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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 marzo 2022

Cassazione n. 24045/2022

Testo disponibile della fonte

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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 19771-2016 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 741 BECCARIA N. 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] N.R.G. 19771/2016 dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.36, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentano e difendono; - controricorrente - avverso la sentenza n. 859/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 24/02/2016 R.G.N. 251/2013; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito N.R.G. 19771/2016 con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Roma, in riforma della decisione di primo grado, ha accolto l'opposizione avverso la cartella di pagamento notificata alla [OSCURATO:PERSONA] a R.L. il 1° febbraio 2011 e ha dichiarato non dovuto l'importo, a titolo di contributi e somme aggiuntive, in essa contenuto.

2. La Corte territoriale, provvedendo in ordine al primo motivo di gravame relativo alla mancata pronuncia sulla eccezione di prescrizione formulata nel ricorso introduttivo di primo grado e comunque in ordine alla eccezione di prescrizione del credito formulata dalla parte appellante, ha premesso che, nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti.

Pertanto, nella fattispecie concreta, l'obbligazione oggetto della cartella esattoriale notificata in data 1.2.2011, in quanto relativa a contributi riferibili al periodo compreso tra il 1999 ed il 2001, era prescritta, in difetto di atti interruttivi.

3. Avverso la decisione, ha proposto ricorso per cassazione, l'INPS, sulla base di due motivi, cui ha resistito con controricorso la cooperativa.

4. Il P.M. ha depositato conclusioni scritte ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176.

5. L' INPS ha depositato memoria.N.R.G. 19771/2016 [OSCURATO:PERSONA]

6. Si dà preliminarmente atto che per la decisione del presente ricorso, fissato per la trattazione in pubblica udienza, questa Corte ha proceduto in camera di consiglio, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, perché nessuno di essi ha chiesto la trattazione orale.

7. Con il primo motivo è dedotta la violazione e la falsa applicazione degli articoli 115 e 345 cod. proc.civ., in relazione all'art. 360 nr 3 cod.proc.civ.

8. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] deduce che, pur nota la rilevabilità d'ufficio dell'eccezione, in senso lato, di prescrizione in ambito previdenziale, nel caso di specie, tuttavia, sulla base degli scritti difensivi del giudizio di primo grado, non era rinvenibile una deduzione, anche solo implicita, dell'esistenza del fatto (id est: del decorso del termine prescrizionale) sulla cui base esercitare il potere di rilievo d'ufficio della prescrizione.

L'eccezione, infatti, sarebbe stata formulata solo in sede di appello ma in modo non ammissibile.

9. Con il secondo motivo è dedotta la violazione dell'art. 24, in relazione all'art. 360 nr 3 cod.proc.civ.

10. In via subordinata, l'INPS censura il modus procedendi della Corte capitolina per non avere i Giudici consentito, con l'adozione di un'ordinanza, l'esercizio del dirotto di difesa ad opera dell'istituto.

11. I motivi, da esaminarsi congiuntamente, vanno, respinti.

12. A prescindere dal rilievo che le censure non sono sorrette dalla trascrizione -integrale o quanto meno nei passaggi essenziali- degli atti processuali su cui esse si fondano (ricorso introduttivo di primo grado, atto di appello) e, quanto in N.R.G. 19771/2016 particolare al secondo motivo, senza considerare che la violazione delle norme costituzionali non può essere prospettata direttamente come motivo di ricorso per cassazione ex art, 360, comma 1, n. 3, c.p.c. ( per tutte, Cass. sez un. 25573 del 2020), la sentenza impugnata non è incorsa nei denunciati errori di diritto.

13. La Corte di appello ha applicato il consolidato principio di diritto secondo cui «nella materia previdenziale, il regime della prescrizione già maturata è differente rispetto alla materia civile, in quanto è sottratto alla disponibilità delle parti, secondo un principio fissato dalla legge n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, valevole per ogni forma di assicurazione obbligatoria e che, in base alla citata legge, art. 3, comma 10, si applica anche per i contributi prescritti prima dell'entrata in vigore della medesima legge, cosicché la prescrizione, avente efficacia estintiva, opera di diritto e può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice» (v.

Cass. nr. 9865 del 2019; Cass. nr. 21830 del 2014; in ultimo, in motiv., ex plurimis, Cass. nr. 4864 del 2022).

14. Vero è che, come deduce l'Inps, il generale potere- dovere di rilievo d'ufficio delle eccezioni, facente capo al giudice -e che si traduce nell'attribuzione di rilevanza, ai fini della decisione di merito, a determinati fatti- presuppone che tali fatti modificativi, impeditivi o estintivi risultino legittimamente acquisiti al processo e provati (v.

Cass. nr. 20317 del 2019; Cass.n. 27405 del 2018), dovendo il principio medesimo operare sempre nell'ambito delle preclusioni derivanti dalla delimitazione, in primo grado, del thema decidendum.

15. Tuttavia, nel caso di specie, diversamente da quanto sostenuto dall'Istituto, vi erano i presupposti per il rilievo d'ufficio della prescrizione estintiva.

Risultavano, infatti, indicati sia gli anni cui erano riferibili i contributi, sia il momento in cui era pervenuta la richiesta del loro pagamento, coincidente con la N.R.G. 19771/2016 notificazione della cartella esattoriale impugnata.

Vi era, quindi, l'allegazione degli (unici) elementi necessari per l'esercizio del rilievo officioso della prescrizione (v., per analogo percorso argomentativo, ex plurimis, in motiv., § 11, Cass. nr. 7760 del 2021).

16. Coerentemente, viene meno il profilo concernente la violazione del diritto di difesa.

Come pacifico, la questione della prescrizione era stata devoluta alla Corte territoriale con l'atto dì appello e, quindi, il contraddittorio era stato garantito.

17. Sulla base delle esposte considerazioni, il ricorso va complessivamente rigettato.

18. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

19. Sussistono, altresì, i presupposti per il versamento del doppio contributo, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.500,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura di legge e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulter

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 19771-2016 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 741 BECCARIA N. 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] N.R.G. 19771/2016 dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.36, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentano e difendono; - controricorrente - avverso la sentenza n. 859/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 24/02/2016 R.G.N. 251/2013; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito N.R.G. 19771/2016 con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma, in riforma della decisione di primo grado, ha accolto l'opposizione avverso la cartella di pagamento notificata alla [OSCURATO:PERSONA] a R.L. il 1° febbraio 2011 e ha dichiarato non dovuto l'importo, a titolo di contributi e somme aggiuntive, in essa contenuto. 2. La Corte territoriale, provvedendo in ordine al primo motivo di gravame relativo alla mancata pronuncia sulla eccezione di prescrizione formulata nel ricorso introduttivo di primo grado e comunque in ordine alla eccezione di prescrizione del credito formulata dalla parte appellante, ha premesso che, nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti. Pertanto, nella fattispecie concreta, l'obbligazione oggetto della cartella esattoriale notificata in data 1.2.2011, in quanto relativa a contributi riferibili al periodo compreso tra il 1999 ed il 2001, era prescritta, in difetto di atti interruttivi. 3. Avverso la decisione, ha proposto ricorso per cassazione, l'INPS, sulla base di due motivi, cui ha resistito con controricorso la cooperativa. 4. Il P.M. ha depositato conclusioni scritte ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176. 5. L' INPS ha depositato memoria.N.R.G. 19771/2016 [OSCURATO:PERSONA] 6. Si dà preliminarmente atto che per la decisione del presente ricorso, fissato per la trattazione in pubblica udienza, questa Corte ha proceduto in camera di consiglio, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, perché nessuno di essi ha chiesto la trattazione orale. 7. Con il primo motivo è dedotta la violazione e la falsa applicazione degli articoli 115 e 345 cod. proc.civ., in relazione all'art. 360 nr 3 cod.proc.civ. 8. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] deduce che, pur nota la rilevabilità d'ufficio dell'eccezione, in senso lato, di prescrizione in ambito previdenziale, nel caso di specie, tuttavia, sulla base degli scritti difensivi del giudizio di primo grado, non era rinvenibile una deduzione, anche solo implicita, dell'esistenza del fatto (id est: del decorso del termine prescrizionale) sulla cui base esercitare il potere di rilievo d'ufficio della prescrizione. L'eccezione, infatti, sarebbe stata formulata solo in sede di appello ma in modo non ammissibile. 9. Con il secondo motivo è dedotta la violazione dell'art. 24, in relazione all'art. 360 nr 3 cod.proc.civ. 10. In via subordinata, l'INPS censura il modus procedendi della Corte capitolina per non avere i Giudici consentito, con l'adozione di un'ordinanza, l'esercizio del dirotto di difesa ad opera dell'istituto. 11. I motivi, da esaminarsi congiuntamente, vanno, respinti. 12. A prescindere dal rilievo che le censure non sono sorrette dalla trascrizione -integrale o quanto meno nei passaggi essenziali- degli atti processuali su cui esse si fondano (ricorso introduttivo di primo grado, atto di appello) e, quanto in N.R.G. 19771/2016 particolare al secondo motivo, senza considerare che la violazione delle norme costituzionali non può essere prospettata direttamente come motivo di ricorso per cassazione ex art, 360, comma 1, n. 3, c.p.c. ( per tutte, Cass. sez un. 25573 del 2020), la sentenza impugnata non è incorsa nei denunciati errori di diritto. 13. La Corte di appello ha applicato il consolidato principio di diritto secondo cui «nella materia previdenziale, il regime della prescrizione già maturata è differente rispetto alla materia civile, in quanto è sottratto alla disponibilità delle parti, secondo un principio fissato dalla legge n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, valevole per ogni forma di assicurazione obbligatoria e che, in base alla citata legge, art. 3, comma 10, si applica anche per i contributi prescritti prima dell'entrata in vigore della medesima legge, cosicché la prescrizione, avente efficacia estintiva, opera di diritto e può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice» (v. Cass. nr. 9865 del 2019; Cass. nr. 21830 del 2014; in ultimo, in motiv., ex plurimis, Cass. nr. 4864 del 2022). 14. Vero è che, come deduce l'Inps, il generale potere- dovere di rilievo d'ufficio delle eccezioni, facente capo al giudice -e che si traduce nell'attribuzione di rilevanza, ai fini della decisione di merito, a determinati fatti- presuppone che tali fatti modificativi, impeditivi o estintivi risultino legittimamente acquisiti al processo e provati (v. Cass. nr. 20317 del 2019; Cass.n. 27405 del 2018), dovendo il principio medesimo operare sempre nell'ambito delle preclusioni derivanti dalla delimitazione, in primo grado, del thema decidendum. 15. Tuttavia, nel caso di specie, diversamente da quanto sostenuto dall'Istituto, vi erano i presupposti per il rilievo d'ufficio della prescrizione estintiva. Risultavano, infatti, indicati sia gli anni cui erano riferibili i contributi, sia il momento in cui era pervenuta la richiesta del loro pagamento, coincidente con la N.R.G. 19771/2016 notificazione della cartella esattoriale impugnata. Vi era, quindi, l'allegazione degli (unici) elementi necessari per l'esercizio del rilievo officioso della prescrizione (v., per analogo percorso argomentativo, ex plurimis, in motiv., § 11, Cass. nr. 7760 del 2021). 16. Coerentemente, viene meno il profilo concernente la violazione del diritto di difesa. Come pacifico, la questione della prescrizione era stata devoluta alla Corte territoriale con l'atto dì appello e, quindi, il contraddittorio era stato garantito. 17. Sulla base delle esposte considerazioni, il ricorso va complessivamente rigettato. 18. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 19. Sussistono, altresì, i presupposti per il versamento del doppio contributo, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.500,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura di legge e accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulter
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