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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 41559/2021

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul rimise) 6710-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 97210890584, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata- avverso la sentenza n. 7397/9/2018 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la parte contribuente, una azienda di autotrasporto, impugnava l'atto di contestazione e l'avviso di pagamento emessi dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli di Salerno a seguito di processo verbale col quale era stato contestato l'inserimento di fatture senza l'indicazione del numero di targa dei veicoli al fine di contestare il diritto al credito d'imposta ex art. 1 del d.P.R. n. 277 del 2000 riconosciuto alle imprese esercenti attività di trasporto merci; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] rigettava l'appello dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli affermando che la società contribuente ha esibito documentazione dalla quale emerge chiara l'effettività dell'erogazione di gasolio al veicolo (dichiarazione resa dalla stazione di servizio Esso che attesta la targa del veicolo sul quale vi è stato il rifonimento del gasolio), ritenendo tale documento integrativo delle fatture richiamate ai fini del riconoscimento del credito di imposta.

L'Agenzia delle dogane e dei monopoli proponeva ricorso affidato a due motivi di impugnazione mentre la parte contribuente non si costituiva. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., l'Agenzia delle dogane e dei monopoli denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 2, del d.P.R. n. 277 del 2000, in quanto per ottenere il Ric. 2019 n. 06710 sez.

MT - ud. 07-10-2021 -2- credito ex art. 1 del d.P.R. cit. è imprescindibile dichiarare anche la targa del veicolo rifornito, a nulla rilevando dichiarazioni postume di terzi prodotte in giudizio.

Con il secondo motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., l'Agenzia delle dogane e dei monopoli denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. in quanto nel rito tributario una dichiarazione di terzi è mero indizio bisognevole di riscontri non sufficiente a costituire prova del fatto dichiarato.

Ritenuto di dover rinviare la causa a nuovo ruolo per acquisire il fascicolo di merito.

PQM rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria di richiedere la trasmissione del fascicolo di merito.

Così deciso nella camera di consiglio del 7 ottob e 2021. [OSCURATO:PERSONA] sidente M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul rimise) 6710-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 97210890584, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata- avverso la sentenza n. 7397/9/2018 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la parte contribuente, una azienda di autotrasporto, impugnava l'atto di contestazione e l'avviso di pagamento emessi dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli di Salerno a seguito di processo verbale col quale era stato contestato l'inserimento di fatture senza l'indicazione del numero di targa dei veicoli al fine di contestare il diritto al credito d'imposta ex art. 1 del d.P.R. n. 277 del 2000 riconosciuto alle imprese esercenti attività di trasporto merci; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] rigettava l'appello dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli affermando che la società contribuente ha esibito documentazione dalla quale emerge chiara l'effettività dell'erogazione di gasolio al veicolo (dichiarazione resa dalla stazione di servizio Esso che attesta la targa del veicolo sul quale vi è stato il rifonimento del gasolio), ritenendo tale documento integrativo delle fatture richiamate ai fini del riconoscimento del credito di imposta. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli proponeva ricorso affidato a due motivi di impugnazione mentre la parte contribuente non si costituiva. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., l'Agenzia delle dogane e dei monopoli denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 2, del d.P.R. n. 277 del 2000, in quanto per ottenere il Ric. 2019 n. 06710 sez. MT - ud. 07-10-2021 -2- credito ex art. 1 del d.P.R. cit. è imprescindibile dichiarare anche la targa del veicolo rifornito, a nulla rilevando dichiarazioni postume di terzi prodotte in giudizio. Con il secondo motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., l'Agenzia delle dogane e dei monopoli denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. in quanto nel rito tributario una dichiarazione di terzi è mero indizio bisognevole di riscontri non sufficiente a costituire prova del fatto dichiarato. Ritenuto di dover rinviare la causa a nuovo ruolo per acquisire il fascicolo di merito. PQM rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria di richiedere la trasmissione del fascicolo di merito. Così deciso nella camera di consiglio del 7 ottob e 2021. [OSCURATO:PERSONA] sidente M
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