CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2023
Cassazione n. 43117/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza del 1 dicembre 2022, la Corte d'appello di Torino, in riforma della sentenza emessa dal giudice di primo grado, ha affermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000, perché, nella qualità di legale rappresentate della [OSCURATO:SOCIETA]., al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, occultava o distruggeva in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume degli affari del quarto trimestre del 2014 e per gli interi anni di imposta del 2015 e 2016. Rilevato che avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo, la violazione dell'art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000 e vizio di motivazione in ordine all'insussistenza dell'elemento :soggettivo del reato, sul rilievo che dal compendio probatorio è emersa la sola condotta omissiva, che integra un mero illecito amministrativo, e non la condotta di distruzione o di occultamento delle scritture contabile. Considerato che la prima doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha affermato la sussistenza della condotta di occultamento e distruzione delle scritture contabili, posto che il medesimo imputato ha dichiarato, durante la verifica della Guardia di Finanza, che la documentazione contabile della società era custodita dal commercialista. Le verifiche presso lo studio del professionista hanno permesso di acquisire la documentazione contabile obbligatoria e, per il tramite del metodo di accertamento c.d. spesometro integrato, di acquisire le fatture emesse dalle società con le quali per ricorrente aveva instaurato rapporti commerciali. Pertanto, il giudice a quo ha affermato che la documentazione contabile esisteva e che fosse stata istituita, ma che non è stata reperita, configurandosi così la condotta di occultamento o distruzione di scritture contabili, posto che non è stata rinvenuta copia delle fatture emesse. Si richiama in proposito l'orientamento secondo cui: "In tema di reati tributari, poiché la fattura deve essere emessa in duplice esemplare, il rinvenimento di uno di essi presso il terzo destinatario dell'atto può far desumere che il mancato rinvenimento dell'altra copia presso l'emittente sia conseguenza della sua distruzione o del suo occultamento" (Sez. 3, n. 41683 del 02/03/2018 Ud., Vitali, Rv. 274862 - 01) Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 settembre 2023 Il