CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34180/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che: con il provvedimento impugnato è stata disposta, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la revoca, con effetto ex nunc, della misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale, con conseguente prosecuzione dell'espiazione della pena in regime ordinario, per essere stato destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per il delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 avente ad oggetto cocaina, commesso nei mesi di gennaio e febbraio 2025; in proposito, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nell'affermare — in ossequio al dettato dell'art. 47, undicesimo comma, legge 26 luglio 1975, n. legge 26 luglio 1975, n. 354, — che la revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale discende non già dalla mera violazione della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura, ma, piuttosto, dal fatto che il giudice, nel suo insindacabile apprezzamento di fatto, ritenga, con motivazione logica, adeguata e non viziata, che la violazione commessa costituisca, in concreto, sopravvenienza incompatibile con la prosecuzione della prova (così, tra le altre, Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019, Castelluzzo, Rv. 275239; Sez. 1, n. 27711 del 06/06/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256479; Sez. 1., n. 2566 del 07/05/1998, Lupoli, Rv. 210789); in tal modo, il giudizio sulla revoca, pur in presenza di un comportamento del soggetto contrario alle prescrizioni, è rimesso alla discrezionalità del Tribunale di sorveglianza, che ha solo l'obbligo di giustificare logicamente e adeguatamente l'uso del potere conferitogli; il contenuto del giudizio affidato al Tribunale di sorveglianza è ulteriormente caratterizzato, sul piano della ricostruzione sistematica dell'istituto, dal rilievo che il tratto distintivo della revoca è costituito dalla natura sanzionatoria e dagli effetti impeditivi dell'ulteriore svolgimento dell'esperimento della prova, sul presupposto della sua incompatibilità con la condotta tenuta dal condannato, e dal riflesso che tale tratto caratterizzante ha sul contenuto del giudizio affidato all'autorità giudiziaria; devono essere richiamati, inoltre, i principi per cui «l'affidamento in prova al servizio sociale può essere revocato per la sopravvenienza di una misura cautelare per fatti commessi prima della concessione del beneficio penitenziario solo qualora dall'esame del provvedimento cautelare emergano nuovi elementi capaci di modificare il quadro delle conoscenze utilizzate al momento in cui fu formulata la prognosi favorevole alla sua concessione» (Sez. 1, n. 35781 del 27/11/2020, Russo, Rv. 280095 - 01) e «il sopraggiungere di una nuova misura cautelare nei 2confronti di un soggetto sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare impone al giudice di esprimere una valutazione sulla meritevolezza della stessa misura alternativa, soprattutto se i fatti per i quali è stata applicata la misura cautelare sono antecedenti a quelli per cui è stata irrogata la pena in esecuzione» (Sez. 1, n. 38453 del 01/10/2008, Imperatori, Rv. 241308 - 01); il principio generale è quello che il Tribunale di sorveglianza, nella revoca, è chiamato a valutare la gravità di singoli, specifici, episodi per verificare se essi siano o meno incompatibili con la prosecuzione della prova, mentre, per stabilirne l'esito, deve procedere a una valutazione globale dell'intero periodo nell'ottica del recupero sociale del condannato (Sez. 1, n. 30525 del 30/06/2010, Giaccio, Rv. 248376; Sez. 1, n. 1180 del 17/02/2000, Cornerò, Rv. 215706); nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza, dato atto del complessivo andamento della misura alternativa alla detenzione, ha rilevato che il fatto contestato, benché commesso prima dell'inizio della misura alternativa, è indicativo della emersione di allarmanti profili della personalità del condannato che è risultato essere coinvolto in una significativa attività di narcotraffico che le indagini hanno fatto emergere come sviluppatasi in un ampio contesto, anche internazionale; a fronte di uno sviluppo argomentativo completo, coerente ed armonico, il ricorrente si pone in un'ottica di mera confutazione, imperniata (primo motivo) nella denuncia di un inesistente difetto di motivazione non potendosi ravvisare alcuni,» carenza di argomentazione nell'avere ritenuto implicitamente irrilevante % Thl'autorizzazione al lavoro concessa al ricorrente nel procedimento per il quale risulta attinto dalla misura cautelare; parimenti, il Tribunale di sorveglianza ha adeguatamente preso in considerazione la gravità della condotta ascritta a [OSCURATO:PERSONA] e tanto in ossequio ai principi giurisprudenziali che governano la materia, senza accontentarsi del mero dato fattuale della emissione del titolo cautelare per fatto antecedente all'inizio dell'affidamento; rispetto a tale insindacabile valutazione, le argomentazioni di cui al secondo motivo di ricorso sono meramente confutative; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; 3 P.Q.M