CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 23188/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
enza preliminare di ParmaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alle pene accessoriefallimentari.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con la sentenza impugnata, il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Parma,sulla concorde richiesta delle parti, ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato dipiù fatti di bancarotta fraudolenta, la pena complessiva di anni due di reclusione,condizionalmente sospesa, previo riconoscimento della continuazione con precedente giudicatorelativo a condanna per il delitto di cui all’art. 2 del D. Lgs. n. 74 del 2000, oggetto dellasentenza del Tribunale di Parma del 17 settembre 2015, irrevocabile il 17 settembre 2018; haconfermato, altresì, le pene accessorie inflitte all’imputato con la sentenza irrevocabile.2. Ricorre per cassazione l’imputato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocatoAgostino Garagiola, che svolge un motivo unico, di seguito enunciato nei limiti richiesti per lamotivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.Deduce erronea applicazione degli artt. 444 -445 co1. 448 co. 2-bis cod. proc. pen, nellaparte in cui, con la sentenza impugnata, il G.U.P. ha applicato le sanzioni accessorie, noncontemplate nell’accordo ratificato, in violazione della espressa previsione di legge che, in casodi patteggiamento contenuto nel limite di pena di anni due di reclusione, esclude l’operativitàdelle sanzioni accessorie.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è fondato.2. Con la sentenza impugnata, il giudice dell’udienza preliminare, su concorde richiestadelle parti, ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra il reato tributario già giudicato e idelitti di bancarotta sub judice, e ha rideterminato il complessivo trattamento sanzionatorio,considerando più grave il delitto di bancarotta fraudolenta aggravato ai sensi dell’art. 219 co.1 e 2 Legge fall., che ha una pena edittale più elevata rispetto agli altri delitti, individuando lapena base in anni due di reclusione, poi diminuita per il riconoscimento delle circostanzecontinuazione con il reato già giudicato, e la diminuzione per la scelta del rito, pervenendo allapena finale di anni due di reclusione.2.1. Poiché la pena finale è stata contenuta nel limite di due anni di reclusione, viene inrilievo la regula juris di cui all’art. 445 comma primo, cod. proc. pen., che non consentel’applicazione delle pene accessorie.2.2. Invero, è oramai consolidato il principio - più volte affermato nella giurisprudenza dilegittimità, - per il quale, in tema di bancarotta fraudolenta, il patteggiamento di una penadetentiva non superiore ai due anni di reclusione preclude l'applicazione delle pene accessorieobbligatorie per legge, atteso che l'art. 216 legge fall. non è norma speciale prevalente rispettoa quella di cui all'art. 445, comma primo, cod. proc. pen. (ex multis Sez. 5, n. 17954 del13/02/2014, Rv. 262094 - 01; Sez. 5, n. 15386 del 19/02/2016, Rv. 266470 - 01), né rientratra le eccezioni previste dall'art. 445, comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1,comma 4, lett. e) della legge 9 gennaio 2019, n. 3 (Sez. 5, n. 10988 del 28/11/2019, dep.2020, Rv. 278882).2.3. Peraltro, il limite dei due anni di pena detentiva entro il quale, in casodi pena patteggiata, è interdetta l'applicazione di pene accessorie (nella specie, quelle previstedall'art. 12 D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74, in tema di reati concernenti le imposte sui redditi e sulvalore aggiunto) deve intendersi riferito, in caso di più reati legati dal vincolo della continuazione,alla pena unica finale complessivamente applicata (Sez. 5, n. 35148 del 07/07/2010Rv. 248162).2.4. Di tanto non ha tenuto conto il giudice del primo grado, con evidente disapplicazionedei principi ricordati, di tal che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinviolimitatamente alle pene accessorie fallimentari, che devono essere eliminate. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alle pene accessorie, che elimina.Così deciso in Roma, il 11 marzo 2026Il consigliere relatoreMaria [OSCURATO:PERSONA] PresidenteGrazia [OSCURATO:PERSONA]