CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 marzo 2026
Cassazione n. 20706/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ELE, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], con cui si è chiesto dichiarare il ricorso inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 18 marzo 2026, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], accogliendo l'appello proposto ex art. 310 cod. proc. pen., ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai delitti di estorsione, provvisoriamente contestati ai capi 17 e 37 dell'imputazione. 2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, per il tramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, si duole di violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta sussistenza della gravità indiziarla rispetto al delitto di ricettazione di cui al capo 17. L'ordinanza impugnata violerebbe il principio giurisprudenziale secondo cui, ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, occorre la prova dell'estraneità dell'imputato al reato presupposto. 2.2 Col secondo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria rispetto al delitto di ricettazione di cui al capo 37. Il Tribunale non avrebbe adeguatamente valutato le risultanze investigative e, segnatamente, le immagini di videosorveglianza, che ritraevano il ricorrente alla guida del veicolo "Lancia Y" poco tempo dopo all'orario del furto. Anche in tal caso, risulterebbe violato il principio giurisprudenziale secondo cui, ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, occorre la prova dell'estraneità dell'imputato al reato presupposto. Si contesta, inoltre, la mancata valorizzazione delle conversazioni intercettate, in cui il ricorrente contattava un coindagato al fine di evitare i controlli di polizia in seguito al commesso furto d'auto. 3. È pervenuta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], con cui si è chiesto dichiarare il ricorso inammissibile, nonché memoria nell'interesse del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito indicate. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. L'interpretazione giurisprudenziale proposta nel motivo (secondo cui ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, occorre la prova dell'estraneità dell'imputato al reato presupposto) si basa su una parziale citazione della giurisprudenza di questa 1Corte, secondo cui «ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, occorre la prova dell'estraneità dell'imputato al reato presupposto, allorché questo deduca di averlo commesso e tale prospettazione sia credibile». (Sez. 2, n. 46637 del 12/09/2019, Li, Rv. 277594 - 01). Nel motivo in scrutinio, il ricorrente si limita a valorizzare la prima parte della massima citata, che va letta e interpretata, evidentemente, nella sua interezza; ed è proprio la prospettazione offerta dal ricorrente a essere stata ritenuta non credibile dal giudice cautelare, o comunque, articolata secondo una sequenza di argomenti logicamente non decisivi. Con apparato discorsivo logico, oltre che conforme alla giurisprudenza di questa Corte (secondo cui, ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, non occorre la prova positiva che l'imputato non sia stato concorrente nel delitto presupposto, essendo sufficiente che non emerga la prova del contrario: v. Sez. 2, n. 4434 del 24/11/2021, dep. 2022, Desideri, Rv. 282955 - 01), il Tribunale, con riferimento al capo 17, ha infatti spiegato come l'indagato poteva ben essere entrato in possesso del bene, da altri rubato, successivamente al momento in cui la res veniva sottratta. Fatte salve le superiori considerazioni, va rimarcata, infine, la carenza di interesse del ricorrente, posto che, per un verso, il furto pluriaggravato (perché pluriaggravato, ai sensi dell'art. 625, primo comma, nn. 2 e 7, cod. pen., il furto dell'auto deve ritenersi, secondo la ricostruzione del fatto proposta dai giudici cautelari e sulla base di non contrastanti indicazioni del ricorrente), sarebbe punito più gravemente del reato di ricettazione, e, dall'altro, il ricorrente nulla deduce circa l'eventuale assenza della querela (alla cui presenza, invero, il ricorrente si riferisce, esplicitamente, a p. 3 del ricorso, così come il Tribunale, a p. 2 del gravato provvedimento). y. Il secondo motivo è aspecifico. Con riguardo alla conversazione oggetto d'intercettazione, il Tribunale ha chiarito che quella conversazione - in cui il [OSCURATO:PERSONA] si dichiarava preoccupato per i controlli di polizia - avveniva in un momento in cui l'auto rubata si trovava già nel luogo deputato allo smontaggio delle auto. Ciò, senza tacere di un'altra conversazione intercettata, citata dal Tribunale, e da questa logicamente descritta come indiziante, significativamente non contrastata dal motivo in esame. Conclusivamente, non resta che evidenziare come il ricorrente proponga censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice cautelare (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01) e, in definitiva, di una rilettura del quadro indiziario: richiesta, quest'ultima, inammissibile a fronte di una motivazione non soltanto conforme ai parametri della logica, ma anche priva dei 2dedotti travisamenti ovvero omissioni motivazionali (in tal senso, ex multis, Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482 - 01). 4. Per le ragioni illustrate, il Collegio ritiene che il ricorso vada dichiarato inammissibile. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000. P.Q. M . P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] identeDaniela [OSCURATO:PERSONA] eltrani [OSCURATO:PERSONA]‘LARIA SECONDA SEZIONE PENALE 5 2026 [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]! 3