CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 25681/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25322/2015R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , elettiv amente domiciliato in Roma, vicolo Orbitelli n. 3 1 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale a margine delricorso, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difendeex lege; -intimata – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] REGIONALEdellaPUGLIA – sezione staccata di FOGGIA n. 617 / 25 /201 5 , depositata il 18marzo 2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 giugno2022 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] ; -Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] – IRPEF -IVA 2008. R.G. N.25322/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’Agenzia delle e ntrate – Direzione provinciale di Foggia, in data 23 agosto 2011, invitava il contribuente [OSCURATO:PERSONA], esercente l’attività di lavoratore autonomo (geometra), con apposito questionario, a fornire notizie e documenti in ordine all’effettivo sostenimento dei costi rientranti nella categoria delle spese residuali (quadro RE19, col. 2, e RE14) della dichiarazione presentata per l’anno d’imposta 2008, oltre ad esibire i libri e le scritture obbligatorie ai fini fiscali. All’esito dei controlli effettuati, in data 30dicembre 2011 l’Agenzia notificava al contribuente avviso di accertamento n. TVK010805146/2011, con il quale, con riferimento all’anno d’imposta 2008, recuperava a tassazione una serie di costi per un totale di € 31.077,00, riduceva il costo del carburante (trattandosi di contribuente professionista) del 60% per un valore di € 10.816,00, oltre alla quota di ammortamento dell’autovettura per altri € 4.469,00. L’Ufficio quindi rideterminava il reddito da lavoro autonomi in € 63.493,00, in luogo di quello dichiarato, pari ad € 32.416,00, procedendo quindi al recupero della maggiore IRPEF e dell’IVA. 2. Avverso tale avviso di accertamento [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Foggia la quale, con sentenza n. 10/4/2013 pronunciata il 28 novembre 2012, lo accoglieva parzialmente, rideterminando il reddito complessivo nella misura di € 38.346,00. 3. Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione tributaria regionale della Puglia – sezione staccata di Foggia, con sentenza n. 617/25/2015, pronunciata il 3 febbraio 2015 e depositata in segreteria il 18 marzo 2015, accoglieva l’appello, e per l’effetto rigettava integralmente il ricorso proposto in primo grado dal contribuente, condannandoquest’ultimo, altresì, alla rifusione delle spese di lite. R.G. N.25322/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4. Avverso tale ultima sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di seimotivi. L’Agenzia delle entrate si è costituita in giudizio al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, ai sensi dell’art. 370, primo comma, cod. proc. civ. 5. La discussione del ricorso è stat a quindi fissat a per la c amera di consiglio del 9 giugno2022, a i sensi degli artt. 375 , secondo comma , e 380-bis.1 cod. proc. civ., come introdotti dal d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge25 ottobre 2016, n. 197. Il ricorrente ha depositato memoria. -Considerato che: 6. Con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2, commi 4 e 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., per non avere, la C.T.R., dichiarato la nullitàdell’avviso di accertamento, in quanto emesso prima che decorresse il termine di sessanta giorni dalla consegna del processo verbale di chiusura delle operazioni, previsto dall’art. 12, comma 7, legge n. 212/2000, e per non essere stato preceduto da un processo verbale né da una qualsiasi forma di contraddittorio ex art. 12, comma 4, legge cit. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 54, comma 1, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.), nonché degli artt. 3 e 53 Cost e degli artt. 38 e 39, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto che l’Ufficio avesse correttamente determinato i ricavi relativi all’anno 2008posto che, applicando il principio di cassa, egli aveva dimostrato che, del complessivo importo dei ricavi pari ad € 105.983,00, di cui alle fatture emesse nel 2008, gli era stato pagato nello stesso 2008 soltanto l’importo di € 80.836,00. R.G. N.25322/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] il terzo motivo di ricorso il contribuente eccepisce violazione e falsa applicazione degli artt. 53 e 97 Cost. e dell’art. 10 legge n. 212/2000, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., nonché omessa pronuncia suun fatto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5), cod. proc. civ., per non avere, la C.T.R., tenuto conto del fatto che l’errore commesso dallo stesso contribuente non aveva causato un danno erariale, ma al contrario aveva generato un indebito versamento all’Erario, in quanto nella dichiarazione per l’anno 2008 il contribuente aveva indicato tutti i ricavi fatturati, e per non avere, quindi, l’Amministrazione finanziaria rispettato il principio di collaborazione e buonafede con il contribuente. Con il quarto motivo di ricorso il sig. [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1 ss. del d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., per non avere, la C.T.R., tenuto conto della circostanza, rappresentata dal contribuente in sede di accertamento con adesione, dell’erronea indicazione dei ricavi in € 105.983,00, pur avendone percepiti unicamente € 80.836,00, e quindi per l’erronea applicazione del principiodi cassa. Con il quinto motivo di ricorso il contribuente eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), dello stesso codice, nonché l’omessa valutazione di prove documentali, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4) e n. 5), cod. proc. civ., per non avere, la C.T.R., tenuto conto della documentazione esibita, dalla quale emergeva che solo una parte dei ricavi dichiarati nel 2008 erano stati effettivamente percepiti. Con il sesto motivo di ricorso il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 67 del d.P.R. n. 600/1973, nonché dell’art. 163 T.U.I.R. e dell’art. 97 Cost., per avere il giudice di appello R.G. N.25322/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] erroneamente legittimato una doppia tassazione sul medesimo reddito, pur conoscendo, o dovendo conoscere, che l’imposta su parte delle prestazioniprofessionali fatturate nel 2008 doveva essere imputata per cassa all’anno 2009, in cui i compensi erano stati effettivamente percepiti. 7. I motivi di ricorso, così come testé riassunti, sono in parte infondati, ed in parte inammissibili. 7.1. Il primo motivo è infondato. Il contribuente deduce che la C.T.R. avrebbe errato nel ritenere legittimo l’avviso di accertamento impugnato, non tenendo conto che tale avviso era stato notificato prima del decorso del termine di sessanta giorni dalla chiusura delle operazioni di verifica. Sul punto, mette conto rilevare, tuttavia, che nella specie non si è proceduto ad una verifica mediante accesso o ispezione presso la sede del contribuente, ma unicamente ad una richiesta di informazioni mediante questionario. Conseguentemente, non sussiste violazione dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, posto che le garanzie in esso previste (tra le quali quelle della necessità del termine “dilatorio” dalla chiusura delle operazioni di verifica) si riferiscono espressamente ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali eseguite nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche e professionali. Nel caso di specie, l'avviso di accertamento fa seguito alla richiesta di documentazione operata conquestionario, pertanto non sussiste per l'ufficio alcun obbligo di redazione del p.v.c., come non sussiste nella citata ipotesi il termine di 60 giorni previsto dal citato art. 12, comma 7, l. n. 212/2000, ed alcun obbligo al contraddittorio trattandosi di accertamento c.d. "a tavolino" (Cass. 2 aprile 2014, n. 7598; Cass. 26 settembre 2012, n. 16354). R.G. N.25322/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] ogni caso, il ricorrente è stat o post o in condizione di individuare puntualmente i motivi della maggiore pretesa, e di proporre quindi le propriedifese, come ampiamente ha fatto, ragion per cui nessun diritto risulta leso. 7.2.Il secondo, terzo, quarto, quinto e sesto motivo possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi, e vanno ritenuti inammissibili. Con tali motivi il contribuente censura, sotto diversi profili, la mancata considerazione, da parte prima dell’Ufficio, e poi della C.T.R., della circostanza relativa al fatto che, in applicazione del principio di cassa previsto dall’art. 54, comma 1, T.U.I.R., i ricavi complessivi percepiti nell’anno 2008 (oggetto dell’accertamento in contestazione) erano inferiori a quelli considerati dall’Ufficio, in quanto, a fronte di fatture emesse per € 105.983,00, egli aveva percepito effettivamente la minor somma di € 80.836,00, e solo per mero errore aveva indicato, nella dichiarazione dei redditi, ricavi pari al totale delle fatture emesse, e non già pari agli importi effettivamente percepiti. Va rilevato, invero, che l’avviso di accertamento impugnato non riguarda e non ridetermina i ricavi percepiti dal contribuente (che svolge l’attività di libero professionista come geometra), ma attiene unicamente al recupero a tassazione di costi indicati dallo stesso contribuente nella propria dichiarazione dei redditi. Conseguentemente, anche in sede di accertamento con adesione l’Ufficio non avrebbe potuto procedere alla revisione dei ricavi, né avrebbe potuto procedere all’esame incrociato dei dati contabili al fine di ricostruire esattamente gli importi percepiti, in quanto l’accertamento ha riguardato unicamente i componenti negativi di reddito. L’ammontare complessivo dei ricavi dichiarati dal contribuente per l’anno 2008, quindi, non è oggetto di accertamento, e quindi non è R.G. N.25322/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] oggetto di controversia, non risultando, peraltro, neanche che il contribuente abbia presentato dichiarazione integrativa ex art. 2, comma 8, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, con la quale avrebbe potuto rideterminare l’importo dei ricavi per l’anno 2008, e quindi rideterminare il reddito complessivo oggetto di dichiarazione. 8. Consegue il rigetto del ricorso. Le spese di giudizio seguono la soccombenza del ricorrente, secondo la liquidazione di cui al dispositivo. Ricorrono inoltre i presupposti processuali per il pagamento, da parte del ricorrente, di un importo pari al contributo unificato previsto per la presenteimpugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione, in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese di questo grado di giudizio, che si liquidano in € 3.000,00 per onorari, oltre 15% per rimborso spese generali, C.A.P. ed I.V.A. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte del r