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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 settembre 2026

Cassazione n. 10231/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo, deduce la violazione dell'art. 160 cod. pen., a causa della mancata declaratoria di prescrizione della sentenza impugnata prima della pronuncia della sentenza di appello, e, con il secondo motivo, l'errata applicazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. e il vizio di motivazione con riferimento alla mancata determinazione della pena nel minimo edittale e alla mancata concessione delle attenuanti generiche; Considerato che il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto il reato per cui si procede si sarebbe prescritto in data 6 settembre 2026 per effetto della c.d. legge Orlando; Ritenuto che la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dal 1 gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021 (Sez.

U, n. 20989 del 12/12/2024, (dep. 2025), Polichetti, Rv. 288175 - 01); Ritenuto, inoltre, che il secondo motivo è aspecifico e, comunque, manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello, con motivazione congrua, ha ritenuto di non applicare le attenuanti generiche in ragione della personalità negativa e dei numerosi precedenti penali, anche specifici, dell'imputato, e di determinare la pena in misura superiore al minimo edittale, in ragione della «gravità non minimale del fatto per cui si procede»; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo, deduce la violazione dell'art. 160 cod. pen., a causa della mancata declaratoria di prescrizione della sentenza impugnata prima della pronuncia della sentenza di appello, e, con il secondo motivo, l'errata applicazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. e il vizio di motivazione con riferimento alla mancata determinazione della pena nel minimo edittale e alla mancata concessione delle attenuanti generiche; Considerato che il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto il reato per cui si procede si sarebbe prescritto in data 6 settembre 2026 per effetto della c.d. legge Orlando; Ritenuto che la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dal 1 gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021 (Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, (dep. 2025), Polichetti, Rv. 288175 - 01); Ritenuto, inoltre, che il secondo motivo è aspecifico e, comunque, manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello, con motivazione congrua, ha ritenuto di non applicare le attenuanti generiche in ragione della personalità negativa e dei numerosi precedenti penali, anche specifici, dell'imputato, e di determinare la pena in misura superiore al minimo edittale, in ragione della «gravità non minimale del fatto per cui si procede»; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 20
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