CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 03102/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2021 della CORTE di APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; udito il difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA] che insiste nei motivi e si riporta alla consulenza depositata. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con sentenza in data 24 settembre 2021, la Corte di Appello di Messina, confermava la pronuncia del Tribunale di Messina in data 4-11-2020 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge perché ritenuto colpevole dei reati di concorso in rapina aggravata e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. 1.2 Avvero detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - illogicità della motivazione e/o travisamento del fatto con riferimento al primo motivo di appello relativo all'affermazione di responsabilità dell'imputato basata su ricostruzione alternativa non idonea a confutare il ragionevole dubbio; - mancanza di motivazione con riferimento all'impugnazione dell'ordinanza del 5 febbraio 2020 con la quale il tribunale di Messina rigettava la richiesta di abbreviato condizionato; - mancanza di motivazione con riferimento alla omessa acquisizione della consulenza di parte sulla capacità di intendere e volere dell'imputato e violazione di legge quanto al mancato accertamento della stessa capacità. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 I motivi proposti sono tutti manifestamente infondati ed il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero, quanto al primo motivo, con il quale si prospetta l'esistenza di una violazione della regola a fondamento del giudizio di responsabilità di cui all'art. 533 cod.proc.pen. va ricordato come la regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio" rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, non avendo la Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, Rv. 270108 - 01). E nel caso in esame il denunciato vizio non appare sussistere posto che il giudice di appello, con valutazione conforme a quello di primo grado, ha già escluso che le circostanze esposte dalla difesa potessero escludere la colpevolezza dell'imputato, fondata sull'esito della perizia antropometrica oltre che sull'analisi dei tabulati delle celle telefoniche agganciate dagli autori della rapina. Le conclusioni circa la responsabilità del ricorrente risultano quindi fondate sul completo esame del materiale utilizzabile oltre che su una motivazione priva delle lamentate illogicità. 2.2 Quanto al secondo motivo, secondo questa Corte di cassazione in tema di giudizio abbreviato condizionato, il giudice di appello deve valutare la legittimità del rigetto della richiesta presentata in primo grado dall'imputato, verificando, alla luce della prospettazione operata dal richiedente, la ricorrenza dei requisiti di novità e decisività della prova richiesta, secondo una valutazione "ex ante", in considerazione della situazione esistente al momento della valutazione negativa, provvedendo ad applicare la diminuente prevista per il rito solo se tale rigetto non risulti fondato (Sez. 4, n. 3624 del 14/01/2016, Rv. 265801 - 019. Nel caso in esame, il giudice di appello, con le specifiche argomentazioni esposte alle pagine 4-5 della impugnata pronuncia, ha proprio escluso che la perizia richiesta dalla difesa (ulteriore accertamento antropometrico) fosse necessaria alla luce del materiale probatorio già acquisito e tale valutazione appare esente dalle lamentate censure in quanto la prova richiesta difettava proprio dei caratteri di novità rispetto a quanto già acquisito ed utilizzabile. 2.3 Anche i rimanenti motivi sono manifestamente infondati posto che tutte le valutazioni in punto capacità dell'imputato sono adeguatamente confutate con le osservazioni esposte a pagina 6 della motivazione anche in relazione alla richiesta di perizia; e tali valutazioni appaiono essere state compiute anche sulla base della documentazione prodotta dalla difesa osservandosi come gli accertamenti effettuati a distanza temporale dai fatti non potessero comunque assumere i valore decisivo senza che emergesse pure una condizione di incapacità tale da escludere la L possibilità di partecipare al processo.In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Roma, 23 novembre 2022 IL CONSIGL197 EST. n zlo Zar [OSCURATO:PERSONA]