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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 34391/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2482/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via XXI Aprile n. 11, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del Curatore pro tempore, in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliati per legge ivi presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] & C. - intimata - 2022, Avverso la sentenza n. 1898/2018 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il 31 ottobre 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 giugno 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Nell'anno 2010 la Curatela del fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propose, ai sensi dell'art. 66 I.fall. e dell'art. 2901 cod. civ., azione revocatoria dell'atto di cessione di contratto e di alienazione di beni immobili stipulato (a rogito del notaio Calvelli di Rende il 27 febbraio 2007) tra la sua debitrice, [OSCURATO:SOCIETA]. (lite pendente divenuta, per mutamento di denominazione sociale, [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.), e la [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA].

Nel corso del giudizio di primo grado si costituì la Curatela del fallimento (nelle more della causa dichiarato) della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarando di fare propria la (e subentrare nella) azione revocatoria ab origine spiegata ed invocando declaratoria di inefficacia degli atti di disposizione compiuti dalla società dichiarata fallita.

L'adito Tribunale di Cosenza dichiarò improseguibile la domanda della Curatela del fallimento Multicom gestioni s.r.l. ed accolse la domanda della Curatela del fallimento [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., compensando le spese di lite tra l'originaria attrice e la [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e condannando quest'ultima alla refusione delle spese in favore della Curatela del fallimento [OSCURATO:PERSONA] s.r.I..

3. La decisione in epigrafe indicata ha rigettato l'appello interposto dalla Curatela del fallimento Multicom gestioni s.r.I..

4. Ricorre per cassazione la Curatela del fallimento Multicom gestioni s.r.I., articolando quattro motivi, cui resiste, con controricorso, la Curatela fallimento [OSCURATO:PERSONA] s.r.I..; è rimasta invece intimata la [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C..

5. Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa. r.g. n. 2P19 2 Cons. s [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo denuncia, quale error in procedendo rilevante ai sensi dell'art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 42,43,51,52, 66 e 93 I.fall., degli artt. 81, 99 e 112 cod. proc. civ. e degli artt. 2562 e 2645 cod. civ..

Ad avviso del ricorrente, la gravata sentenza ha errato nel ritenere sussistente la legittimatio ad causam, l'interesse ad agire e la titolarità del rapporto in capo alla Curatela del fallimento [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e, per l'effetto, nel ritenere ammissibile l'azione di subentro da questa esperita nella revocatoria ordinaria promossa ai sensi dell'art. 66 I.fall. dalla Curatela del fallimento [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., persistendo invece l'interesse dell'originaria attrice alla prosecuzione del giudizio.

Più specificamente, si assume che, attesa la natura di azione collettiva e di massa della domanda formulata ai sensi del combinato disposto degli artt. 66 I.fall. e 2901 cod. civ., la curatela del fallimento [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era titolare di una legittimazione esclusiva, cioè di «una rappresentanza legale straordinaria autonoma dalla propria massa dei creditori [...], esclusiva, per legge non delegabile o gestibile da altri».

Da ciò derivava la inammissibilità del subentro in siffatta azione della curatela del fallimento [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dacché in pregiudizio del patrimonio della curatela attrice, costituito (anche) dal diritto quesito (tutelato con la trascrizione della domanda, anteriore al fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.) alla revoca dell'atto impugnato onde ottenere una sentenza di inefficacia dello stesso a vantaggio dei soli creditori concorsuali del fallimento [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., nell'osservanza del principio di cristallizzazione della massa passiva.

A suffragio della doglianza, l'impugnante richiama, reiteratamente, il principio di diritto enunciato da questa Corte nella pronuncia, resa a Sezioni Unite, del 23/11/2018 n. 30416, nella parte in cui ha offerto risposta positiva al quesito «se sia proseguibile l'azione revocatoria r.g. n. 2 O 9 3 Cons. e-t. [OSCURATO:PERSONA] proposta dal Fallimento contro il convenuto in bonis, ma dichiarato fallito nei corso del giudizio», sul presupposto che «la proseguibilità del giudizio promosso anteriormente al fallimento del convenuto - e l'ulteriore questione che da questa origina, in ordine al soggetto legittimato a proseguirlo - è giustificata dal principio che la durata del processo non può né deve recare danno a chi ha ragione, dalla retroattività alla data della domanda degli effetti restitutori e dall'opponibilità della trascrizione della domanda avvenuta anteriormente al fallimento».

1.1. La censura, pur diffusamente argomentata, è infondata.

Giova, per dare conto delle ragioni dell'ora enunciata conclusione, prendere le mosse dall'illustrazione della natura, della funzione e degli effetti dell'azione revocatoria ordinaria, come tratteggiati nell'oramai consolidato indirizzo ermeneutico della giurisprudenza di legittimità.

Valga, sul punto, riportare, onde dare continuità all'orientamento, i passaggi salienti di una recente pronuncia resa nella composizione tipica di organo nomofilattico (Cass., Sez.

U, 24/06/2020, n. 12476).

Nel citato arresto, si è chiarito che «l'azione revocatoria ha la funzione di ricostruire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, che si prospetti compromessa dall'atto di disposizione da questi posto in essere; sicché, in caso di esito vittorioso, essa non travolge l'atto impugnato, con conseguente effetto restitutorio o recupera tono del bene al patrimonio dei debitore, ma comporta di determinare l'inefficacia dell'atto medesimo nei confronti del solo creditore vittorioso, al fine di consentirgli di aggredire il bene con l'azione esecutiva qualora il proprio credito rimanga insoddisfatto. [...] La revocatoria, quale strumento di conservazione della garanzia generica del creditore [..] realizza lo scopo non di reintegrare il patrimonio di tale debitore, sebbene di recuperare al suo patrimonio (solo) ciò che occorre alle ragioni dei creditori pregiudicati dall'atto in r.g. n. 2 209 4 Cons. e t.

Ra faele Rossi frode (c. d. inefficacia relativa dell'atto).

Per tale motivo l'azione giova al creditore che l'abbia esercitata (e ove esercitata dal fallimento giova all'intera massa) senza vulnerare l'esistenza e l'intrinseca validità dell'atto, che resta fermo.

Donde l'atto dispositivo non è inefficace anche per il debitore, né per il terzo che ne sia stato controparte».

Si è altresì precisato che «oggetto della domanda di revocatoria (ordinaria o fallimentare) non è il bene in sé, ma la reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori mediante l'assoggettabilità del bene a esecuzione» ragion per cui «il bene dismesso con l'atto revocando viene in considerazione, rispetto all'interesse di quei creditori, soltanto per il suo valore», con la ulteriore conseguenza che «quando l'assoggettabilità del bene all'esecuzione diviene impossibile perché il bene è stato alienato a terzi con atto opponibile ai creditori, il naturale sostitutivo è dato dalla reintegrazione dei creditori medesimi per equivalente pecuniario».

Da queste premesse discende che in ipotesi di fallimento del terzo acquirente l'azione revocatoria non è ammissibile «perché non è consentito incidere sul patrimonio del fallimento recuperando il bene alla sola garanzia patrimoniale del creditore dell'alienante ed onde esercitare su questo l'azione esecutiva» ed ai creditori dell'alienante resta soltanto possibile «l'esercizio della pretesa volta a ottenere la reintegrazione per equivalente nelle forme indotte dalle regole della concorsualità», ovvero l'insinuazione al passivo del fallimento del terzo acquirente per il controvalore della reintegrazione per equivalente.

1.2. Se dunque l'azione revocatoria ordinaria mira a rendere inopponibili al creditore (sterilizzandone gli effetti nei suoi confronti) gli atti di disposizione compiuti dal debitore negativamente incidenti sulla garanzia patrimoniale generica, allorquando, però, il debitore sia un imprenditore commerciale e l'atto di disposizione ne abbia cagionato (o aggravato) l'insolvenza, sì da comportarne la dichiarazione di r.g. n. 209 5 Cons. t.

Ra aele Rossi fallimento, il pregiudizio che giustifica l'esercizio dell'azione revocatoria si riverbera necessariamente sulla posizione dello intero ceto creditorio, le cui ragioni devono essere soddisfatte secondo le regole del concorso: si spiega allora perché, in tal caso, l'art. 66 I.fall. attribuisca al curatore, nell'interesse della massa, la legittimazione all'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 cod. civ., in aggiunta all'azione revocatoria fallimentare di cui all'art. 67 !Sali..

Si tratta di una legittimazione - non derivante da norme di diritto comune ma prevista da una specifica disposizione positiva - ad esperire un'azione che, seppur postulante i medesimi presupposti di quella regolata dall'art. 2901 cod. civ., deriva da una procedura d'insolvenza ed è con essa strettamente connessa (così Cass., Sez.

U, 26/04/2017, n. 10233, con l'affermare la devoluzione per competenza delle relative liti al tribunale fallimentare): si pone cioè a beneficio dell'intera massa (sicché la sua proposizione si profila come doverosa per il curatore) e preclude la praticabilità di autonome iniziative da parte dei creditori, non abilitati neppure ad intervenire o permanere nel giudizio avviato o proseguito dal curatore.

1.3. Anche in ordine alla speciale azione revocatoria di cui all'art. 66 I.fall. è doveroso (siccome dirimente ai fini della soluzione della lite) far menzione di un intervento nomofilattico di questa Corte, chiamata a disciplinare, in difetto di positiva regolamentazione, le ipotesi del concorso dell'azione revocatoria ordinaria promossa dal curatore con identica azione esperita dal singolo creditore nonché del fallimento del debitore in pendenza di azione revocatoria promossa dal creditore.

Sul tema, Cass., Sez.

U, 17/12/2008, n. 29420, ha puntualizzato il duplice, alternativo modo di declinazione della legittimazione all'azione revocatoria ordinaria conferita al curatore fallimentare dall'art. 66 I.fall.: in via, per dir così, autonoma e principale, cioè con l'introduzione ex novo della domanda giudiziale, oppure come prosecuzione della lite r.g. n. / 6 Cons. st. [OSCURATO:PERSONA] già intrapresa dal singolo creditore e pendente all'epoca del fallimento del debitore.

In quest'ultima evenienza, si realizza, dal punto di vista soggettivo, il subentro del curatore nella posizione processuale del creditore originario attore, con accettazione della causa in statu e terminis, mentre, dal punto di vista oggettivo, si determina un ampliamento degli effetti della contesa e della pronuncia, in quanto la domanda d'inopponibilità dell'atto di disposizione compiuto dal debitore, inizialmente proposta a vantaggio soltanto del singolo creditore che ha proposto l'azione, viene ad essere estesa a beneficio della più vasta platea costituita dalla massa di tutti i creditori concorrenti.

Ne discende che, effettuato il subentro nella lite del curatore, la legittimazione e l'interesse ad agire del creditore individuale vengono meno (restando l'esigenza di tutela della sua posizione assorbita in quella della massa dei creditori) e la domanda da lui proposta diviene improcedibile: «perché non si è in presenza di due azioni, ma sempre dell'unica azione originaria, nella quale il curatore è subentrato avvalendosi di una speciale legittimazione sostitutiva rispetto a quella de/singolo creditore» (così Cass. n. 29420 del 2008, cit.; conformi, ex plurimis, Cass. 28/05/2009, n. 12513; Cass. 27/10/2015, n. 21810; Cass. 06/07/2020, n. 13862).

1.4. Gli illustrati princìpi di diritto, cui si intende dare continuità, giustificano la infondatezza dell'argomentare di parte ricorrente.

La peculiarità della vicenda controversa è rappresentata dal fatto che oggetto dell'azione revocatoria non era un atto di disposizione relativo ad un bene appartenente al soggetto all'epoca in bonis e poi fallito (come nel caso vagliato da Cass. n. 30416 del 2018) bensì un atto di disposizione compiuto da un debitore del soggetto poi fallito, debitore a sua volta dichiarato fallito in pendenza del giudizio intentato con l'azione revocatoria ex art. 66 I.fall.. r.g. n. 2 / 119 7 Cons. e t. af aele [OSCURATO:PERSONA] quanto oggetto dell'atto revocando non era un bene di titolarità della Multicom gestioni s.r.l. quando in bonis, bensì un bene di un debitore di quest'ultima, la [OSCURATO:SOCIETA]. (in seguito divenuta [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.), quindi estraneo alla massa fallimentare, l'azione revocatoria promossa dal curatore ai sensi dell'art. 66 I.fall. era volta ad una declaratoria di inefficacia dell'atto nei confronti della massa in vista della successiva apprensione in via esecutiva del bene di cui il debitore si era spogliato.

Sopravvenuto lite pendente il fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., l'assoggettabilità del bene ad espropriazione forzata, obiettivo ultimo dell'azione revocatoria, era tuttavia divenuta irrealizzabile poiché inibita dall'apertura della procedura concorsuale: analogamente all'ipotesi del fallimento del terzo acquirente, non si poteva certo incidere sul patrimonio del fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. recuperando il bene alla sola garanzia patrimoniale del creditore Multicom gestioni s.r.l. (recte, della massa dei creditori di questa, rappresentata dalla curatela).

Ed infatti, per il principio di universalità, oggettiva e soggettiva, cui sono informati nel nostro ordinamento i procedimenti di liquidazione collettiva, la dichiarazione di fallimento importa l'inclusione di ogni bene appartenente al soggetto fallito nella massa attiva, cioè a dire nel compendio dei beni asservito ex lege alla soddisfazione dell'intero ceto creditorio, talché il creditore attore in revocatoria, al pari di ogni altro creditore del fallito, può fruire del ricavato della vendita coattiva del bene secondo le regole e nelle forme del riparto concorsuale.

Il ripristino della garanzia patrimoniale utilmente praticabile ad opera della Multicom gestioni s.r.l. era allora rappresentata soltanto dalla reintegrazione «per equivalente pecuniario nelle forme indotte dalle regole della concorsualità», ovvero dall'insinuazione al passivo r.g. n. 24 19 8 Cons. es affaele Rossi della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., attività che, peraltro, risulta nella specie - dato pacifico - esser stata efficacemente compiuta.

Circa l'ulteriore corso del giudizio già promosso, il sopravvenuto fallimento della parte destinataria della domanda revocatoria formulata ex art. 66 I.fall. non impedisce, quale evento ex se considerato, la proseguibilità dell'azione, salvo che la curatela del convenuto fallito non manifesti la volontà di subentrarvi: ove ciò accada, infatti, l'esigenza di tutela della curatela attrice in revocatoria (la quale, come detto, può essere soddisfatta solo per equivalente ed in àmbito concorsuale) resta assorbita dall'iniziativa della curatela del convenuto fallito (svolta nell'interesse dell'intero suo ceto creditorio), con conseguente venir meno della legittimazione e dell'interesse ad agire dell'originario attore, ragione di improcedibilità della domanda da lui proposta.

E tanto in analogia con quanto si verifica nel caso (esaminato da Cass. 05/12/2017, n. 29112) di fallimento della parte convenuta in un'azione revocatoria ordinaria promossa da un singolo creditore, di cui la speciale azione revocatoria contemplata dall'art. 66 I.fall. mutua - come sopra accennato - natura e caratteristiche, ad eccezione di alcune (qui non rilevanti) differenze in punto di disciplina ed effetti (ad esempio, in tema di prescrizione o decadenza dall'azione).

L'impugnata declaratoria di improcedibilità dell'originaria domanda revocatoria della curatela della Multicom gestioni s.r.l. è, in definitiva, conforme a diritto, in virtù del seguente principio: «in caso di azione revocatoria promossa ai sensi dell'art. 66 I.fall. da una curatela fallimentare ed avente ad oggetto un atto di disposizione compiuto da un debitore del fallito, la dichiarazione di fallimento di detto debitore, convenuto in revocatoria, sopravvenuta lite pendente non incide ex se sull'ulteriore corso del processo, salvo che la curatela del convenuto fallito non subentri nell'azione revocatoria in forza della legittimazione riconosciutagli dall'art. 66 I.fall. e nell'interesse della massa creditoria;ffaele Rossi ove ciò accada, la domanda revocatoria inizialmente proposta diviene improcedibile per venir meno della legittimazione e dell'interesse ad agire dell'originaria curatela attrice, le cui esigenze di tutela possono trovare soddisfazione soltanto per equivalente pecuniario mediante insinuazione al passivo del debitore fallito».

2. Il secondo motivo lamenta, quale error in procedendo rilevante ai sensi dell'art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 66 e 69 bis I.fall., degli artt. 2901 e 2903 cod. civ., degli artt. 99, 112 e 167 cod. proc. civ., per aver il giudice territoriale omesso di pronunciare sulla questione di prescrizione e decadenza dell'azione di subentro per decorso del quinquennio dal compimento dell'atto revocando, formulata con specifico motivo di appello avverso la decisione di prime cure che aveva considerato l'eccezione tardivamente sollevata (poiché articolata soltanto in comparsa conclusionale).

2.1. La censura è infondata.

Diversamente dall'assunto del ricorrente, l'impugnata sentenza ha puntualmente esaminato la doglianza in parola e ne ha apprezzato la infondatezza, sulla scorta della unicità dell'azione revocatoria oggetto di subentro ad opera della curatela fallimento Venus costruzioni s.r.I..

Più in dettaglio, ha escluso l'operatività del termine di decadenza di cui all'art. 69 bis I.fall., sul rilievo che «l'azione ex art. 66 I.fall. non nasce con il fallimento, trattandosi di azione ex art. 2901 cod. civ. che il curatore trova nella massa fallimentare» e reputato non decorso il termine prescrizionale, in quanto «la prescrizione (quinquennale), anche nei confronti della curatela fallimentare, decorre, ai sensi dell'art. 2903 cod. civ., dalla data dell'atto impugnato e l'interruzione della prescrizione ad opera di uno dei creditori al quale il creditore sia subentrato ex art. 66 l.fall., giova alla massa fallimentare». r.g. n. 10 Cons.

Siffatte argomentazioni - non attinte criticamente dal motivo in esame e, in ogni caso, qui da confermare integralmente, alla luce di questo esposto sub §

1.2. e

1.3. - hanno correttamente indotto il giudice territoriale a ritenere assorbito il vaglio sull'ulteriore questione concernente la tempestiva proposizione dell'eccezione de qua, sulla quale, peraltro, il giudice di prime cure si era espresso con motivazione svolta ad abundantiam, come tale ininfluente ai fini della decisione e non censurabile con i rimedi impugnatori (sul tema, sulle orme di Cass., Sez.

U, 20/02/2007, n. 3840, cfr. Cass. 19/12/2017, n. 30393; Cass.16/06/2020, n. 11675; Cass., Sez.

U, 01/02/2021, n. 2155).

3. Con il terzo motivo, si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 112 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., per avere la gravata sentenza «erroneamente ritenuto assorbito e così omesso la pronuncia» sul motivo di appello con cui si censurava la compensazione delle spese del primo grado di giudizio tra la Curatela del fallimento [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C..

3.1. La doglianza è fondata.

Dalla accertata legittimità del subentro della curatela del fallimento Venus costruzioni s.r.l. (recte, dal rigetto dell'appello sul punto interposto dalla curatela del fallimento Multicom gestioni s.r.I.), la Corte d'appello ha inferito l'assorbimento dei residui motivi di gravame, tra i quali quello concernente la regolamentazione delle spese di prime cure nei rapporti tra l'originaria attrice e la [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C. (motivo il cui contenuto è in sintesi riportato nel ricorso introduttivo del presente grado, nell'osservanza del principio di autosufficienza cui è informato il giudizio per cassazione).

Detta valutazione non è però condivisibile, ed anzi appare in tutta evidenza erronea: la pur acclarata improcedibilità della domanda revocatoria spiegata dalla curatela del fallimento Multicom gestioni r.g. n. 8 /2 19 11 Cons. s • ..ffaele [OSCURATO:SOCIETA]. non esimeva certo dallo statuire sull'esistenza del - diverso, distinto, e non accessorio - diritto di tale parte alla refusione delle spese di lite sostenute nei confronti (si badi: non già della curatela del fallimento subentrata nell'azione, ma) dell'originaria convenuta [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C..

L'illogica dichiarazione di assorbimento sul motivo di appello afferente la compensazione di siffatte spese disposta in primo grado si risolve dunque in una omessa pronuncia, come tale correttamente censurata in sede di legittimità come error in procedendo (così Cass.30/04/2019, n. 11459).

Accolto il motivo, la sentenza impugnata va dunque in parte qua ed in relazione ad esso cassata, con rinvio alla Corte di Appello di Catanzaro, in diversa composizione, alla quale spetterà di pronunciarsi sulla spettanza delle spese di lite in favore dell'originario attore in revocatoria la cui domanda sia divenuta improcedibile per effetto del subentro del curatore del convenuto lite pendente fallito (tematica già vagliata da questa Corte: cfr. Cass. 23/08/2018, n. 21013).

4. Il quarto mezzo prospetta violazione e falsa applicazione dell'art.92 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., per avere la sentenza impugnata condannato la curatela del fallimento [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alla refusione delle spese del giudizio di appello in favore della curatela del fallimento [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., senza disporne la compensazione, nella specie giustificata dalle incertezze giurisprudenziali sulle questioni litigiose.

4.1. Il motivo è infondato.

Pacifica la integrale soccombenza della appellante curatela del fallimento [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei riguardi dell'appellata curatela del fallimento [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in ragione del rigetto dell'appello nei confronti di quest'ultima interposto, per disattendere la doglianza del ricorrente basti qui rammentare il monolitico orientamento di r.g. n. 209 12 Cons. e Ra aele Rossi questa Corte secondo cui con riferimento al regolamento delle spese di lite, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell'ipotesi di concorso con altri giusti motivi (ex plurimis, cfr. Cass.18/03/2021, n. 7611; Cass. 26/04/2019, n. 11329; Cass. 17/10/2017, n. 24502; Cass. 04/08/2017, n. 19613; Cass. 31/03/2017, n. 8421; Cass. 21/01/2015, n. 930; Cass. 19/06/2013, n. 15317; Cass.01/12/2009, n. 25270; Cass. 22/07/2009, n. 17145).

5. In conclusione: rigettati il primo, il secondo ed il quarto motivo, il ricorso è accolto limitatamente al terzo motivo, con cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvio, per nuovo esame, alla Corte di Appello di Catanzaro, in diversa composizione.

6. Al giudice del rinvio è altresì demandata la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2482/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via XXI Aprile n. 11, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del Curatore pro tempore, in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliati per legge ivi presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] & C. - intimata - 2022, Avverso la sentenza n. 1898/2018 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il 31 ottobre 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 giugno 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nell'anno 2010 la Curatela del fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propose, ai sensi dell'art. 66 I.fall. e dell'art. 2901 cod. civ., azione revocatoria dell'atto di cessione di contratto e di alienazione di beni immobili stipulato (a rogito del notaio Calvelli di Rende il 27 febbraio 2007) tra la sua debitrice, [OSCURATO:SOCIETA]. (lite pendente divenuta, per mutamento di denominazione sociale, [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.), e la [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA]. Nel corso del giudizio di primo grado si costituì la Curatela del fallimento (nelle more della causa dichiarato) della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarando di fare propria la (e subentrare nella) azione revocatoria ab origine spiegata ed invocando declaratoria di inefficacia degli atti di disposizione compiuti dalla società dichiarata fallita. L'adito Tribunale di Cosenza dichiarò improseguibile la domanda della Curatela del fallimento Multicom gestioni s.r.l. ed accolse la domanda della Curatela del fallimento [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., compensando le spese di lite tra l'originaria attrice e la [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e condannando quest'ultima alla refusione delle spese in favore della Curatela del fallimento [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.. 3. La decisione in epigrafe indicata ha rigettato l'appello interposto dalla Curatela del fallimento Multicom gestioni s.r.I.. 4. Ricorre per cassazione la Curatela del fallimento Multicom gestioni s.r.I., articolando quattro motivi, cui resiste, con controricorso, la Curatela fallimento [OSCURATO:PERSONA] s.r.I..; è rimasta invece intimata la [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C.. 5. Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa. r.g. n. 2P19 2 Cons. s [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo denuncia, quale error in procedendo rilevante ai sensi dell'art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 42,43,51,52, 66 e 93 I.fall., degli artt. 81, 99 e 112 cod. proc. civ. e degli artt. 2562 e 2645 cod. civ.. Ad avviso del ricorrente, la gravata sentenza ha errato nel ritenere sussistente la legittimatio ad causam, l'interesse ad agire e la titolarità del rapporto in capo alla Curatela del fallimento [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e, per l'effetto, nel ritenere ammissibile l'azione di subentro da questa esperita nella revocatoria ordinaria promossa ai sensi dell'art. 66 I.fall. dalla Curatela del fallimento [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., persistendo invece l'interesse dell'originaria attrice alla prosecuzione del giudizio. Più specificamente, si assume che, attesa la natura di azione collettiva e di massa della domanda formulata ai sensi del combinato disposto degli artt. 66 I.fall. e 2901 cod. civ., la curatela del fallimento [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era titolare di una legittimazione esclusiva, cioè di «una rappresentanza legale straordinaria autonoma dalla propria massa dei creditori [...], esclusiva, per legge non delegabile o gestibile da altri». Da ciò derivava la inammissibilità del subentro in siffatta azione della curatela del fallimento [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dacché in pregiudizio del patrimonio della curatela attrice, costituito (anche) dal diritto quesito (tutelato con la trascrizione della domanda, anteriore al fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.) alla revoca dell'atto impugnato onde ottenere una sentenza di inefficacia dello stesso a vantaggio dei soli creditori concorsuali del fallimento [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., nell'osservanza del principio di cristallizzazione della massa passiva. A suffragio della doglianza, l'impugnante richiama, reiteratamente, il principio di diritto enunciato da questa Corte nella pronuncia, resa a Sezioni Unite, del 23/11/2018 n. 30416, nella parte in cui ha offerto risposta positiva al quesito «se sia proseguibile l'azione revocatoria r.g. n. 2 O 9 3 Cons. e-t. [OSCURATO:PERSONA] proposta dal Fallimento contro il convenuto in bonis, ma dichiarato fallito nei corso del giudizio», sul presupposto che «la proseguibilità del giudizio promosso anteriormente al fallimento del convenuto - e l'ulteriore questione che da questa origina, in ordine al soggetto legittimato a proseguirlo - è giustificata dal principio che la durata del processo non può né deve recare danno a chi ha ragione, dalla retroattività alla data della domanda degli effetti restitutori e dall'opponibilità della trascrizione della domanda avvenuta anteriormente al fallimento». 1.1. La censura, pur diffusamente argomentata, è infondata. Giova, per dare conto delle ragioni dell'ora enunciata conclusione, prendere le mosse dall'illustrazione della natura, della funzione e degli effetti dell'azione revocatoria ordinaria, come tratteggiati nell'oramai consolidato indirizzo ermeneutico della giurisprudenza di legittimità. Valga, sul punto, riportare, onde dare continuità all'orientamento, i passaggi salienti di una recente pronuncia resa nella composizione tipica di organo nomofilattico (Cass., Sez. U, 24/06/2020, n. 12476). Nel citato arresto, si è chiarito che «l'azione revocatoria ha la funzione di ricostruire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, che si prospetti compromessa dall'atto di disposizione da questi posto in essere; sicché, in caso di esito vittorioso, essa non travolge l'atto impugnato, con conseguente effetto restitutorio o recupera tono del bene al patrimonio dei debitore, ma comporta di determinare l'inefficacia dell'atto medesimo nei confronti del solo creditore vittorioso, al fine di consentirgli di aggredire il bene con l'azione esecutiva qualora il proprio credito rimanga insoddisfatto. [...] La revocatoria, quale strumento di conservazione della garanzia generica del creditore [..] realizza lo scopo non di reintegrare il patrimonio di tale debitore, sebbene di recuperare al suo patrimonio (solo) ciò che occorre alle ragioni dei creditori pregiudicati dall'atto in r.g. n. 2 209 4 Cons. e t. Ra faele Rossi frode (c. d. inefficacia relativa dell'atto). Per tale motivo l'azione giova al creditore che l'abbia esercitata (e ove esercitata dal fallimento giova all'intera massa) senza vulnerare l'esistenza e l'intrinseca validità dell'atto, che resta fermo. Donde l'atto dispositivo non è inefficace anche per il debitore, né per il terzo che ne sia stato controparte». Si è altresì precisato che «oggetto della domanda di revocatoria (ordinaria o fallimentare) non è il bene in sé, ma la reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori mediante l'assoggettabilità del bene a esecuzione» ragion per cui «il bene dismesso con l'atto revocando viene in considerazione, rispetto all'interesse di quei creditori, soltanto per il suo valore», con la ulteriore conseguenza che «quando l'assoggettabilità del bene all'esecuzione diviene impossibile perché il bene è stato alienato a terzi con atto opponibile ai creditori, il naturale sostitutivo è dato dalla reintegrazione dei creditori medesimi per equivalente pecuniario». Da queste premesse discende che in ipotesi di fallimento del terzo acquirente l'azione revocatoria non è ammissibile «perché non è consentito incidere sul patrimonio del fallimento recuperando il bene alla sola garanzia patrimoniale del creditore dell'alienante ed onde esercitare su questo l'azione esecutiva» ed ai creditori dell'alienante resta soltanto possibile «l'esercizio della pretesa volta a ottenere la reintegrazione per equivalente nelle forme indotte dalle regole della concorsualità», ovvero l'insinuazione al passivo del fallimento del terzo acquirente per il controvalore della reintegrazione per equivalente. 1.2. Se dunque l'azione revocatoria ordinaria mira a rendere inopponibili al creditore (sterilizzandone gli effetti nei suoi confronti) gli atti di disposizione compiuti dal debitore negativamente incidenti sulla garanzia patrimoniale generica, allorquando, però, il debitore sia un imprenditore commerciale e l'atto di disposizione ne abbia cagionato (o aggravato) l'insolvenza, sì da comportarne la dichiarazione di r.g. n. 209 5 Cons. t. Ra aele Rossi fallimento, il pregiudizio che giustifica l'esercizio dell'azione revocatoria si riverbera necessariamente sulla posizione dello intero ceto creditorio, le cui ragioni devono essere soddisfatte secondo le regole del concorso: si spiega allora perché, in tal caso, l'art. 66 I.fall. attribuisca al curatore, nell'interesse della massa, la legittimazione all'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 cod. civ., in aggiunta all'azione revocatoria fallimentare di cui all'art. 67 !Sali.. Si tratta di una legittimazione - non derivante da norme di diritto comune ma prevista da una specifica disposizione positiva - ad esperire un'azione che, seppur postulante i medesimi presupposti di quella regolata dall'art. 2901 cod. civ., deriva da una procedura d'insolvenza ed è con essa strettamente connessa (così Cass., Sez. U, 26/04/2017, n. 10233, con l'affermare la devoluzione per competenza delle relative liti al tribunale fallimentare): si pone cioè a beneficio dell'intera massa (sicché la sua proposizione si profila come doverosa per il curatore) e preclude la praticabilità di autonome iniziative da parte dei creditori, non abilitati neppure ad intervenire o permanere nel giudizio avviato o proseguito dal curatore. 1.3. Anche in ordine alla speciale azione revocatoria di cui all'art. 66 I.fall. è doveroso (siccome dirimente ai fini della soluzione della lite) far menzione di un intervento nomofilattico di questa Corte, chiamata a disciplinare, in difetto di positiva regolamentazione, le ipotesi del concorso dell'azione revocatoria ordinaria promossa dal curatore con identica azione esperita dal singolo creditore nonché del fallimento del debitore in pendenza di azione revocatoria promossa dal creditore. Sul tema, Cass., Sez. U, 17/12/2008, n. 29420, ha puntualizzato il duplice, alternativo modo di declinazione della legittimazione all'azione revocatoria ordinaria conferita al curatore fallimentare dall'art. 66 I.fall.: in via, per dir così, autonoma e principale, cioè con l'introduzione ex novo della domanda giudiziale, oppure come prosecuzione della lite r.g. n. / 6 Cons. st. [OSCURATO:PERSONA] già intrapresa dal singolo creditore e pendente all'epoca del fallimento del debitore. In quest'ultima evenienza, si realizza, dal punto di vista soggettivo, il subentro del curatore nella posizione processuale del creditore originario attore, con accettazione della causa in statu e terminis, mentre, dal punto di vista oggettivo, si determina un ampliamento degli effetti della contesa e della pronuncia, in quanto la domanda d'inopponibilità dell'atto di disposizione compiuto dal debitore, inizialmente proposta a vantaggio soltanto del singolo creditore che ha proposto l'azione, viene ad essere estesa a beneficio della più vasta platea costituita dalla massa di tutti i creditori concorrenti. Ne discende che, effettuato il subentro nella lite del curatore, la legittimazione e l'interesse ad agire del creditore individuale vengono meno (restando l'esigenza di tutela della sua posizione assorbita in quella della massa dei creditori) e la domanda da lui proposta diviene improcedibile: «perché non si è in presenza di due azioni, ma sempre dell'unica azione originaria, nella quale il curatore è subentrato avvalendosi di una speciale legittimazione sostitutiva rispetto a quella de/singolo creditore» (così Cass. n. 29420 del 2008, cit.; conformi, ex plurimis, Cass. 28/05/2009, n. 12513; Cass. 27/10/2015, n. 21810; Cass. 06/07/2020, n. 13862). 1.4. Gli illustrati princìpi di diritto, cui si intende dare continuità, giustificano la infondatezza dell'argomentare di parte ricorrente. La peculiarità della vicenda controversa è rappresentata dal fatto che oggetto dell'azione revocatoria non era un atto di disposizione relativo ad un bene appartenente al soggetto all'epoca in bonis e poi fallito (come nel caso vagliato da Cass. n. 30416 del 2018) bensì un atto di disposizione compiuto da un debitore del soggetto poi fallito, debitore a sua volta dichiarato fallito in pendenza del giudizio intentato con l'azione revocatoria ex art. 66 I.fall.. r.g. n. 2 / 119 7 Cons. e t. af aele [OSCURATO:PERSONA] quanto oggetto dell'atto revocando non era un bene di titolarità della Multicom gestioni s.r.l. quando in bonis, bensì un bene di un debitore di quest'ultima, la [OSCURATO:SOCIETA]. (in seguito divenuta [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.), quindi estraneo alla massa fallimentare, l'azione revocatoria promossa dal curatore ai sensi dell'art. 66 I.fall. era volta ad una declaratoria di inefficacia dell'atto nei confronti della massa in vista della successiva apprensione in via esecutiva del bene di cui il debitore si era spogliato. Sopravvenuto lite pendente il fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., l'assoggettabilità del bene ad espropriazione forzata, obiettivo ultimo dell'azione revocatoria, era tuttavia divenuta irrealizzabile poiché inibita dall'apertura della procedura concorsuale: analogamente all'ipotesi del fallimento del terzo acquirente, non si poteva certo incidere sul patrimonio del fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. recuperando il bene alla sola garanzia patrimoniale del creditore Multicom gestioni s.r.l. (recte, della massa dei creditori di questa, rappresentata dalla curatela). Ed infatti, per il principio di universalità, oggettiva e soggettiva, cui sono informati nel nostro ordinamento i procedimenti di liquidazione collettiva, la dichiarazione di fallimento importa l'inclusione di ogni bene appartenente al soggetto fallito nella massa attiva, cioè a dire nel compendio dei beni asservito ex lege alla soddisfazione dell'intero ceto creditorio, talché il creditore attore in revocatoria, al pari di ogni altro creditore del fallito, può fruire del ricavato della vendita coattiva del bene secondo le regole e nelle forme del riparto concorsuale. Il ripristino della garanzia patrimoniale utilmente praticabile ad opera della Multicom gestioni s.r.l. era allora rappresentata soltanto dalla reintegrazione «per equivalente pecuniario nelle forme indotte dalle regole della concorsualità», ovvero dall'insinuazione al passivo r.g. n. 24 19 8 Cons. es affaele Rossi della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., attività che, peraltro, risulta nella specie - dato pacifico - esser stata efficacemente compiuta. Circa l'ulteriore corso del giudizio già promosso, il sopravvenuto fallimento della parte destinataria della domanda revocatoria formulata ex art. 66 I.fall. non impedisce, quale evento ex se considerato, la proseguibilità dell'azione, salvo che la curatela del convenuto fallito non manifesti la volontà di subentrarvi: ove ciò accada, infatti, l'esigenza di tutela della curatela attrice in revocatoria (la quale, come detto, può essere soddisfatta solo per equivalente ed in àmbito concorsuale) resta assorbita dall'iniziativa della curatela del convenuto fallito (svolta nell'interesse dell'intero suo ceto creditorio), con conseguente venir meno della legittimazione e dell'interesse ad agire dell'originario attore, ragione di improcedibilità della domanda da lui proposta. E tanto in analogia con quanto si verifica nel caso (esaminato da Cass. 05/12/2017, n. 29112) di fallimento della parte convenuta in un'azione revocatoria ordinaria promossa da un singolo creditore, di cui la speciale azione revocatoria contemplata dall'art. 66 I.fall. mutua - come sopra accennato - natura e caratteristiche, ad eccezione di alcune (qui non rilevanti) differenze in punto di disciplina ed effetti (ad esempio, in tema di prescrizione o decadenza dall'azione). L'impugnata declaratoria di improcedibilità dell'originaria domanda revocatoria della curatela della Multicom gestioni s.r.l. è, in definitiva, conforme a diritto, in virtù del seguente principio: «in caso di azione revocatoria promossa ai sensi dell'art. 66 I.fall. da una curatela fallimentare ed avente ad oggetto un atto di disposizione compiuto da un debitore del fallito, la dichiarazione di fallimento di detto debitore, convenuto in revocatoria, sopravvenuta lite pendente non incide ex se sull'ulteriore corso del processo, salvo che la curatela del convenuto fallito non subentri nell'azione revocatoria in forza della legittimazione riconosciutagli dall'art. 66 I.fall. e nell'interesse della massa creditoria;ffaele Rossi ove ciò accada, la domanda revocatoria inizialmente proposta diviene improcedibile per venir meno della legittimazione e dell'interesse ad agire dell'originaria curatela attrice, le cui esigenze di tutela possono trovare soddisfazione soltanto per equivalente pecuniario mediante insinuazione al passivo del debitore fallito». 2. Il secondo motivo lamenta, quale error in procedendo rilevante ai sensi dell'art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 66 e 69 bis I.fall., degli artt. 2901 e 2903 cod. civ., degli artt. 99, 112 e 167 cod. proc. civ., per aver il giudice territoriale omesso di pronunciare sulla questione di prescrizione e decadenza dell'azione di subentro per decorso del quinquennio dal compimento dell'atto revocando, formulata con specifico motivo di appello avverso la decisione di prime cure che aveva considerato l'eccezione tardivamente sollevata (poiché articolata soltanto in comparsa conclusionale). 2.1. La censura è infondata. Diversamente dall'assunto del ricorrente, l'impugnata sentenza ha puntualmente esaminato la doglianza in parola e ne ha apprezzato la infondatezza, sulla scorta della unicità dell'azione revocatoria oggetto di subentro ad opera della curatela fallimento Venus costruzioni s.r.I.. Più in dettaglio, ha escluso l'operatività del termine di decadenza di cui all'art. 69 bis I.fall., sul rilievo che «l'azione ex art. 66 I.fall. non nasce con il fallimento, trattandosi di azione ex art. 2901 cod. civ. che il curatore trova nella massa fallimentare» e reputato non decorso il termine prescrizionale, in quanto «la prescrizione (quinquennale), anche nei confronti della curatela fallimentare, decorre, ai sensi dell'art. 2903 cod. civ., dalla data dell'atto impugnato e l'interruzione della prescrizione ad opera di uno dei creditori al quale il creditore sia subentrato ex art. 66 l.fall., giova alla massa fallimentare». r.g. n. 10 Cons. Siffatte argomentazioni - non attinte criticamente dal motivo in esame e, in ogni caso, qui da confermare integralmente, alla luce di questo esposto sub § 1.2. e 1.3. - hanno correttamente indotto il giudice territoriale a ritenere assorbito il vaglio sull'ulteriore questione concernente la tempestiva proposizione dell'eccezione de qua, sulla quale, peraltro, il giudice di prime cure si era espresso con motivazione svolta ad abundantiam, come tale ininfluente ai fini della decisione e non censurabile con i rimedi impugnatori (sul tema, sulle orme di Cass., Sez. U, 20/02/2007, n. 3840, cfr. Cass. 19/12/2017, n. 30393; Cass.16/06/2020, n. 11675; Cass., Sez. U, 01/02/2021, n. 2155). 3. Con il terzo motivo, si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 112 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., per avere la gravata sentenza «erroneamente ritenuto assorbito e così omesso la pronuncia» sul motivo di appello con cui si censurava la compensazione delle spese del primo grado di giudizio tra la Curatela del fallimento [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C.. 3.1. La doglianza è fondata. Dalla accertata legittimità del subentro della curatela del fallimento Venus costruzioni s.r.l. (recte, dal rigetto dell'appello sul punto interposto dalla curatela del fallimento Multicom gestioni s.r.I.), la Corte d'appello ha inferito l'assorbimento dei residui motivi di gravame, tra i quali quello concernente la regolamentazione delle spese di prime cure nei rapporti tra l'originaria attrice e la [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C. (motivo il cui contenuto è in sintesi riportato nel ricorso introduttivo del presente grado, nell'osservanza del principio di autosufficienza cui è informato il giudizio per cassazione). Detta valutazione non è però condivisibile, ed anzi appare in tutta evidenza erronea: la pur acclarata improcedibilità della domanda revocatoria spiegata dalla curatela del fallimento Multicom gestioni r.g. n. 8 /2 19 11 Cons. s • ..ffaele [OSCURATO:SOCIETA]. non esimeva certo dallo statuire sull'esistenza del - diverso, distinto, e non accessorio - diritto di tale parte alla refusione delle spese di lite sostenute nei confronti (si badi: non già della curatela del fallimento subentrata nell'azione, ma) dell'originaria convenuta [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C.. L'illogica dichiarazione di assorbimento sul motivo di appello afferente la compensazione di siffatte spese disposta in primo grado si risolve dunque in una omessa pronuncia, come tale correttamente censurata in sede di legittimità come error in procedendo (così Cass.30/04/2019, n. 11459). Accolto il motivo, la sentenza impugnata va dunque in parte qua ed in relazione ad esso cassata, con rinvio alla Corte di Appello di Catanzaro, in diversa composizione, alla quale spetterà di pronunciarsi sulla spettanza delle spese di lite in favore dell'originario attore in revocatoria la cui domanda sia divenuta improcedibile per effetto del subentro del curatore del convenuto lite pendente fallito (tematica già vagliata da questa Corte: cfr. Cass. 23/08/2018, n. 21013). 4. Il quarto mezzo prospetta violazione e falsa applicazione dell'art.92 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., per avere la sentenza impugnata condannato la curatela del fallimento [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alla refusione delle spese del giudizio di appello in favore della curatela del fallimento [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., senza disporne la compensazione, nella specie giustificata dalle incertezze giurisprudenziali sulle questioni litigiose. 4.1. Il motivo è infondato. Pacifica la integrale soccombenza della appellante curatela del fallimento [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei riguardi dell'appellata curatela del fallimento [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in ragione del rigetto dell'appello nei confronti di quest'ultima interposto, per disattendere la doglianza del ricorrente basti qui rammentare il monolitico orientamento di r.g. n. 209 12 Cons. e Ra aele Rossi questa Corte secondo cui con riferimento al regolamento delle spese di lite, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell'ipotesi di concorso con altri giusti motivi (ex plurimis, cfr. Cass.18/03/2021, n. 7611; Cass. 26/04/2019, n. 11329; Cass. 17/10/2017, n. 24502; Cass. 04/08/2017, n. 19613; Cass. 31/03/2017, n. 8421; Cass. 21/01/2015, n. 930; Cass. 19/06/2013, n. 15317; Cass.01/12/2009, n. 25270; Cass. 22/07/2009, n. 17145). 5. In conclusione: rigettati il primo, il secondo ed il quarto motivo, il ricorso è accolto limitatamente al terzo motivo, con cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvio, per nuovo esame, alla Corte di Appello di Catanzaro, in diversa composizione. 6. Al giudice del rinvio è altresì demandata la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il
Sentenza Cassazione n. 34391/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris