CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 45463/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI ROVERETOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di ROVERETOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso del PM con annullamento con rinvio della sentenza impugnata; udito il difensore: l'avv. [OSCURATO:PERSONA]' Vincenzo ha concluso chiedendo la conferma della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 15 gennaio 2021, il Giudice di pace di Rovereto assolveva [OSCURATO:PERSONA] dall'imputazione di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286 del 1998 (per non avere ottemperato all'ordine di allontanamento dal territorio dello Stato del Questore di Verona emesso e notificato il 15.4.2016) perché il fatto non costituisce reato. A ragione della decisione, rilevava che, allorché in data 15.4.2016 era stato notificato al prevenuto l'ordine di allontanamento dal territorio dello Stato, il predetto era ristretto presso la [OSCURATO:PERSONA] di Verona; riteneva, conseguentemente, che tale circostanza costituisse giustificato motivo dell'inottemperanza dell'obbligo medesimo, in quanto il comportamento richiesto dal Questore "non era in quel momento esigibile dal destinatario". 2. Avverso detta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Rovereto, deducendo, ai sensi dell'art. 606, comrna 1, lett. e), cod. proc. pen., la "contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione". In proposito, ha osservato che dalla stessa pronuncia del Giudice di pace risulterebbe che l'imputato al momento dell'accertamento del reato contestatogli si trovava in libertà, essendo stato scarcerato molto tempo prima; e ha sostenuto che, pertanto, la sua condotta - integrante il reato contestato - non poteva essere in alcun modo giustificata. 3 Il ricorso è fondato e merita accoglimento. E in vero, come sostenuto dal ricorrente, la condotta posta in essere dall'imputato non poteva essere ritenuta giustificata sulla base della circostanza secondo cui il predetto, all'atto della notifica del provvedimento del Questore (15.4.2016); si trovasse ristretto in carcere, atteso che all'atto dell'accertamento, effettuato il 22 luglio 2018, lo stesso si trovava in libertà. 4. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio al Giudice di pace di Rovereto, in diversa persona fisica, che dovrà procedere a nuovo giudizio al fine di verificare se, nel caso di specie, la condotta dell'imputato, che si era trattenuto nel territorio dello Stato successivamente alla sua scarcerazione e in costanza dell'ordine di allontanamento, integrasse il reato in contestazione ovvero se l'inosservanza del precetto fosse inesigibile per cause ostative a carattere oggettivo o soggettivo. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Rovereto, in diver