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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 36157/2021

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2019 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilita per tutti e due i ricorsi. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]

1. Daniel e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con unico atto, avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Torino, il 6 novembre 2019, ha confermato la condanna dei medesimi, emessa dal Tribunale di Novara il 27 agosto 2014, in relazione al reato p. e p. dagli articoli 110, 56, 624 e 625 cod.pen. (tentativo di furto in supermercato), accertato in Borgomanero il 25 agosto 2014.

Le doglianze dei ricorrenti sono articolate in due motivi.

1.1. Con il primo motivo gli esponenti denunciano violazione di legge processuale in relazione alla mancata traduzione della sentenza di primo grado, in ordine alla quale la Corte di merito ha eccepito che la predetta sentenza era stata regolarmente tradotta in data 28 agosto 2014 e che non vi era in realtà prova che i due imputati sconoscessero la lingua italiana: i ricorrenti, deducendo che il difensore pro tempore non aveva rinvenuto in atti la traduzione della sentenza, rilevano quanto alla dedotta assenza di prova della non conoscenza della lingua italiana che in realtà gli imputati avevano sempre usufruito della nomina di un interprete, ciò che comproverebbe la loro sconoscenza della nostra lingua.

1.2. Con il secondo motivo i deducenti denunciano vizio di motivazione, lamentando che la Corte di merito ha negato loro la concessione delle attenuanti generiche facendo un mero accenno ai loro precedenti, in realtà datati e non plurimi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo é manifestamente infondato: basterà osservare, quanto alla mancata traduzione della sentenza di cui si lamentano i deducenti, che tale circostanza é esclusa dalla Corte di merito e peraltro é affermata dai ricorrenti in termini affatto assertivi, a fronte - come da essi stessi peraltro ipotizzato - di una disattenta consultazione del fascicolo processuale.

Quanto poi al fatto che essi risulterebbero non comprendere la lingua italiana - circostanza anch'essa esclusa dalla Corte di merito sul rilievo, affatto pertinente, che entrambi risiedono in Italia da molti anni -, la prova di quanto sostenuto a contrario dai deducenti non può essere data dalla nomina di un interprete in primo grado: é noto infatti che la pregressa nomina dell'interprete, come l'eseguita traduzione di alcuni atti del procedimento in favore di imputato straniero, non costituisce una prova automatica della ignoranza della lingua italiana da parte di questo, né vincola in tal senso il giudice, sempre libero di accertare, in ogni momento o fase del giudizio, la conoscenza effettiva della lingua sulla base di circostanze univoche di segno diverso (Sez. 3, Sentenza n. 37364 del 05/06/2015, B., Rv. 265185).Ciò chiarito, é costante la giurisprudenza della Corte di legittimità nel sostenere che l'efficacia operativa dell'art. 143 cod. proc. pen. é subordinata all'accertamento dell'ignoranza della lingua italiana da parte dell'imputato; ed inoltre, come affermato da Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260, tale accertamento costituisce indagine di mero fatto, il cui esito, se riferito dal giudice con argomentazioni esaustive e concludenti, sfugge al sindacato di legittimità (si vedano altresì, in terminis, Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239693, e Sez. 4, n. 39157 del 18/01/2013, Burkhart, Rv. 256389).

All'evidenza i suddetti principi valgono nella loro interezza pur a seguito della Direttiva 2010/64 UE e della relativa normativa di adattamento (legge 32/2014), ambedue riferibili unicamente all'imputato alloglotta, di cui cioè sia obiettivamente accertata la mancata conoscenza della lingua italiana.

Nella specie, vi é totale assenza di prove (e, si soggiunge, di qualsivoglia allegazione nello stesso ricorso di elementi a tal fine apprezzabili) circa la mancata conoscenza della lingua italiana da parte degli imputati; ed anzi vi sono elementi, puntualmente indicati nella sentenza impugnata, che depongono in senso contrario.

2. E' manifestamente infondato anche il secondo motivo di ricorso, atteso che la doglianza rassegnata dai ricorrenti con l'atto d'appello in ordine al trattamento sanzionatorio non fa riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche, ma solo alla mancata esclusione dell'aggravante della violenza sulle cose.

Conseguentemente vi é inammissibilità del motivo, non essendo ammissibili le lagnanze non espressamente e specificamente formulate in appello, non solo sotto il profilo della violazione di legge (per l'espresso divieto di cui al terzo comma dell'art. 606 cod.proc.pen.), ma neppure sotto il profilo del vizio di motivazione, in quanto occorre evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura «a priori» un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (Sez. 2, Sentenza n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; in senso conforme v.

Sez. 4, Sentenza n. 10611 del 04/12/2012, dep. 07/03/2013, Bonaffini, Rv. 256631).

3. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», i ricorrenti vanno condannati al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C 3.000,00 per ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.

M .

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 22 settembre 2021 Il Consigliere rj..

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2019 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita per tutti e due i ricorsi. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Daniel e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con unico atto, avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Torino, il 6 novembre 2019, ha confermato la condanna dei medesimi, emessa dal Tribunale di Novara il 27 agosto 2014, in relazione al reato p. e p. dagli articoli 110, 56, 624 e 625 cod.pen. (tentativo di furto in supermercato), accertato in Borgomanero il 25 agosto 2014. Le doglianze dei ricorrenti sono articolate in due motivi. 1.1. Con il primo motivo gli esponenti denunciano violazione di legge processuale in relazione alla mancata traduzione della sentenza di primo grado, in ordine alla quale la Corte di merito ha eccepito che la predetta sentenza era stata regolarmente tradotta in data 28 agosto 2014 e che non vi era in realtà prova che i due imputati sconoscessero la lingua italiana: i ricorrenti, deducendo che il difensore pro tempore non aveva rinvenuto in atti la traduzione della sentenza, rilevano quanto alla dedotta assenza di prova della non conoscenza della lingua italiana che in realtà gli imputati avevano sempre usufruito della nomina di un interprete, ciò che comproverebbe la loro sconoscenza della nostra lingua. 1.2. Con il secondo motivo i deducenti denunciano vizio di motivazione, lamentando che la Corte di merito ha negato loro la concessione delle attenuanti generiche facendo un mero accenno ai loro precedenti, in realtà datati e non plurimi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo é manifestamente infondato: basterà osservare, quanto alla mancata traduzione della sentenza di cui si lamentano i deducenti, che tale circostanza é esclusa dalla Corte di merito e peraltro é affermata dai ricorrenti in termini affatto assertivi, a fronte - come da essi stessi peraltro ipotizzato - di una disattenta consultazione del fascicolo processuale. Quanto poi al fatto che essi risulterebbero non comprendere la lingua italiana - circostanza anch'essa esclusa dalla Corte di merito sul rilievo, affatto pertinente, che entrambi risiedono in Italia da molti anni -, la prova di quanto sostenuto a contrario dai deducenti non può essere data dalla nomina di un interprete in primo grado: é noto infatti che la pregressa nomina dell'interprete, come l'eseguita traduzione di alcuni atti del procedimento in favore di imputato straniero, non costituisce una prova automatica della ignoranza della lingua italiana da parte di questo, né vincola in tal senso il giudice, sempre libero di accertare, in ogni momento o fase del giudizio, la conoscenza effettiva della lingua sulla base di circostanze univoche di segno diverso (Sez. 3, Sentenza n. 37364 del 05/06/2015, B., Rv. 265185).Ciò chiarito, é costante la giurisprudenza della Corte di legittimità nel sostenere che l'efficacia operativa dell'art. 143 cod. proc. pen. é subordinata all'accertamento dell'ignoranza della lingua italiana da parte dell'imputato; ed inoltre, come affermato da Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260, tale accertamento costituisce indagine di mero fatto, il cui esito, se riferito dal giudice con argomentazioni esaustive e concludenti, sfugge al sindacato di legittimità (si vedano altresì, in terminis, Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239693, e Sez. 4, n. 39157 del 18/01/2013, Burkhart, Rv. 256389). All'evidenza i suddetti principi valgono nella loro interezza pur a seguito della Direttiva 2010/64 UE e della relativa normativa di adattamento (legge 32/2014), ambedue riferibili unicamente all'imputato alloglotta, di cui cioè sia obiettivamente accertata la mancata conoscenza della lingua italiana. Nella specie, vi é totale assenza di prove (e, si soggiunge, di qualsivoglia allegazione nello stesso ricorso di elementi a tal fine apprezzabili) circa la mancata conoscenza della lingua italiana da parte degli imputati; ed anzi vi sono elementi, puntualmente indicati nella sentenza impugnata, che depongono in senso contrario. 2. E' manifestamente infondato anche il secondo motivo di ricorso, atteso che la doglianza rassegnata dai ricorrenti con l'atto d'appello in ordine al trattamento sanzionatorio non fa riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche, ma solo alla mancata esclusione dell'aggravante della violenza sulle cose. Conseguentemente vi é inammissibilità del motivo, non essendo ammissibili le lagnanze non espressamente e specificamente formulate in appello, non solo sotto il profilo della violazione di legge (per l'espresso divieto di cui al terzo comma dell'art. 606 cod.proc.pen.), ma neppure sotto il profilo del vizio di motivazione, in quanto occorre evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura «a priori» un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (Sez. 2, Sentenza n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; in senso conforme v. Sez. 4, Sentenza n. 10611 del 04/12/2012, dep. 07/03/2013, Bonaffini, Rv. 256631). 3. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», i ricorrenti vanno condannati al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C 3.000,00 per ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q. M . Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 22 settembre 2021 Il Consigliere rj..
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