infatti espressamente puntualizzato che «non vale obiettareche tale dichiarazione sarebbe stata frutto di un mero errore materialedi parte ricorrente o che la notificazione sarebbe invalida» (in tal senso,in precedenza, anche Cass. 07/06/2021, n. 15832).In doveroso ossequio alle statuizioni della massima articolazionenomofilattica di questa stessa Corte deve allora applicarsi la sanzionedell’improcedibilità pure nell’ipotesi di una allegata erroneità dellaspontanea indicazione del ricorrente circa l’avvenuta notificazione dellasentenza (in fattispecie identica, Cass. 12/12/2024, n. 32154).2.3. Ad impedire la declaratoria di improcedibilità non può invocarsineppure il principio di diritto, più volte enunciato da questa Corte (explurimis, Cass. 30/04/2019, n. 11386, sulla scia di Cass. 10/07/2013,n. 17066), in forza del quale pur in difetto della produzione di copiaautentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione dellamedesima, prescritta dall’art. 369, secondo comma, num. 2, cod. proc.civ., il ricorso per cassazione deve egualmente ritenersi procedibile overisulti che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente,entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza.r.g. n. 2050/2023 5Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 2050/2023Numero sezionale 679/2026Numero di raccolta generale 14376/2026Data pubblicazione 15/05/2026Invero, a fronte di una sentenza pubblicata il 2 novembre 2022, lanotifica del ricorso in vaglio è avvenuta il giorno 5 gennaio 2023,trascorso quindi il menzionato arco temporale.3. Soltanto per completezza argomentativa, rileva la Corte come lecensure prospettate da parte ricorrente siano destituite di fondamento.Esse - senza addurre alcun elemento o spunto per un eventualeripensamento critico – si pongono in frontale contrasto con l’indirizzoermeneutico elaborato in materia di clausole claims made da questaCorte ed al quale ha prestato adesione il giudice territoriale.Più specificamente, l’apprezzamento di non vessatorietà di taleclausola è stato operato dalla sentenza impugnata in conformità alprincipio di diritto per cui, in tema di assicurazione della responsabilitàcivile, la clausola on claims made basis non è invalida, bensì consentitadall’art. 1932 cod. civ., in quanto non altera il tipo legaledell’assicurazione contro i danni, con la conseguenza che il contratto acui essa accede non è soggetto al controllo di meritevolezza di cuiall’art. 1322, secondo comma, cod. civ., ma unicamente a una verificadi rispondenza della conformazione del tipo, operata attraversol’adozione di detta clausola, ai limiti imposti dalla legge, da intendersicome l’ordinamento giuridico nella sua complessità, comprensivo dellenorme di rango costituzionale e sovranazionale, onde accertare se, inconcreto, sussista uno squilibrio nell’assetto sinallagmatico delrapporto (da ultimo, Cass. 14/11/2024, n. 29437, sulle orme di Cass.,Sez. U, 22/09/2018, n. 22437).4. In definitiva, il ricorso è dichiarato improcedibile, in conformitàalla proposta di definizione accelerata.5. Da ciò consegue, oltre al regolamento delle spese del gradosecondo soccombenza, l’adozione dei provvedimenti di condanna (nellemisure indicate in dispositivo) di cui all’art. 96, terzo e quarto comma,cod. proc. civ., giusta l’art. 380-bis, ultimo comma, cod. proc. civ..r.g. n. 2050/2023 6Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 2050/2023Numero sezionale 679/2026Numero di raccolta generale 14376/2026Data pubblicazione 15/05/20266. Attesa l’improcedibilità del ricorso, va dato atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente- ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, inmisura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma delcomma 1-bis dell’art. 13. P.Q.MDichiara improcedibile il ricorso.Condanna parte ricorrente alla refusione in favore di partecontroricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro7.600 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 percento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali eprevidenziali, di legge.Condanna parte ricorrente al pagamento in favore di partecontroricorrente, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.,dell’ulteriore somma di euro 3.500.Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della Cassa delleammende, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ.,dell’ulteriore somma di euro 3.500.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamentoda parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, anorma dell’art. 13, comma 1-bis.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile, in data 19 febbraio 2026.Il PresidenteMarco Rossettir.g. n. 2050/2023 7Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]