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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 gennaio 2022

Cassazione n. 12169/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del difensore, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che i motivi del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 7,

I. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 386, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto: nel contestare l'irritualità formale della notifica del provvedimento prefettizio dispositivo del divieto di emettere assegni, in quanto consegnato a familiare convivente non identificato, il ricorrente svolge un rilievo meramente formale, eventualmente deducibile in sede di opposizione amministrativa, ma non nega la stessa ricezione dell'atto da parte dei conviventi, in tal modo articolando una doglianza generica; per altro verso, la censura non si confronta con il divieto imposto all'imputato di emettere assegni in ogni sua qualità, compresa quella di amministratore della società per conto della quale i titoli sono stati, invece, tratti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del difensore, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che i motivi del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 7, I. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 386, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto: nel contestare l'irritualità formale della notifica del provvedimento prefettizio dispositivo del divieto di emettere assegni, in quanto consegnato a familiare convivente non identificato, il ricorrente svolge un rilievo meramente formale, eventualmente deducibile in sede di opposizione amministrativa, ma non nega la stessa ricezione dell'atto da parte dei conviventi, in tal modo articolando una doglianza generica; per altro verso, la censura non si confronta con il divieto imposto all'imputato di emettere assegni in ogni sua qualità, compresa quella di amministratore della società per conto della quale i titoli sono stati, invece, tratti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 12169/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris