CassazionedecretoSezione 2Decisione del 21 marzo 2022
Cassazione n. 43216/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 21 Marzo 2022 il Tribunale di Verona annullava il provvedimento di sequestro probatorio disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano in data 02/02/2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Il tribunale, nell' accogliere la censura di parte ricorrente, riteneva fondata la contestazione relativa alla totale carenza di motivazione del provvedimento impugnato e nel rilevare che nella fattispecie in esame i beni sequestrati erano prodotti falsi suscettibili di confisca ) richiamati i principi fissati da S.U. n. 40847/2019,rigettava la istanza di restituzione formulata da [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la detta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensore di fiducia, propone ricorso é per cassazione deducendo violazione di legge ex art. 324 comma 5, 6 e 7 c.p.p. ed assumendo che in assenza di motivazione del decreto di perquisizione e sequestro emesso dal P.M. il tribunale avrebbe dovuto, una volta dichiarata la nullità del provvedimento, disporre la restituzione della merce non potendo in concreto valutare la effettiva sussistenza dell'ipotesi criminosa contestata. 3. Il ricorso è inammissibile in ragione della manifesta infondatezza delle censure proposte. Osserva questa Corte che il tribunale del riesame ha condivisibilmente negato il diritto alla restituzione dei beni in questione (calzature con segni falsi) facendo corretta applicazione dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità. Invero il divieto di restituzione di cui all'art. 324, comma 7, cod. proc. pen. riguarda soltanto le cose soggette a confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 240, secondo comma, cod. pen., restando escluse quelle soggette a confisca obbligatoria ai sensi di previsioni speciali, salvo che tali previsioni richiamino il predetto art. 240, secondo comma, cod. pen. o, comunque, si riferiscano al prezzo del reato o a cose la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato. (Sez. U, Sentenza n. 40847 del 30/05/2019 Cc. (dep. 04/10/2019 ) Rv. 276690 - 02. È stato pure precisato che il divieto di restituzione previsto dall'art. 324, comma 7, cod. proc. pen. opera, oltre che con riguardo al sequestro preventivo, anche in caso di annullamento del decreto di sequestro probatorio. (Sez. U, Sentenza n. 40847 del 30/05/2019 Cc. (dep. 04/10/2019 ) Rv. 276690 - 01. Orbene posto che i prodotti industriali oggetto dell'illecita condotta di contraffazione„ devono essere confiscati, rientrando nella previsione delle cose delle quali la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione costituiscono reato,,, (vedi, sul punto, Sez. 2, Sentenza n. 44380 del 29/10/2008 Cc. (dep. 27/11/2008) Rv. 242802 - 01, non potendo l' istante vantare alcun diritto alla restituzione il provvedimento impugnato è da ritenere legittimo. 4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativannente in euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Sentenza a motivazione sempl