CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 27771/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 00729/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. di [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., nonché [OSCURATO:PERSONA] quale socia e [OSCURATO:PERSONA] quale socia, tutti rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale in calce al ricorso ed elettivamente domiciliati presso lo studio del medesimo difensore in Sora (FR), Via G. Matteotti, n. 2; –ricorrenti– contro AGENZIA DELLE ENTRATE, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, ove per legge domicilia in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; –resistente– avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. del LAZIO – Sez. stacc. di LATINA n. 3268/39/2015 depositata il 09/06/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 ottobre 2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo respingersi i primi due motivi di ricorso e accogliersi il terzo motivo di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per la parte ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso; udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] dell’Avvocatura generale dello Stato per la resistente Agenzia delle Entrate che ha chiesto il rigetto di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’Agenzia delle Entrate conduceva una verifica fiscale nei confronti della società ricorrente, gerente attività di vendita al dettaglio di abbigliamento femminile in Sora (FR), e, di seguito, emetteva un avviso di accertamento per l’anno 2005, con il quale, contestata l’inattendibilità della contabilità, procedeva induttivamente a ricostruire il reddito. Venivano emessi anche avvisi di accertamento nei confronti dei soci per il reddito da partecipazione. 2. La società e i soci proponevano separate impugnazioni avverso gli avvisi di accertamento innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Latina. [OSCURATO:PERSONA], riuniti i ricorsi, con la sentenza 98/08/2010 del 12/04/2010 li accoglieva in parte, rideterminava il ricarico medio ponderato in misura inferiore a quella stimata dall’Ufficio e, per questa via, riduceva il reddito accertato. 3. I contribuenti spiegavano appello; l’Agenzia delle Entrate si costituiva eccependo l’inammissibilità dell’appello principale e spiegando appello incidentale. Con la sentenza 3/39/13 del 07/01/2013 la Commissione tributaria regionale del Lazio, sez. stacc. di Latina dichiarava inammissibile l’appello principale dei contribuenti e accoglieva l’appello incidentale dell’Ufficio. 4. I ricorrenti proponevano ricorso in Corte di cassazione. La Corte, con l’ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 14908 cassava la sentenza impugnata e rinviava al merito anche per le spese del giudizio di legittimità, rilevava che l’appello non era da valutarsi come inammissibile, che i motivi di impugnazione andavano esaminati nel merito e pertanto rinviava alla Commissione tributaria regionale, in diversa composizione, per un riesame complessivo del gravame, ritenendo assorbiti gli altri motivi di ricorso in cassazione. 5. La [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] riassumevano il giudizio e riproponevano gli originari motivi di appello. L’Agenzia delle Entrate riproponeva il proprio appello incidentale insistendo per l’integrale legittimità dell’accertamento. 6. Con la sentenza impugnata, la n. 3268/39/2015 depositata il 09/06/2015, la Commissione tributaria regionale adita confermava l’accertamento, rigettava l’appello principale e l’appello incidentale e compensava le spese di tutti i gradi di giudizio. 7. Innanzi alla Corte di cassazione ed avverso la decisione adottata in sede di rinvio, ricorrono [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] con ricorso articolato su tre strumenti di impugnazione. 8. L’Agenzia delle Entrate non si è costituita con controricorso ma ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ. specificando che l’Ufficio ha nelle more prestato acquiescenza alla sentenza della Commissione tributaria regionale, per la parte in cui aveva respinto il suo appello incidentale e ha in conseguenza rideterminato gli importi pretesi. I ricorrenti hanno, a loro volta, depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.. 9. Fissata la pubblica udienza il Procuratore Generale ha fatto pervenire conclusioni scritte chiedendo respingersi i primi due motivi di ricorso e accogliersi il terzo motivo di ricorso. 10. Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 02/10/2024 e trattenuto in decisione sulle conclusioni sopra riportate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va rilevato, in via del tutto preliminare, che l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] costituitosi in sostituzione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] quale difensore dei ricorrenti è privo di valida procura. La procura speciale in calce alla memoria di costituzione del nuovo difensore riguarda altra controversia ed è conferita da altri soggetti. 2. Ne consegue che i ricorrenti non hanno ricevuto valido avviso dell’udienza di discussione, essendo stata diretta la relativa comunicazione all’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. 3. Risulta, ad ogni modo, che l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore che ha sottoscritto il ricorso per cassazione, non sia più iscritta in alcun albo. 4. E’, pertanto, necessario rinvio a nuovo ruolo disponendo la rifissazione mediante avviso alle parti ricorrenti personalmente perché possano eventualmente munirsi di nuovo difensore. P.Q.M. rinvia la trattazione della causa a nuovo ruolo con rifissazione