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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 novembre 2021

Cassazione n. 46244/2021

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a seguente ORDINANZA sui ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2020 della CORTE APPELLO di TORINO Fiato avviso alle parti;7 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Torino, con sentenza in data 07/02/2020, in riforma della pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Torino in data 20/09/2018 appellata da [OSCURATO:PERSONA], preso atto del concordato intervenuto tra le parti con rinuncia ai motivi di appello, applicava al sunnominato la pena di anni uno di reclusione ed euro 200 di multa in relazione a due episodi di truffa.

L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione per lamentare: -violazione di legge ex art. 63, comma 2 cod. proc. pen.

Il ricorso è inammissibile.

Il ricorrente afferma che la sentenza di primo grado è stata confermata in appello.

In realtà, in appello v'è stato concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., ratificato dal giudice.

Il motivo di ricorso, a ragione della sua eccentricità, non può pertanto essere scrutinato.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 05/11/2021 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] • itiCUA DEPOS! T131/4 TA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2020 della CORTE APPELLO di TORINO Fiato avviso alle parti;7 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Torino, con sentenza in data 07/02/2020, in riforma della pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Torino in data 20/09/2018 appellata da [OSCURATO:PERSONA], preso atto del concordato intervenuto tra le parti con rinuncia ai motivi di appello, applicava al sunnominato la pena di anni uno di reclusione ed euro 200 di multa in relazione a due episodi di truffa. L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione per lamentare: -violazione di legge ex art. 63, comma 2 cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente afferma che la sentenza di primo grado è stata confermata in appello. In realtà, in appello v'è stato concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., ratificato dal giudice. Il motivo di ricorso, a ragione della sua eccentricità, non può pertanto essere scrutinato. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 05/11/2021 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] • itiCUA DEPOS! T131/4 TA
Sentenza Cassazione n. 46244/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris