Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 febbraio 2026

Cassazione n. 09664/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA di ufficio per la correzione di errore materiale contenuto nella sentenza n. 8005 del 20/2/2026 pronunciata nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti del procedimento; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Vista la nota in data 4 marzo 2026 con cui è stato segnalato l'errore materiale contenuto nell'intestazione della sentenza di questa Corte n. 8005 del 20/02/2026 (c.c. del 20/02/2026, RG 42230/2025 - ricorrente [OSCURATO:PERSONA]) relativamente all'indicazione di un componente del collegio giudicante e, precisamente, del cons. [OSCURATO:PERSONA] in vece del cons. [OSCURATO:PERSONA], come da verbale di udienza e ruolo di udienza; Rilevato che trattandosi di mero errore materiale ne va disposta d'ufficio e senza formalità la correzione ai sensi dell'art. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nell'intestazione della sentenza della Seconda Sezione della Corte di cassazione n. 8005 del 20/02/2026 relativamente alla composizione del collegio nel senso che al posto del cons. [OSCURATO:PERSONA] deve ritenersi quale componente il cons. [OSCURATO:PERSONA].

Manda alla Cancelleria per le annotazioni sull'originale dell'atto.

Così deciso il 12 marzo 2026 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA di ufficio per la correzione di errore materiale contenuto nella sentenza n. 8005 del 20/2/2026 pronunciata nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti del procedimento; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Vista la nota in data 4 marzo 2026 con cui è stato segnalato l'errore materiale contenuto nell'intestazione della sentenza di questa Corte n. 8005 del 20/02/2026 (c.c. del 20/02/2026, RG 42230/2025 - ricorrente [OSCURATO:PERSONA]) relativamente all'indicazione di un componente del collegio giudicante e, precisamente, del cons. [OSCURATO:PERSONA] in vece del cons. [OSCURATO:PERSONA], come da verbale di udienza e ruolo di udienza; Rilevato che trattandosi di mero errore materiale ne va disposta d'ufficio e senza formalità la correzione ai sensi dell'art. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen. P.Q.M. Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nell'intestazione della sentenza della Seconda Sezione della Corte di cassazione n. 8005 del 20/02/2026 relativamente alla composizione del collegio nel senso che al posto del cons. [OSCURATO:PERSONA] deve ritenersi quale componente il cons. [OSCURATO:PERSONA]. Manda alla Cancelleria per le annotazioni sull'originale dell'atto. Così deciso il 12 marzo 2026 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 09664/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris