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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 26779/2022

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o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 16836-2021, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA].

COOP., in persona dei Curatori p.t.; - intimato - avverso la sentenza n. 503/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] C:HIESI; Rilevato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE notificò alla [OSCURATO:PERSONA].

COOP. una cartella di pagamento per riprese I.V.A. relative all'anno 2008; che la contribuente impugnò detta cartella innanzi alla C.T.P. di Cagliari che, con sentenza n. 405/2013, accolse parzialmente il ricorso, riconoscendo la non debenza delle sanzioni, a cagione della sussistenza dell'esimente della forza maggiore; che l'AGENZIA DELLE ENTRATE propose appello innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 503/2020, depositata il 15.12.2020, rigettò il gravame osservando - per quanto in questa sede ancora rileva - come nella specie ricorressero tanto l'elemento oggettivo, quanto quello soggettivo per riconoscere la sussistenza della scriminante della forza maggiore ex art. 6 del d.lgs. n. 472 del 1997 e, conseguentemente la non debenza delle sanzioni; che avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, illustrato da memoria ex art. 380-bis cod. proc. ci'.; è rimasto mntimato il [OSCURATO:PERSONA].

COOP. che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che con l'unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 5 e 6, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997 nonché 8 e 10 della

I. n. 212 del 2000, per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto giustificato l'omesso versamento dell'I.V.A. in conseguenza di una situazione di illiquidità determinata da Ric. 2021 n. 16836 sez.

Sesto civile - T - ud. 22-06-2022 -2- accadimenti non imprevedibili ma, al contrario, del tutto fisiologici; Considerato, tuttavia, che in via del tutto preliminare appare opportuno disporre la rinotifica del ricorso nei confronti del [OSCURATO:PERSONA].

COOP., in persona dei Curatori p.t., considerati gli intervenuti (a) fallimento e (b) decesso del difensore costituito per la società in bonis nelle more dello svolgimento del giudizio di appello, non dichiarati né rilevati nel precedente grado di lite; P.Q.M.

La Corte, letto l'art. 291 cod. proc. civ., dichiara la nullità della notifica del ricorso nei confronti del [OSCURATO:PERSONA].

COOP., in persona dei Curatori p.t. e rinvia la causa a nuovo ruolo, assegnando alla parte ricorrente termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza per la rinotifica del ricorso al [OSCURATO:PERSONA].

COOP., in persona dei Curatori p.t.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sez

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 16836-2021, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]. COOP., in persona dei Curatori p.t.; - intimato - avverso la sentenza n. 503/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] C:HIESI; Rilevato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE notificò alla [OSCURATO:PERSONA]. COOP. una cartella di pagamento per riprese I.V.A. relative all'anno 2008; che la contribuente impugnò detta cartella innanzi alla C.T.P. di Cagliari che, con sentenza n. 405/2013, accolse parzialmente il ricorso, riconoscendo la non debenza delle sanzioni, a cagione della sussistenza dell'esimente della forza maggiore; che l'AGENZIA DELLE ENTRATE propose appello innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 503/2020, depositata il 15.12.2020, rigettò il gravame osservando - per quanto in questa sede ancora rileva - come nella specie ricorressero tanto l'elemento oggettivo, quanto quello soggettivo per riconoscere la sussistenza della scriminante della forza maggiore ex art. 6 del d.lgs. n. 472 del 1997 e, conseguentemente la non debenza delle sanzioni; che avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, illustrato da memoria ex art. 380-bis cod. proc. ci'.; è rimasto mntimato il [OSCURATO:PERSONA]. COOP. che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che con l'unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 5 e 6, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997 nonché 8 e 10 della I. n. 212 del 2000, per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto giustificato l'omesso versamento dell'I.V.A. in conseguenza di una situazione di illiquidità determinata da Ric. 2021 n. 16836 sez. Sesto civile - T - ud. 22-06-2022 -2- accadimenti non imprevedibili ma, al contrario, del tutto fisiologici; Considerato, tuttavia, che in via del tutto preliminare appare opportuno disporre la rinotifica del ricorso nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]. COOP., in persona dei Curatori p.t., considerati gli intervenuti (a) fallimento e (b) decesso del difensore costituito per la società in bonis nelle more dello svolgimento del giudizio di appello, non dichiarati né rilevati nel precedente grado di lite; P.Q.M. La Corte, letto l'art. 291 cod. proc. civ., dichiara la nullità della notifica del ricorso nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]. COOP., in persona dei Curatori p.t. e rinvia la causa a nuovo ruolo, assegnando alla parte ricorrente termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza per la rinotifica del ricorso al [OSCURATO:PERSONA]. COOP., in persona dei Curatori p.t. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sez
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