CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 09287/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:SOCIETA]. – [OSCURATO:PARTITA_IVA] - in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e dife so in virtù di procura speciale a margine del ricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via degli Avignonesi, n. 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. RICORRENTE contro A.S.L. NAPOLI 1 CENTRO – [OSCURATO:PARTITA_IVA] – in persona del direttore generale, legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in Roma, alla via della Conciliazione, n. 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale allegata in calce al controricorso. CONTRORICORRENTE e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (incorporante la “[OSCURATO:PERSONA] –Leasing e Factoring” s.p.a.) – [OSCURATO:PARTITA_IVA] – INTIMATA avverso la sentenza n. 674/2018della Corte d’Appello di Napoli, udita la relazione nella camera di consiglio del 6 febbraio2024 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto notificato il 25.5.2007 il “ [OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. e la “[OSCURATO:PERSONA] –Leasing e Factoring” s.p.a. citavano a comparire dinanzi al Tribunale di Napoli l’“A.S.L. Napoli 1 Centro” e la Regione Campania. Esponevano che il“[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l., titolare di una struttura erogante in regime di accreditamento provvisorio trattamenti riabilitativi ambulatoriali e domiciliari nonché prestazioni di fisiokinesiterapia, aveva percepito in ritardo i compensi dovutiper le prestazioni riabilitative eseguite nel 200 4, 2005 e 200 6. Chiedevanocondannare le convenute a pagar loro a titolo di interessi di mora exart. 5 d.lgs. n. 231/2002 la somma di euro 387.0 83,73 . 2.Con sentenza n. 6 84 5 /20 0 9 il Tribunale di Napoli rigettava l a do manda . 3. Proponeva no appello i l “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. e la “[OSCURATO:PERSONA] di Risparmio di Ferrara” s.p.a. (incorporante la “[OSCURATO:PERSONA] –Leasing e Factoring” s.p.a.). Resisteva l’“A.S.L. Napoli 1 Centro”. Non si costituiva la Regione Campania. 4.Con sentenza n. 674 /201 8 la Corte di Napoli accogl ieva parzialmente il gravamee, per l’effetto, condannava l’ “A.S.L. Napoli 1 Centro” a pagare alla “[OSCURATO:PERSONA] di Risparmio di Ferrara” s.p.a. la somma di euro 84,56.Premetteva la corted’appello che con propria ordinanza del 14.2.2017, onde evitare pronunce “a sorpresa”, aveva sottopost o all’attenzione delle parti la necessità di puntualizzare se il debito concernente il pagamento del capitale fosse stato o meno assolto integralmente e spontaneamente, senza che fosse stato necessario proporre domanda giudiziale, siccome in caso di inadempimento, in difetto di un’espressa rinuncia al residuo capitale , la domanda di pagamento dei soli interessi avrebbe comportato violazione del divieto, per il creditore, di frazionamento del credito in una pluralità di richieste giudiziali di adempimento (cfr. sentenza d’appello, pagg. 4 –5). Premetteva altresì la corte che per una cospicua parte delle fatture elencate le società attrici avevano documentato l’avvenuta proposizione di ricorsi per decreto ingiuntivo onde conseguire il pagamento e del capitale e degli interessi exd.lgs. n. 231/2001 (cfr. sentenza d’appello, pag. 5). Indi, su tale scorta, la corte evidenziava che era d a deliba r e nel merito unicamente la pretesa di euro 552,58 di cui alla nota di credito n. 76 del 20.9.2004, consegnata all’ente debitore il[OSCURATO:DATA_NASCITA] e pagata il 25.1.2007 (cfr. sentenza d’appello, pag. 7). Evidenziava dunqueche per l’anzidetta ragione di credito era da riconoscere il diritto della “[OSCURATO:PERSONA] di Risparmio di Ferrara” s.p.a. alla percezione degli interessi ex d.lgs. n. 231/2001 ammontanti ad euro 84,56 per il periodo compreso tra il 30.9.2004,termine previsto per il pagamento, ed il 25.1.2007, data dell’effettivo saldo(cfr. sentenza d’appello, pag. 7). 5.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l.; ne ha chiesto sulla scorta di tremotivi la cassazione. L’ “A.S.L. Napoli 1 Centro” ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.La “[OSCURATO:PERSONA] di Risparmio di Ferrara” s.p.a. non ha svolto difese. 6.Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 7.Con il primo motivo il ricorrent e denuncia a i sensi dell’a rt. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione delprincipio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 cod. proc. civ. ; la nullità della sentenza. Premette,il ricorrente , che a seguito della pronuncia – da parte della C orte di Napoli - dell’o rdinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha provveduto con la comparsa conclusionale ad espungere dalla propria domanda gli interessi relativi a fatture insolute per le quali era stata formulata richiesta di decreto ingiuntivo, così da circoscrivere la propria pretesa ai soli interessi maturati su fatture pagate spontaneamente nondimeno in ritardo dall’ “A.S.L.” (cfr. ricorso, pagg. 6 –7). Premette poi che l’operata rielaborazione contabile ha i nd otto alla quantificazione del credito nel minor importo di euro 138.783,52, all’uopo richiesto in luogo dell’iniziale maggior importo (cfr. ricorso, pag. 7). Indi deduce che la corte d’appello ha ignorato del tutto l’operata riduzione della domanda,ossia, per un verso, si è pronunciata unicamente in ordine al le fatture per il cui pagamento era stata formulata istanza di decreto ingiuntivo (cfr. ricorso, pagg. 13e 15), per altro verso, non si è pronunciata in ordine alle fatture –cui la domanda era stata circoscritta – per le quali l’ “A.S.L.” seppur in ritardo aveva fatto luogo spontaneamente all’integrale pagamento(cfr. ricorso, pagg. 13e 15).[OSCURATO:SOCIETA] altresì che , seppur non avesse espunto le richieste di pagamento correlate allefatture azionate in via monitoria, la c orte d i strettuale sarebbe comunqueincorsa nel denunciato vizio “di attività” (cfr. ricorso, pagg. 15 – 16) . [OSCURATO:SOCIETA] invero che la corte territorialeha in ogni caso omesso di pronunciarsi su parte della domanda, cioèin ordine alla richiesta di pagamento degli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2001 correlata a ll e fatture per le quali l’ “A.S.L.” ancorché in ritardo aveva provveduto spontaneamente al pagamento (cfr. ricorso, pag. 16). 8.Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti; il vizio di omessa motivazione ovvero di motivazione apparente. [OSCURATO:SOCIETA] che la Corte di Napoli ha omesso l’esame dell’operata delimitazione dell’esperitapretesa agli interessi correlati a fatture per le quali benché in ritardo l’ “A.S.L.” aveva attesospontaneamente al pagamento (cfr. ricorso, pag. 18). [OSCURATO:SOCIETA] che la riferita circostanza è senz’altro decisiva così come emerge dalla motivazione della stessa sentenza della corte d’appello(cfr. ricorso, pag. 18). 9.Il primo motivo ed il secondo motivo di ricorso sono di certo connessi; invero, con il secondo mezzo il ricorrente adduce, sub speciedi “omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio”, la medesima censura veicolata, sub specie di “error in procedendo”, dalprimo mezzo; in ogni caso, ambedue i motivi di impugnazione sono destituiti di fondamento e vanno respinti. 10.Si rappresenta dapprima che l ’ art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. (nella riformulazione risultante dall’art. 54 del d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 83, convertito in legge 7.8.2012, n. 134, ed applicabile nella specie)ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario (cfr. Cass. sez. un. 7.4.2014, n. 8053 (Rv. 629831); cfr. altresì Cass. 8.10.2014, n. 21152, secondo cui l’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ., nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.lgs. 2.2.2006, n. 40, prevede[va]l’ “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione”, come riferita ad “un fatto controverso e decisivo per il giudizio”, ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico - naturalistico, non assimilabile in alcun modo a “questioni” o “argomentazioni" che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate;Cass. 8.9.2016, n. 17761). In questi termini il fatto decisivo per il giudizio, il cui esame – assume il ricorrente con il secondo mezzo - sarebbe stato omesso , asseritamente “rappresentato dalla delimitazione della pretesa ai soli interessi generati dal ritardato pagamento, da parte dell’ASL, delle fatture da quest’ultima pagate spontaneamente” (così ricorso, pag. 18; cfr. memoria, pag. 6), di certo non integra gli estremi di unfatto storico, di un preciso accadimento o di una precisa circostanza in senso storico. 11. Con precipuo riferimento al primo mezzo si evidenzia che la Corte di Napoli –a premessa della delimitazione della delibazione al solo credito di euro 552,58, di cui alla nota n. 76/2004 –ha fatto luogo ai seguenti ulteriori rilievi. Ovvero al rilievo per cui la domanda delle appellanti avrebbe potuto essere esaminata nel merito “unicamente per i crediti relativi alle fatture integralmente pagate, poiché, si ribadisce, per quelle ancora insolute la società creditrice avrebbe dovuto agire sia per il capitale residuo sia per gli interessi senza frazionare le relative pretese” (così sentenza d’appello, pag. 7).Ovveroal rilievo per cui le fatture per le quali la creditrice aveva ottenuto decreti ingiuntivi (cioè, le fatture n. 13, n. 14, n. 15, n. 16, n. 17 e n. 18 del 2004 e –per il residuo capitale - la fattura n. 90 del 2004) , parimenti erano da escludere “per le ragioni espresse in precedenza” (così sentenza d’appello, pag. 7);cioè, “ogniqualvolta si formi la res iudicata in ordine a una qualsiasi parte di tale pretesa creditoria globale, al creditore sarebbe precluso agire nuovamente per la soddisfazione di altra porzione di quella pretesa, per il giudicato ostativo, prima ancora che per il divieto di frazionamento giudiziale (così sentenza d’appello, pag. 4”). 12.Ebbene, al cospetto dei surriferiti puntuali rilievi il primo motivo di ricorso non risulta formulato in ossequio agli oneri di cui al n. 4 ed al n. 6 del 1° co. dell’art. 366 cod. proc. civ., idest difetta di specificità ed “autosufficienza”. Propriamente, il ricorrente non ha fornito puntuale indicazione delle “fatture pagate (in ritardo rispetto ai termini contrattuali) spontaneamente da parte dell’ASL” (così ricorso, pag. 7)e del prospetto contabile all’uopo depositato e “ad hocpredisposto” (così ricorso, pag. 12). Si badiche, qualora venga denunciato un “ error in procedendo ” , quest a Corte di legittimità diviene anche giudice del “fatto processuale ” ed è investita del potere di esaminare direttamente gli atti di causa. E peròil ricorrente non ha indicato, così come avrebbe dovuto, gli elementi individuanti e caratterizzanti i “fatti processuali” di cui ha invocato il riesame (cfr. Cass. sez. un. 25.7.2019, n. 20181, ove si soggiunge che l’ “ error in procedendo”non è rilevabile ex officio e che questa Corte non può ricercare e verificare autonomamente i documenti interessati dall’accertamento dell’ “error”).13.D’altra parte, q uesta Corte spiega che la rilevazione e l’interpretazione del contenuto della domanda è attività riservata al giudice di merito, sicché non è deducibile la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., qualeerrore procedurale rilevante ai sensi dell’art. 360,1° co., n. 4, cod. proc. civ., quando il predetto giudice abbiasvolto una motivazione sul punto, dimostrando come la questione sia stataricompresa tra quelle oggetto di decisione, attenendo, in tal caso, ildedotto errore al momento logico relativo all’ accertamento in concreto della volontà della parte (cfr. Cass. (ord.) 22.9.2023, n. 27181; Cass. (ord.) 13.3.2018, n. 20718, secondo cui l’interpretazione della domanda spetta al giudice del merito, per cui, ove questi abbia espressamente ritenuto che una certa domanda era stata avanzata ed era compresa nel “thema decidendum”, tale statuizione, ancorché erronea, non può essere direttamente censurata per ultrapetizione, atteso che, avendo comunque il giudice svolto una motivazione sul punto, dimostrando comeuna certa questione debba ritenersi ricompresa tra quelle da decidere, il difetto di ultrapetizione non è logicamente verificabile prima di avere accertato che quella medesima motivazione sia erronea; in tal caso, il dedotto errore del giudice non si configura come “error in procedendo”, ma attiene al momento logico relativo all’accertamento in concreto della volontà della parte; Cass. sez. lav. 27.10.2015, n. 21874). 14.Su tale scorta si rimarca quanto segu e . Il ricorrente si duole, in fondo,per l’asserita erronea interpretazione della sua domanda(“la Corte d’Appello di Napoli ha utilizzato, per definire il giudizio di secondo grado, un’errata prospettiva di indagine (in contrasto, peraltro, con la domanda da ultimo ridotta dal Centro (…))”:così ricorso, pag. 13), così come ridefinita con la conclusionale d’appello (cfr. ricorso, pagg. 6 –7).E tuttaviala motivazione, in parte qua agitur, del dictum della Corte di Napoli è –alla luce dei premessi rilievi - ineccepibile, congrua ed esaustiva. 15.Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 1260 cod. civ.; il vizio di omessa motivazione ovvero di motivazione apparente; la nullità della sentenza. [OSCURATO:SOCIETA] che ha errato la Corte di Napoli ad attribuire l’importo di euro 84,56 alla “[OSCURATO:PERSONA] di Risparmio di Ferrara” s.p.a. (incorporante la “[OSCURATO:PERSONA] –Leasing e Factoring” s.p.a.) anziché ad esso ricorrente (cfr. ricorso, pag. 20). [OSCURATO:SOCIETA] che la corte d’appello non ha tenuto conto del contenuto dell’atto di cessione del credito datato 19.12.2006 siglato con la “[OSCURATO:PERSONA] – Leasing e Factoring” [OSCURATO:SOCIETA] segnatamente che all’art. 3. 2 dell’atto di cessione le parti avevano concordato che sarebbero rimasti di esclusiva spettanza del cedente gli interessi relativi a somme incassate entro i cinque anni successivi (cfr. ricorso, pag. 21). [OSCURATO:SOCIETA] quindi che nella specie l’importo -euro 552,58 - della nota di credito n. 76 del 20.9.2004 è stato incassato il 25.1.2007, dunque entro i cinque anni successivi al 19.12.2006 (cfr. ricorso, pag. 21 –22). 16.Anche il terzo motivo di ricor so va re spinto. 17.La titolarità – nella specie attiva - della posizione soggettiva dedotta in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione(cfr. Cass. sez. un. 16.2.2016, n. 2951 (Rv. 638371 - 01) ) .Evidentemente si tratta di un profilo “di fatto”,a rigore censurabile ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. (cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054; cfr. Cass. 11.8.2004, n. 15499). 18.Ebbene, il ricorrente non ha indicato il “come” e il “quando” il profilo d i cui all’art. 3.2 dell’atto di cessione, idone o a fondare – adduce – la sua legittimazione sostanziale attiva, sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti (cfr. Cass. sez. un. 7.4.2014, n. 8053, (Rv. 629831)). Segnatamente il ricorrente si èlimitato a prospettare del tutto genericamente che l’atto di cessione è stato “regolarmente offerto in comunicazione sin ab initio a controparte” (così ricorso, pag. 21) e che a l riguardo non vi è stata contestazione da parte dell’ “A.S.L.” (a tal ultimo riguardo cfr. altresì Cass.9.8.2016, n. 16655). Per giunta,si badi, è stato lo stesso ricorrente ad addu rr e che la questione de quanon è stata oggetto di discussione tra le parti (cfr. ricorso, pag. 21). 19. In dipendenza del rigetto del ricorso il ricorrente va condannato a rimborsare alla controricorrente, “A.S.L. Napoli 1 Centro”,le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo. La “[OSCURATO:PERSONA] di Risparmio di Ferrara” s.p.a. non ha svolto difese. Nonostante il rigetto del ricorso nessuna statuizione in ordine alle spese va nei suoi confronti assunta. 20.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto. P.Q.M. La Corte così provvede:rigetta il ricorso; condanna i l ricorrente, “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. , a rimborsare al la controricorrente, “A.S.L. Napoli 1 Centro”, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 7.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa previdenza come per legge; ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. ci