CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 31564/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to e il ricorso proposto dal difensore diudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, in persona del Sostitutoricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Palermo, Sezione per il riesame, con l’ordinanza del 24dicembre 2025 in epigrafe, ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Palermo in data 13 dicembre 2025, che ha applicatola misura coercitiva della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso il 3 agosto 2023.2. Il G.i.p. riteneva sussistenti a carico di [OSCURATO:PERSONA] gravi indizi dicolpevolezza e per quel che riguarda le esigenze cautelari, ravvisava, da un lato,un pericolo di inquinamento probatorio ex art. 274, lett. a), c.p.p. e, dall'altro, ilpericolo di reiterazione di reati dalla stessa specie di quelli per cui si procede,considerati in particolare i suoi precedenti penali anche gravi e soprattutto lagravità della condotta. Pertanto, applicava nei suoi confronti la misura coercitivadella custodia cautelare in carcere.3. Il Tribunale del riesame, come sopra anticipato, ha confermatol’ordinanza del G.i.p., osservando che, a seguito di una complessa indagine –svolta con intercettazioni telefoniche e tra presenti, servizi di videosorveglianza,servizi di osservazione, controllo e pedinamento posti in essere dalla p.g., arrestiin flagranza e sequestri di sostanza stupefacente – era stata accertatal’operatività di un’associazione criminale dedita al traffico di sostanzestupefacenti del tipo hashish e in questo contesto era emersa la figura di PietroMira, quale soggetto dedito al narcotraffico. In particolare, dalle indagini eraemerso che il predetto acquistava ingenti quantitativi di hashish dai fratellicampani [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Le indagini, venendo così allacontestazione di cui al capo 7), consentivano di procedere in data 3 agosto 2023al sequestro di 44 kg. di hashish e all’arresto immediato dell’autotrasportatoreSalvatore [OSCURATO:PERSONA] nonché – anche a seguito delle dichiarazioni etero-accusatorierese dal [OSCURATO:PERSONA], il quale, in sede di interrogatorio di garanzia all’udienza diconvalida dell’arresto, ammetteva di aver trasportato la droga su esplicitoincarico dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] per il compenso di 3.000,00 euro – al ritardatoarresto dei fratelli campani [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Quanto alleesigenze cautelari, il Tribunale del riesame escludeva la sussistenza del pericolodi inquinamento probatorio, mentre riteneva sussistente il ravvisato pericolo direcidiva e confermava il giudizio sulla concretezza del pericolo di reiterazionecriminosa da parte di [OSCURATO:PERSONA], in considerazione dei suoi precedentipenali e della gravità delle condotte. Riteneva, infine, unica misura idonea afronteggiare le ravvisate esigenze cautelari nonché proporzionata alla gravità delfatto, la misura della custodia cautelare in carcere, valutando in particolare chela misura cautelare degli arresti domiciliari, anche con il controllo elettronico exart. 275 bis cod. proc. pen., non valesse a neutralizzare il rischio di reiterazionedel reato.4. Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Palermo ha propostoricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore di fiducia,con un unico articolato motivo con il quale lamenta violazione di legge esegnatamente degli artt. 274, 275 e 275 bis cod. proc. pen. nonchècontestualmente mancanza e manifesta illogicità della motivazione – ai sensidell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. – con riferimento allaritenuta sussistenza di attuali e concrete esigenze cautelari e alla ritenutaimpossibilità di fronteggiarle con la misura cautelare degli arresti domiciliari,neanche con le modalità di controllo elettronico ex art. 275 bis cod. proc. pen.Deduce il difensore la mancanza di attuali e concrete esigenze cautelari inquanto la misura cautelare era stata applicata con ordinanza del G.i.p. in data 24novembre 2025, a distanza di quasi due anni e mezzo dal fatto commesso il 3agosto 2023.5. Il Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], hadepositato requisitoria scritta per l'udienza camerale ex art. 127 cod. proc. pen.,non essendo stata richiesta da alcuna delle parti la trattazione orale, e haconcluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.2. Il motivo di ricorso è generico e manifestamente infondato.Il difensore si duole del tempo trascorso tra la commissione del fatto el’ordinanza applicativa della misura cautelare, sostenendo che, se le esigenzecautelari non erano state ravvisate al momento del fatto, non potevano essereritenute sussistenti due anni e mezzo dopo.In tal modo il ricorrente ripropone in sede di legittimità il motivo del riesamecon il quale aveva lamentato la mancanza di attuali e concrete esigenzecautelari, ma non si confronta con le argomentazioni svolte nella ordinanzaimpugnata che confutano, in maniera puntuale e con considerazioni del tuttoimmuni dai denunciati vizi motivazionali, le identiche doglianze difensive svoltenei motivi di riesame (che, vengono, per così dire "replicate" in questa sede dilegittimità senza alcun apprezzabile elemento di novità critica), esponendosiquindi al giudizio di inammissibilità.Ed invero, è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che èinammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossiagenerici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate eritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti dellanecessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnatae quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016,dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823 – 01; Sez. 3, n. 23928 del 16/02/2021, L., Rv.281425-01; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012-dep. 2012, Pezzo, Rv. 253849).Orbene, nel caso che occupa, il Tribunale del riesame ha fondato il giudiziosulla concretezza del pericolo di reiterazione criminosa da parte di Castreseprecedenti penali per delitti contro il patrimonio, nonché soprattutto sulla gravitàdelle condotte caratterizzate dal trasporto di un davvero ingente quantitativo didroga, effettuato con modalità che presuppongono una meticolosa ed accurataprogrammazione nonché un’efficiente collaudata organizzazione, mediante ilcoinvolgimento di soggetti terzi, al fine di allontanare da sé le attività diindagine: circostanze indicative dell’inserimento dell’indagato in un contestocriminale dedito in maniera professionale al traffico illecito di sostanzestupefacenti.».Il Tribunale del riesame ha, inoltre, ritenuto che «L’elevata spintacriminogena che connota il [OSCURATO:PERSONA] e l’intenso legame fiduciario dellostesso con diversi soggetti inseriti nel traffico illecito di sostanze stupefacenti (ilMira e il Tinnirello), capaci di rifornire un’associazione criminale operante nelterritorio palermitano, inducono a formulare una prognosi di estremo sfavore eda ritenere necessaria una restrizione assoluta della libertà di movimento e direlazione dello stesso, garantita soltanto dall’applicazione della custodiacautelare in carcere […]»Dunque, il provvedimento impugnato ha implicitamente valutato che lo iatotemporale esistente rispetto alla commissione dei fatti, tenuto conto del pienoinserimento dell’odierno ricorrente in circuiti delinquenziali dediti allo spaccio disostanze stupefacenti, non abbia inciso significativamente sulla concretezza esulla attualità del pericolo di reiterazione di analoghe condotte delittuose.Si osserva, in proposito, che la giurisprudenza di legittimità in più occasioniha avuto modo di affermare che non è censurabile, in sede di legittimità, ilprovvedimento che non motivi espressamente in relazione a una specificadeduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dallacomplessiva struttura argomentativa della decisione (Sez. 4, n. 5396 del15/11/2022, dep. 2023, Lakrafy, Rv. 284096 – 01). In altri termini, in tema dimotivazione della sentenza, è necessario che il giudice indichi le emergenzeprocessuali determinanti per la formazione del proprio convincimento, sì daconsentire l’individuazione dell’iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzioneadottata, essendo irrilevante il silenzio su una specifica deduzione prospettatadalla parte, ove essa sia disattesa dalla motivazione complessivamenteconsiderata, atteso che non è necessaria l’esplicita confutazione delle specifichetesi difensive disattese, ma è sufficiente una ricostruzione dei fatti che conducaalla reiezione implicita di tale deduzione, senza lasciare spazio ad una validaalternativa (Sez. 3, n. 3239 del 04/10/2022, dep. 2023, Rv. 284061 – 01).3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, a normadell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e, non ravvisandosi ragioni di esonero da colpa quanto alla causa diinammissibilità (Corte cost. n. 186/2000), al pagamento di una somma in favoredella Cassa delle ammende che si ritiene equo fissare in euro tremila.4. Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà delricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della cancelleria,di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art.94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp.Così deciso il 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuca [OSCURATO:PERSONA]