CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 22422/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA delle ENTRATE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è elettivamente domiciliata; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat o in Roma, via Cassiodoro n. 1/A presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende perprocura in atti. -resistente – avverso la sentenza n. 4501 / 36 /1 5 della Commiss ione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 19ottobre 201 5 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23maggio 20 2 3 dal ConsigliereRoberta Crucitti. IRPEF [OSCURATO:PERSONA] options Motivazione apparente Rilevato che: l’Agenzia delle entrate ricorre, con unico motivo, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (che ha versato in atti procura rilasciata al difensore) avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Lombardia, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione del rifiuto opposto dall’Amministrazione all’istanza del contribuente di rimborso dell’IRPEF, corrisposta dal sos tituto per alienazione anticipata di stock options, aveva riconosciuto il diritto del contribuente. In particolare, il Giudice di appello, rilevato che il sig. [OSCURATO:PERSONA] aveva dovuto cedere le stock options, pena l’azzeramento dei suoi diritti, tanto che altri uffici territoriali dell’Agenzia delle entrate avevano diversamente valutato i casi, del tutto sovrapponibili, di taluni colleghi del sig.[OSCURATO:PERSONA], in ordine ai quali il contribuente ha fornito all’Agenzia delle entrate di Milano precise indicazioni riteneva la soluzione adottata dal primo Giudice corretta e utile ad evitare ingiustificabili disparità di trattamento di casi simili. Il ricorsoè stato fissato, ai sensi dell’art.380 bis .1 cod.proc.civ., in camera di consiglioin prossimità della quale il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato memoria. Considerato che: preliminarmente, in ossequio al principio consolidato di questa Corte (v. Cass. n. 12803 del 14/05/2019 ; Cass. n. 5508 del 28/02/2020; Cass.n. 6592 del 10/03/2021) secondo cui i n tema di rito camerale di legittimità ex art. 380-bis.1 c.p.c., relativamente ai ricorsi già depositati alla data del 30 ottobre 2016 e per i quali venga successivamente fissata adunanza camerale, la parte intimata che non abbia provveduto a notificare e a depositare il controricorso nei termini di cui all'art. 370 c.p.c. ma che, in base alla pregressa normativa, avrebbe ancora la possibilità di partecipare alla discussione orale, per sopperire al venir meno di siffatta facoltà può presentare memoria, munita di procura speciale, nei medesimi termini entro i quali può farlo il controricorrente, trovando in tali casi applicazione l'art. 1 del Protocollo di intesa sulla trattazione dei ricorsi presso le Sezioni civili della Corte di cassazione, intervenuto in data 15 dicembre 2016 tra il [OSCURATO:PERSONA], l'Avvocatura generale dello Stato e la Corte di cassazione , la memoria depositata dal resistente, il quale aveva depositato procura relativamente al ricorso depositato il 14 gennaio 2016, è ammissibile. Va, però, disattesa l’eccezione, sollevata in detta memoria, di improcedibilità del ricorso per non avere l’Agenzia delle entrate, malgrado l’indicazione in ricorso dell’avvenuta notificazione della sentenza impugnata, depositato copia della sentenza con la relata di notificazione. In atti, invero, risulta depositata copia della sentenza impugnata con allegata ricezione, in data 27.10.2015 , della stessa da parte del funzionario addetto al [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] Milano dell’Agenzia delle entrate. Può, quindi procedersi all’esame del ricorso. Con il primo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, num.4 cod. proc. civ. la violazione degli artt. 36 del d.lgs. n.546 del 1992 e 132 cod.proc. civ. n onché dell’art.111 Cost. In particolare, la ricorrente denuncia la sentenza impugnata di motivazione apparente sia perché carente in punto di esplicitazione del percorso logico-giuridico seguito per giungere alla decisione sia perché motivata per relationem alla sentenza di primo grado , anch’essa censurata in appello per carenza di motivazione. La censura è fondata.La C.T.R. ha ritenuto di condividere la decisione di primo grado, gravata di appello per carenza di motivazione siccome corretta ed utile ad evitare ingiustificabili disparità di trattamento di casi simili. [OSCURATO:PERSONA] di appello aveva, infatti , osservato che come già rilevato dalla CTP il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha dovuto cedere le stock options, pena l’azzeramento dei suoi diritti, tanto che altri uffici territoriali dell’Agenzia delle entrate (Piacenza, Meda e Bologna) avevano diversamente valutato i casi, del tutto sovrapponibili, di taluni colleghi del sig.[OSCURATO:PERSONA], in ordine ai quali il contribuente ha fornito all’Agenzia delle entrate di Milano precise indicazioni. Secondo l’orientamento consolidato di questa Corte (v. tra le altre, di recente, Cass. n. 6758 del 01/03/2022) r icorre il vizio di motivazione apparente della sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture . In particolare, poi, questa Corte (v.Cass. n.15884 del 26/06/2017 ; Cass. n.27112 del 25/10/2018; Cass. n. 28139 del 05/11/2018; Cass.n. 3819 del 14/02/2020 sulla scia della s entenza n. 7074 del 20/03/2017 delle Sezioni Unite, ha , reiteratamente , affermato che in tema di ricorso per cassazione, è nulla, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., la motivazione solo apparente, che non costituisce espressione di un autonomo processo deliberativo, quale la sentenza di appello motivata "per relationem" alla sentenza di primo grado, attraverso una generica condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal primo giudice, senza alcun esame critico delle stesse in base ai motivi di gravame e ancora che La sentenza d'appello può essere motivata "per relationem", purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame . Alla luce di tali principi non appare revocabile in dubbio la nullità della sentenza impugnata. Come sopra trascritto, nella controversia concernente la disciplina fiscale delle stock options e,in particolare, la sussistenza , nel caso di specie,dei requisiti richiesti dall’art. 51, comma 2 bis , del d.lgs. n.546 del 1992 (verifica della sussistenza della condizione di incedibilità nei tre anni e del mantenimento nei cinque anni successivi all’investimento), la C.T.R. si è limitata a confermare la sentenza di primo grado condividendola sulla base di argomentazioni, non solo estranee al thema decidendum , ma che non esprimono alcuna valutazione in ordine all’infondatezza dei motivi di gravame. Ne consegue l’accoglimento del primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo con il quale si e’ dedotta, ai sensi dell’art.360, primo comma, num.3 cod. proc.civ., la violazione dell’art. 51, comma 2, lettera g-bis del TUIR. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata con rinvio al Giudice di merito che provvederà al riesame fornendo congrua motivazione e al regolamento delle spese processuali. P.Q.M. In accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia-Milano, in diversa composizione, cui de