CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 gennaio 2025
Cassazione n. 13226/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 17 giugno 2024 la Corte di appello di Brescia ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 4 luglio 2023 con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi sei di arresto ed euro 1.500,00 di ammenda in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 2 lett. c), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento in suo favore del beneficio della sospensione condizionale della pena. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. E', infatti, manifestamente infondata la doglianza relativa all'omessa applicazione della sospensione condizionale della pena, avendo la Corte di appello ben rappresentato e giustificato (cfr. p. 4) le ragioni di diniego di tale beneficio, esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in questa sede di legittimità. 3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'8 gennaio 2025 [OSCURATO:PERSONA]