CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 21692/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dendo l’inammissibilità del ricorso;udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA] che insiste nell’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’impugnata ordinanza, il Tribunale del riesame di Lecce ha respintol’istanza, ex art. 309 cod.proc.pen., avanzata da [OSCURATO:PERSONA] ed ha confermato nelresto l’ordinanza emessa dal locale Giudice per le indagini preliminari, con la qualeera stata disposta nei confronti del predetto la misura cautelare della custodia incarcere, in relazione alla provvisoria incolpazione di cui all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre1990, n. 309 (capo 1) e dei reati di cui agli artt. 110 cod.pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre1990, n. 309 (capi 46, 68, 69, 77) in ordine al quale il Collegio ravvisava i gravi indizidi colpevolezza e le esigenze cautelari del pericolo di recidiva.2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiduciadell’indagato e ne ha chiesto l’annullamento deducendo i seguenti motivi.Dopo avere evidenziato il mancato confronto con le deduzioni difensivesollevate nella memoria depositata ex art. 309 comma 6 cod.proc.pen., il ricorrentededuce cinque motivi di ricorso.2.1. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., inrelazione agli artt. 273 cod.proc.pen. e art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 inrelazione al capo 46).Il tribunale cautelare avrebbe ritenuto sussistente la gravità indiziaria dellacessione di sostanza stupefacente, materialmente consegnatagli da De LeoneVanessa, sulla scorta di un'unica conversazione valorizzata dal cui contenuto nonpoteva assolutamente ricavarsi che l'oggetto della transazione fosse lo stupefacentee da un'ulteriore conversazione secondo la quale la consegna sarebbe stata ordinataa [OSCURATO:PERSONA] laddove invece nella struttura della contestazione questa sarebbestata curata dalla [OSCURATO:PERSONA].2.2. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., inrelazione agli artt. 273 cod.proc.pen. e art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 inrelazione al capo 68).Secondo il ricorrente, la gravità indiziaria circa la cessione di un quantitativodi sostanza stupefacente a Timo sarebbe fondata su elementi estranei indiretti e nonindividualizzanti rispetto alla contestazione mossa. Anche in questo caso ilfondamento indiziario deriverebbe dal contenuto neutro e assolutamente nonindiziante di un'unica conversazione telefonica, n. 190 del 14 agosto 2022 secondocui stante l’indisponibilità di stupefacente da parte del ricorrente questi avrebbeinvitato il Timo a rifornirsi dal [OSCURATO:PERSONA].2.3. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., inrelazione agli artt. 273 cod.proc.pen. e art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 inrelazione al capo 69). Nuovamente la gravità indiziaria della cessione di unquantitativo di stupefacente a tale Fulvia sarebbe stata desunta da una unicaconversazione n. 53 del 02/08/2023, dal contenuto oggettivamente neutro.2.4. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., inrelazione agli artt. 273 cod.proc.pen. e art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 inrelazione ai capi 77). La detenzione a fini di spaccio di un quantitativo di sostanzastupefacente ricevuto da [OSCURATO:PERSONA] che lo avrebbe recuperato attraverso lacollaborazione di vacca Marica e spennato Michele da [OSCURATO:PERSONA] sarebbe ancorauna volta fondato su elementi indiziari non direttamente riferibili al ricorrente.2.5. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., inrelazione agli artt. 273 cod.proc.pen. e art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 inrelazione al capo 1) con riferimento alla ritenuta partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] al sodaliziocriminoso, non contestata la sussistenza dell’associazione rientrante nel paradigmanormativo di cui all’art. 74 cit., in ragione del limitato arco di tempo in cui avrebbecollaborato il ricorrente, per soli 8 mesi, e in ragione al più della esistenza di un merorapporto sinallagmatico tra il medesimo e il gruppo [OSCURATO:PERSONA], estraneo al paradigmanormativo di cui all'art. 74 d.p.R. n. 309/90 non essendo ravvisabile l’affectiosocietatis.3. Il Procuratore generale ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile in quanto versato in fatto, volto a richiedere unadiversa ricostruzione del fatto e privo di confronto specifico con le ragioni delladecisione.A tale riguardo deve rammentarsi che sono inammissibili le censure concernential profilo della gravità indiziaria rispetto all'incolpazione provvisoria che non siconfrontano con i passaggi argomentativi sviluppati dall’ordinanza impugnata inpunto sussistenza della gravità indiziaria e che in parte si risolvono in una miratarilettura degli elementi di fatto posti a fondamento del giudizio di gravità indiziaria,omesso confronto che rende aspecifiche le doglianze e conseguentementeinammissibile il ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv.243838).Ciò premesso, il ricorso per un verso denuncia la carenza di motivazione inrelazione alla gravità indiziaria dei reati fine (con i primi quattro motivi di ricorsi) ein relazione alla partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] all’associazione finalizzata al narcotraffico(quinto motivo) e, per altro verso, invoca una diversa lettura del compendioprobatorio, tra cui il contenuto delle conversazioni intercettate, e non si confrontacon la decisione impugnata. Al contrario l’ordinanza impugnata ha confermatol'ordinanza genetica della misura cautelare in punto gravità indiziaria dellapartecipazione del [OSCURATO:PERSONA] al reato associativo e ai reati fine con una motivazioneoltremodo adeguata, ispirata ad oggettive emergenze investigative e connotata daevidente logicità.2. Con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi in ordine ai reati fine, ilTribunale, contrariamente all’assunto difensivo, ha argomentato con motivazionescevra da illogicità manifesta, le ragioni per le quali si debbano ritenere provata,seppure in termini di elevata probabilità, la detenzione a fini di spaccio di unquantitativo di stupefacente ricevuto da [OSCURATO:PERSONA] per il tramite di De LeoneVanessa (capo 46) fondato sulle risultanze delle intercettazioni telefoniche, tra cui levideochiamate tra la [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] e tra la [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], oltre almonitoraggio del trasporto in diretta, con la prova della consegna (viene ancheregistrato un rumore attribuito ad involucri di plastica) giusta la telefonata del [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 11), nonché l’incontro tra il ricorrente e la [OSCURATO:PERSONA] avvenutoa poche ore dall’arresto in flagranza di reato di [OSCURATO:PERSONA], custode dellostupefacente (cocaina, hashish, marijuana e eroina) presso un garage che è la baselogistica dell’associazione, arresto che aveva generato fibrillazioni nel duo [OSCURATO:PERSONA]- DeLeone, a conferma dell’ipotesi di accusa (cfr. 10 e ss) che ora viene genericamentecensurata anche mediante richiamo a conversazione non pertinenti.Allo stesso modo, l’ordinanza impugnata contiene una motivazione congrua ediffusa in relazione ai capi di incolpazione 68), 69) e 77).Quanto al capo 68), cessione di un quantitativo di stupefacente a tale Timo ladifesa deduce il contenuto “neutro” della conversazione intercettata in data14/08/2023, e non si confronta con la completa motivazione del Tribunale, a pag.15, che ripercorre gli eventi di quella sera che non si riducono nella conversazionedel Timo al [OSCURATO:PERSONA] di un incontro, ma descrive anche ciò che è accaduto dopo, ovverola cessione a Timo per il tramite del [OSCURATO:PERSONA] posto che il [OSCURATO:PERSONA] era momentaneamentesenza stupefacente. La provvista gravemente indiziaria circa la cessione distupefacente a tale Fulvia, oggetto del capo 69) è descritta a pag. 16 e si fondanuovamente sul contenuto di una conversazione registrata e dai successivi sviluppiche portano all’incontro il cui contenuto allusivo e la dimostrata circostanza, trattadal contesto complessivo delle intercettazioni che delineano il ruolo di pusher delBagno, è congruamente e logicamente motivata e la difesa, ancora una volta, censurail contenuto della conversazione che ritiene “neutra”, ma non la motivazione nel suoinsieme.Infine, anche in relazione al capo 77), l’ordinanza impugnata, contrariamenteall’assunto difensivo, risulta congruamente e logicamente motivata (cfr. pag. 17-18)là dove ripercorre, sulla scorta delle conversazioni registrate il 06/03/2023, per comesuccedutesi nel corso di quel giorno, delle attività compiute volte al rifornimento nelgarage di [OSCURATO:PERSONA], luogo ove veniva custodito lo stupefacente, per finire con l’ingressodel [OSCURATO:PERSONA] presso l’abitazione del [OSCURATO:PERSONA], ove si tratteneva per pochi minuti,argomenta che il prevenuto si era recato colà per rifornirsi appena dopo che il Vaccaa sua volta si era procurato lo stupefacente prelevandolo dal garage di [OSCURATO:PERSONA].3. Il quinto motivo di ricorso è parimenti manifestamente infondato.La prospettazione difensiva circa un mero rapporto sinallagmaticovenditore/acquirente si scontra su una pluralità di elementi tratti dal compendioprobatorio evidenziati nell’ordinanza impugnata che delineano a chiare lettere lapartecipazione del ricorrente. Egli è uno stabile venditore per conto dell’associazione,un soggetto dedito stabilmente allo smercio per conto del [OSCURATO:PERSONA]. La provadell’intraneità si ricava dal capo 68), dopo aver ricevuto la richiesta di Timo, nonavendo disponibilità immediata, indirizza l’acquirente dal correo [OSCURATO:PERSONA],circostanza questa del tutto incompatibile con un mero rapporto sinallagmaticoacquirente/venditore. Ma non solo, il [OSCURATO:PERSONA] non si limita allo smercio; è significativoa delineare la sua partecipazione la “messa a disposizione” nei momenti cruciali dellavita dell’associazione. A pag. 34, l’ordinanza impugnata descrive gli interventi delBagno nei momenti difficili dell’organizzazione come quando si attiva nel momento incui è stato arrestato il [OSCURATO:PERSONA] e quando era stata controllata la Spennato, arruola ungiovane per proseguire l’attività di spaccio in occasione dell’allontanamento di MastriaLuciano.In tale contesto l’indagato omette di confrontarsi specificatamente e lamentaaltresì l’insussistenza di una stabilità del contributo stante la brevità degliaccertamenti, limitati a soli otto mesi.Anche questo profilo di censura è manifestamente infondato e la motivazione ècongrua e non manifestamente illogica e, pertanto, si sottrae al sindacato dilegittimità.L’ordinanza impugnata ha argomentato la sistematicità e stabilità dellosvolgimento dell’attività illecita in modo organizzato con suddivisioni in ruoli dallaprimavera del 2022 fino all’anno successivo e, dunque, per un tempo significativo adelinearne la stabilità del vincolo, non essendo determinavate il periodo nel qualesono stati svolte le investigazioni.Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, alla base della figuradell'associazione finalizzata a traffici di sostanze stupefacenti (art 74 d.P.R. 9 ottobre1990, n. 309) è identificabile un accordo destinato a costituire una strutturapermanente in cui i singoli associati divengono - ciascuno nell'ambito dei compitiassunti o affidati - parti di un tutto finalizzato a commettere una serie indeterminatadi delitti ex art 73 d.P.R. n. 309 del 1990, preordinati alla cessione o al traffico didroga.La prova del vincolo permanente, oltre alla commissione dei reati scopo, puòessere argomentata sulla scorta di elementi dai quali trarre la conferma delle originirisalenti o della prosecuzione oltre il periodo di monitoraggio, come nel caso in esame,dalla circostanza che in sede di esecuzione delle misure cautelari, nel settembre2025, alcuni correi ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) era stato trovati in possesso di quantitativi distupefacente, elemento significativo della permanente operatività.6. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve esserecondannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen.Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000,n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia statopresentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in viaequitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.7. La Corte dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa aldirettore dell’istituto penitenziario competente, a norma dell’art. 94, comma 1-ter,disp. att. cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att.cod. proc. pen..Così deciso il 24/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEmanuela [OSCURATO:PERSONA]