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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/1996

ECLI:EU:C:1996:474
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 61996O0175 - IT Avis juridique important | 61996O0175 Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) del 5 dicembre 1996. - [OSCURATO:PERSONA] contro Corte di giustizia delle Comunità europee. - Irricevibilità - Mancata rappresentanza del ricorrente. - [OSCURATO:PERSONA]175/96 P. raccolta della giurisprudenza 1996 pagina I-06409 [OSCURATO:PERSONA] chiave Procedura - Atto introduttivo - Requisiti di forma - Ricorso presentato senza l'assistenza di un avvocato - Ricorrente avente la qualità di avvocato abilitato al patrocinio dinanzi a un giudice nazionale - Irrilevanza - Irricevibilità (Statuto della Corte di giustizia, artt. 17, terzo comma, e 19, primo comma; regolamento di procedura della Corte, art. 37, n. 1, primo comma) [OSCURATO:PERSONA] parte ai sensi dell'art. 17, terzo comma, dello Statuto della Corte, indipendentemente dalla sua qualità, non è autorizzata ad agire essa stessa dinanzi alla Corte, ma deve avvalersi degli uffici di un terzo abilitato a esercitare dinanzi a un giudice di uno Stato membro o di uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo.

Nessuna deroga o eccezione a tale obbligo è prevista dallo Statuto o dal regolamento di procedura della Corte, e pertanto la presentazione di un atto introduttivo firmato dallo stesso ricorrente, anche se quest'ultimo è un avvocato abilitato a patrocinare dinanzi a un giudice nazionale, non può essere sufficiente ai fini della proposizione di un ricorso.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61996O0175 - IT Avis juridique important | 61996O0175 Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) del 5 dicembre 1996. - [OSCURATO:PERSONA] contro Corte di giustizia delle Comunità europee. - Irricevibilità - Mancata rappresentanza del ricorrente. - [OSCURATO:PERSONA]175/96 P. raccolta della giurisprudenza 1996 pagina I-06409 [OSCURATO:PERSONA] chiave Procedura - Atto introduttivo - Requisiti di forma - Ricorso presentato senza l'assistenza di un avvocato - Ricorrente avente la qualità di avvocato abilitato al patrocinio dinanzi a un giudice nazionale - Irrilevanza - Irricevibilità (Statuto della Corte di giustizia, artt. 17, terzo comma, e 19, primo comma; regolamento di procedura della Corte, art. 37, n. 1, primo comma) [OSCURATO:PERSONA] parte ai sensi dell'art. 17, terzo comma, dello Statuto della Corte, indipendentemente dalla sua qualità, non è autorizzata ad agire essa stessa dinanzi alla Corte, ma deve avvalersi degli uffici di un terzo abilitato a esercitare dinanzi a un giudice di uno Stato membro o di uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo. Nessuna deroga o eccezione a tale obbligo è prevista dallo Statuto o dal regolamento di procedura della Corte, e pertanto la presentazione di un atto introduttivo firmato dallo stesso ricorrente, anche se quest'ultimo è un avvocato abilitato a patrocinare dinanzi a un giudice nazionale, non può essere sufficiente ai fini della proposizione di un ricorso.
Sentenza Corte di giustizia UE/1996 — Fons Iuris — Fons Iuris