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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26463/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di MONZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza in preambolo con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza, intesa ad ottenere la sospensione della pena pecuniaria in relazione alla sentenza di applicazione della pena del Tribunale di Monza in data 15/09/2020; rilevato che - come correttamente rilevato dal giudice di merito - nel caso di specie era stata sospesa espressamente esclusivamente la pena detentiva e non anche quella pecuniaria, senza alcuna possibilità di equivoco e nell'evidente rispetto dell'art. 163 cod. pen. ritenuto pertanto che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento del procedimento, nonché di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione della causa d'inammissibilità, si stima equo determinare in euro tremila; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna I,ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso 1'8 gi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di MONZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza in preambolo con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza, intesa ad ottenere la sospensione della pena pecuniaria in relazione alla sentenza di applicazione della pena del Tribunale di Monza in data 15/09/2020; rilevato che - come correttamente rilevato dal giudice di merito - nel caso di specie era stata sospesa espressamente esclusivamente la pena detentiva e non anche quella pecuniaria, senza alcuna possibilità di equivoco e nell'evidente rispetto dell'art. 163 cod. pen. ritenuto pertanto che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento del procedimento, nonché di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione della causa d'inammissibilità, si stima equo determinare in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna I,ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8 gi
Sentenza Cassazione n. 26463/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris