CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2022
Cassazione n. 06809/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2022 del TRIBUNALE di SAVONA( dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] deduce l'errore nella legge penale nella determinazione della pena operata dalla sentenza di patteggiamento applicato impugnata, in quanto il Tribunale di Savona avrebbe ritenuto quale reato più grave quello di resistenza a pubblico ufficiale in luogo di quello di violazione di domicilio di cui all'art. 614, quarto comma, cod. pen. e in quanto l'aggravante prevista da tale ultima disposizione non potrebbe essere bilanciata con le attenuanti generiche; Considerato l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. limita la ricorribilità per cassazione della sentenza di applicazione della pena alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (ex plurimis: Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337); Rilevato che la pena applicata dal Tribunale è corrispondente a quella richiesta concordemente dalle parti nel verbale dell'udienza del 22 marzo 2022; Considerato che, comunque, la pena applicata non risulta illegale, in quanto non viola i limiti edittali, massimi e minimi, previsti per le fattispecie di reato contestate; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 ott