CassazionedecretoSezione 2Decisione del 25 febbraio 2022
Cassazione n. 46292/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Motivazione semplificata sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2021 della Corte d'appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Firenze, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna alle pene ritenute di giustizia pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Livorno in data 24 aprile 2014, per i reati di cui agli artt. 116 d. Igs. 285/1992 e 648 cod. pen. 2. Propone ricorso per cassazione la difesa dell'imputato deducendo, con il primo motivo di ricorso, violazione della legge penale, per l'omessa declaratoria di estinzione del reato di ricettazione per intervenuta prescrizione. 2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di norme processuali previste a pena di nullità, in relazione all'art. 601 cod. proc. pen., poiché il decreto di citazione a giudizio in grado di appello era stato notificato senza tenere conto della perdurante elezione di domicilio presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], procedendo al tentativo di notifica del decreto presso la residenza dell'imputato, senza esito positivo, procedendo quindi ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. con consegna del decreto al difensore di ufficio nominato per il giudizio d'impugnazione. 3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 176/2020, applicabili ai sensi dell'art. 16, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati. 1.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato; il delitto di ricettazione contestato, tenuto conto della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale contestata e ritenuta in sentenza (come risulta dal giudizio di bilanciamento operato con le concesse circostanze attenuanti generiche), non è prescritto neppure alla data attuale (il termine massimo è quello che scadrà il 27/12/2032). 1.2. E', invece, fondato il secondo motivo di ricorso; dagli atti del fascicolo (che la Corte può esaminare, trattandosi di questione processuale: Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F., Rv. 273525 - 0; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chaid, Rv. 255304 - 0) risulta che l'imputato nel corso del giudizio di primo grado è stato difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio aveva eletto domicilio (dove del resto risultano notificati sia la sentenza di primo grado, che l'atto di appello del P.M.); l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] propose l'impugnazione avverso la sentenza di primo grado; successivamente, come accertato dalla Corte d'appello, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] era stato cancellato dall'albo, circostanza che determinò la nomina di un difensore di ufficio che ha assistito l'imputato in grado di appello. La notifica del decreto di citazione a giudizio in appello è stata tentata presso la residenza dell'imputato, senza esito positivo, e successivamente mediante consegna al difensore di ufficio, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen.Evidente la violazione del principio secondo il quale l'elezione di domicilio presso il difensore, che successivamente venga cancellato dall'albo professionale conserva efficacia (Sez. 1, n. 48741 del 25/11/2004, Horneac, Rv. 230518 - 0), come per le analoghe ipotesi della sospensione amministrativa dell'avvocato (Sez. 5, n. 23096 del 10/07/2020, Afzali, Rv. 279399 - 0) e della sua radiazione (Sez. 6, n. 26287 del 28/05/2013, Abis, Rv. 256817 - 0), poiché il domicilio può essere eletto anche presso una persona che non abbia la qualità di difensore o che l'abbia perduta, essendo tale atto distinto e diversificato quanto ai fini dalla nomina del difensore. Conseguentemente, l'eseguita notifica del decreto di citazione a giudizio in appello al difensore d'ufficio, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., anziché presso il domicilio eletto dall'imputato, ha determinato, ai sensi dell'art.179, comma 1, cod. proc. pen., una nullità assoluta ed insanabile (Sez. 6, n. 8048 del 31/01/2019, Lamarina, Rv. 275425 - 01), che ha travolto gli atti seguenti e la sentenza impugnata. 2. La sentenza deve, pertanto, essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello d