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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 07412/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2021 della CORTE di APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale a lui ascritti in qualità di amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA], società dichiarata fallita il 15 giugno 2015.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando due motivi. 2.1 Con il primo denuncia l'inosservanza del principio di correlazione tra accusa e sentenza.

La sentenza impugnata fa riferimento anche a una "residua debitoria pagabile con moneta fallimentare, di oltre 120.000,00 euro" che non forma oggetto di contestazione.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente contesta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 219, comma terzo, legge fall.

La Corte di appello avrebbe escluso l'attenuante valorizzando la circostanza che il fallimento sarebbe scaturito dall'istanza di società creditrice della somma "tutt'altro che irrilevante" di 197.310,13 euro.

Il ragionamento sarebbe errato laddove confonde il danno patrimoniale scaturito dal fallimento con quello oggetto della distrazione, distruzione, dissipazione e occultamento.

3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, tuttavia il collegio deve rilevare di ufficio l'illegalità delle pene accessorie fallimentari.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato.

La sentenza impugnata conferma la condanna pronunciata dal giudice di primo grado esattamente sulle imputazioni oggetto di contestazione.

La "residua debitoria" viene richiamata solo per negare l'attenuante del danno di particolare tenuità che, del resto, costituiva l'unico motivo devoluto al giudice di appello.

Peraltro il suddetto riferimento è coerente con lo sviluppo della motivazione in punto di ritenuta responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta documentale.

3. Il secondo motivo è aspecifico.

Secondo il costante insegnamento della Corte di cassazione è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle plurime "rationes decidendi" poste a fondamento della decisione, ove ciascuna di esse sia autonoma e autosufficiente (cfr. tra le altre Sez. 3, n. 30021 del 14/07/2011 - dep. 27/07/2011, F., Rv. 250972) Nella specie il diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 219, comma terzo, legge fall., si fonda anche sul fatto che è stata impossibile la ricostruzione della situazione debitoria societaria a causa dell'incompletezza delle scritture contabili messe a disposizione della curatela (pag. 1); questo punto, idoneo ex se a sorreggere la decisione, non risulta toccato dal ricorso.

4. Il collegio deve rilevare di ufficio l'illegalità delle pene accessorie ex art. 216, u.c.,

I. fati. applicate ex lege come effetto penale della pronuncia di condanna impugnata (art. 20 cod. pen.). 4.1 Con sentenza n. 222 del 05/12/2018 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, u. c.

I. fall. nella parte in cui dispone: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziché: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni». 4.2 La "sostituzione" della cornice edittale, operata dalla sentenza n. 222 del 2018, determina l'illegalità delle pene accessorie irrogate in base al criterio dichiarato illegittimo, indipendentemente dal fatto che quelle concretamente applicate rientrino comunque nel "nuovo" parametro, posto che il procedimento di commisurazione si è basato su una norma dichiarata incostituzionale (Sez.

U, n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli; Sez.

U, n. 37107 del 26/02/2015, Marcon; Sez.

U. n. 6240 del 27/11/2014, dep. 2015, B., in motivazione).

5. L'illegalità sopravvenuta delle pene accessorie in rassegna impone l'annullamento sul punto della sentenza impugnata, con rinvio al giudice di merito che provvederà alla determinazione in concreto della durata delle stesse in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez.

U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286).

Nel resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bari.

Dichia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2021 della CORTE di APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale a lui ascritti in qualità di amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA], società dichiarata fallita il 15 giugno 2015. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando due motivi. 2.1 Con il primo denuncia l'inosservanza del principio di correlazione tra accusa e sentenza. La sentenza impugnata fa riferimento anche a una "residua debitoria pagabile con moneta fallimentare, di oltre 120.000,00 euro" che non forma oggetto di contestazione. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente contesta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 219, comma terzo, legge fall. La Corte di appello avrebbe escluso l'attenuante valorizzando la circostanza che il fallimento sarebbe scaturito dall'istanza di società creditrice della somma "tutt'altro che irrilevante" di 197.310,13 euro. Il ragionamento sarebbe errato laddove confonde il danno patrimoniale scaturito dal fallimento con quello oggetto della distrazione, distruzione, dissipazione e occultamento. 3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, tuttavia il collegio deve rilevare di ufficio l'illegalità delle pene accessorie fallimentari. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. La sentenza impugnata conferma la condanna pronunciata dal giudice di primo grado esattamente sulle imputazioni oggetto di contestazione. La "residua debitoria" viene richiamata solo per negare l'attenuante del danno di particolare tenuità che, del resto, costituiva l'unico motivo devoluto al giudice di appello. Peraltro il suddetto riferimento è coerente con lo sviluppo della motivazione in punto di ritenuta responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta documentale. 3. Il secondo motivo è aspecifico. Secondo il costante insegnamento della Corte di cassazione è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle plurime "rationes decidendi" poste a fondamento della decisione, ove ciascuna di esse sia autonoma e autosufficiente (cfr. tra le altre Sez. 3, n. 30021 del 14/07/2011 - dep. 27/07/2011, F., Rv. 250972) Nella specie il diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 219, comma terzo, legge fall., si fonda anche sul fatto che è stata impossibile la ricostruzione della situazione debitoria societaria a causa dell'incompletezza delle scritture contabili messe a disposizione della curatela (pag. 1); questo punto, idoneo ex se a sorreggere la decisione, non risulta toccato dal ricorso. 4. Il collegio deve rilevare di ufficio l'illegalità delle pene accessorie ex art. 216, u.c., I. fati. applicate ex lege come effetto penale della pronuncia di condanna impugnata (art. 20 cod. pen.). 4.1 Con sentenza n. 222 del 05/12/2018 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, u. c. I. fall. nella parte in cui dispone: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziché: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni». 4.2 La "sostituzione" della cornice edittale, operata dalla sentenza n. 222 del 2018, determina l'illegalità delle pene accessorie irrogate in base al criterio dichiarato illegittimo, indipendentemente dal fatto che quelle concretamente applicate rientrino comunque nel "nuovo" parametro, posto che il procedimento di commisurazione si è basato su una norma dichiarata incostituzionale (Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli; Sez. U, n. 37107 del 26/02/2015, Marcon; Sez. U. n. 6240 del 27/11/2014, dep. 2015, B., in motivazione). 5. L'illegalità sopravvenuta delle pene accessorie in rassegna impone l'annullamento sul punto della sentenza impugnata, con rinvio al giudice di merito che provvederà alla determinazione in concreto della durata delle stesse in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286). Nel resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Dichia
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