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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 ottobre 2024

Cassazione n. 29227/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1675/2022 R.G. proposto: contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE, nella persona del Direttore pro tempore in atti indicato, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di LECCE n. 352/2021, depositata il 24/03/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; considerato che dal controricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] – Agenzia delle Entrate – Riscossione si apprende che [OSCURATO:PERSONA] aveva notificato ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 352/2021 della Corte di appello di Lecce;adetto ricorso ha per l’appunto resistito con controricorso ADER, chiedendo dichiararsi l’inammissibilità o l’infondatezza del ricorso; in esito all’adunanza 28 febbraio 2023 questa Corte, dato atto che il ricorso non risultava essere iscritto a ruolo, ha rinviato la causa a nuovo ruolo in attesa che le Sezioni Unite si pronunciassero sul quesito ad esse già sottoposto con ordinanze interlocutorie nn. 33270/2022 e 33271/2022; essendosi le Sezioni Unite pronunciate su detto quesito con sentenza n. 20627/2023, la causa è stata nuovamente messa sul ruolo; il ricorso va dichiarato improcedibile; questa Corte ha da lungo tempo avuto modo di precisare (tra innumerevoli: Cass. n. 27571/2020; 3193/2016) che: La parte alla quale sia stato notificato un ricorso per cassazione e che abbia, a sua volta, notificato al ricorrente il controricorso, ha il potere, ove quest’ultimo abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell’art. 369 c.p.c., di richiedere l’iscrizione a ruolo per far dichiarare l’improcedibilità; tale potere è compreso in quello di contraddire, riconosciuto dall’art. 370 c.p.c., e trova giustificazione nell’interesse del controricorrente a recuperare le spese ed ad evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, che il ricorrente possa riproporlo, ove non sia ancora decorso il termine per l’impugnazione ; e, più di recente, è stato ribadito (Cass. n. 14756/2024) che In tema di giudizio per cassazione, la Corte può dichiarare d’ufficio l’improcedibilità del ricorso anche nel caso di mancato deposito dello stesso, ove ne sia venuta a conoscenza attraverso il controricorso della parte resistente ; dando continuità a detto principio, va dichiarata la improcedibilità del ricorso, in quanto anche nel caso di specie vi è in atti certificazione del Cancelliere in base alla quale il ricorso non risulta iscritto a ruolo, mentre risulta depositato il controricorso, ritualmente notificato alla controparte; le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza; tenuto conto del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite con sentenza 20627/2023, occorre poi attestare la sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2022, essendo il provvedimento adottato inquadrabile nei tipi previsti dalla norma; il Collegio si riserva il deposito nei successivi sessanta giorni; p. q. m. la Corte: -dichiara improcedibile il ricorso; - condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 4.200per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito ed agli accessori di legge; -ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dàatto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1675/2022 R.G. proposto: contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE, nella persona del Direttore pro tempore in atti indicato, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di LECCE n. 352/2021, depositata il 24/03/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; considerato che dal controricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] – Agenzia delle Entrate – Riscossione si apprende che [OSCURATO:PERSONA] aveva notificato ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 352/2021 della Corte di appello di Lecce;adetto ricorso ha per l’appunto resistito con controricorso ADER, chiedendo dichiararsi l’inammissibilità o l’infondatezza del ricorso; in esito all’adunanza 28 febbraio 2023 questa Corte, dato atto che il ricorso non risultava essere iscritto a ruolo, ha rinviato la causa a nuovo ruolo in attesa che le Sezioni Unite si pronunciassero sul quesito ad esse già sottoposto con ordinanze interlocutorie nn. 33270/2022 e 33271/2022; essendosi le Sezioni Unite pronunciate su detto quesito con sentenza n. 20627/2023, la causa è stata nuovamente messa sul ruolo; il ricorso va dichiarato improcedibile; questa Corte ha da lungo tempo avuto modo di precisare (tra innumerevoli: Cass. n. 27571/2020; 3193/2016) che: La parte alla quale sia stato notificato un ricorso per cassazione e che abbia, a sua volta, notificato al ricorrente il controricorso, ha il potere, ove quest’ultimo abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell’art. 369 c.p.c., di richiedere l’iscrizione a ruolo per far dichiarare l’improcedibilità; tale potere è compreso in quello di contraddire, riconosciuto dall’art. 370 c.p.c., e trova giustificazione nell’interesse del controricorrente a recuperare le spese ed ad evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, che il ricorrente possa riproporlo, ove non sia ancora decorso il termine per l’impugnazione ; e, più di recente, è stato ribadito (Cass. n. 14756/2024) che In tema di giudizio per cassazione, la Corte può dichiarare d’ufficio l’improcedibilità del ricorso anche nel caso di mancato deposito dello stesso, ove ne sia venuta a conoscenza attraverso il controricorso della parte resistente ; dando continuità a detto principio, va dichiarata la improcedibilità del ricorso, in quanto anche nel caso di specie vi è in atti certificazione del Cancelliere in base alla quale il ricorso non risulta iscritto a ruolo, mentre risulta depositato il controricorso, ritualmente notificato alla controparte; le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza; tenuto conto del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite con sentenza 20627/2023, occorre poi attestare la sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2022, essendo il provvedimento adottato inquadrabile nei tipi previsti dalla norma; il Collegio si riserva il deposito nei successivi sessanta giorni; p. q. m. la Corte: -dichiara improcedibile il ricorso; - condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 4.200per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito ed agli accessori di legge; -ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dàatto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma,
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